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Voucher per prestazioni occasionali

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Voucher per prestazioni occasionali

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  • Si possono pagare con voucher le prestazioni occasionali nel regime dei minimi?
  • COSA SONO I VOUCHER INPS
  • Prestazioni occasionali
  • Erogazione del compenso
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Si possono pagare con voucher le prestazioni occasionali nel regime dei minimi?

La risposta a questa domanda è positiva, vediamo di seguito perché.

La collaborazione remunerata tramite voucher, non si configura come prestazione da lavoro dipendente, né come una collaborazione coordinata e continuativa, ma come una prestazione occasionale di carattere accessorio, per cui la prestazione non inibisce l’applicazione del regime dei minimi.

Possiamo aggiungere che la soluzione dei Vocuher INPS, è l’unica possibilità riconosciuta per avvalersi di collaboratori nel Regime dei Minimi, infatti qualsiasi altra spesa sostenuta per lavoro dipendente implicherebbe la fuoriuscita dal regime (vedi Regime dei Minimi e spese per lavoro dipendente).

COSA SONO I VOUCHER INPS

I voucher sono stati oggetto di riforma con l’articolo 54-bis del d.l. 50/17.

La riforma consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

il Libretto Famiglia ( anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (anche “Cpo”).

Prestazioni occasionali

Per prestazioni di lavoro occasionali, si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  1. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Erogazione del compenso

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.


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