Il welfare aziendale può rimborsare senza tassazione alcune spese sostenute per i familiari del dipendente, tra cui istruzione, servizi educativi e assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2026 hanno precisato due casi particolarmente utili: il rimborso delle spese scolastiche pagate dal coniuge e il rimborso delle spese RSA per un genitore non convivente.
Il punto centrale è che non basta chiamare una somma “welfare”: per non concorrere al reddito di lavoro dipendente devono essere rispettati i requisiti dell’articolo 51 del TUIR, deve essere chiara la finalità della spesa e il datore di lavoro deve poter verificare la documentazione.
Welfare aziendale: quali rimborsi possono essere esenti
Il TUIR prevede diverse ipotesi in cui somme e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro non concorrono, entro le condizioni previste, alla formazione del reddito del dipendente.
- servizi di educazione e istruzione per i familiari;
- mensa scolastica e servizi integrativi connessi;
- ludoteche, centri estivi e invernali;
- borse di studio per i familiari;
- servizi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti;
- altre misure di welfare previste dalle specifiche lettere dell’articolo 51 del TUIR.
Ogni voce ha però una disciplina propria. Per questo non conviene applicare automaticamente le regole dei fringe benefit a rimborsi per istruzione o assistenza: la base normativa e i requisiti sono diversi.
Spese di istruzione: il rimborso resta esente anche se paga il coniuge
Con la risposta n. 159/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari possono essere rimborsate nell’ambito del welfare aziendale senza concorrere al reddito del dipendente anche quando il pagamento materiale è stato effettuato dal coniuge.
Il caso esaminato riguardava spese scolastiche per i figli pagate tramite un conto corrente intestato esclusivamente al coniuge del lavoratore. Per l’Agenzia questo elemento, da solo, non impedisce il trattamento di favore.
Cosa deve risultare dalla documentazione
Perché il rimborso possa essere escluso dal reddito non è sufficiente dimostrare che una somma è stata pagata. La documentazione deve consentire di ricostruire almeno:
- la tipologia di servizio o prestazione acquistata;
- il soggetto che ne ha fruito;
- il legame del beneficiario con il dipendente;
- la riconducibilità della spesa alle finalità di educazione o istruzione previste dalla norma;
- l’importo effettivamente sostenuto e rimborsato.
L’Agenzia ha già chiarito in passato che non è necessaria una particolare modalità di pagamento. Conta soprattutto la possibilità di verificare il collegamento tra spesa, familiare beneficiario e finalità agevolata.
Quali spese di istruzione possono rientrare
L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR comprende servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, e ulteriori servizi collegati. In pratica possono rientrare, quando previste dal piano welfare e correttamente documentate, spese come:
- rette di asili nido e scuole;
- tasse e rette universitarie;
- mensa scolastica e servizi integrativi;
- centri estivi e invernali;
- ludoteche;
- borse di studio;
- altre prestazioni educative riconducibili alla norma.
Il piano predisposto dal datore di lavoro può stabilire regole operative e documentali più dettagliate, purché restino compatibili con la disciplina fiscale.
Il rischio del doppio beneficio fiscale
Una spesa rimborsata in esenzione tramite welfare non può produrre anche un secondo vantaggio fiscale sulla stessa quota di costo.
Se una retta scolastica viene interamente rimborsata dal datore di lavoro senza concorrere al reddito del dipendente, quella stessa spesa non può essere utilizzata nuovamente per ottenere una detrazione o deduzione personale.
Per questo il datore di lavoro può richiedere una dichiarazione sostitutiva con cui il dipendente attesta che le fatture non sono già state e non saranno oggetto di ulteriori rimborsi o benefici fiscali per la medesima parte.
Welfare aziendale e RSA: il genitore non deve necessariamente convivere
Un secondo chiarimento rilevante arriva dalla risposta n. 163/2026. L’Agenzia ha esaminato il rimborso delle spese sostenute da un dipendente per il ricovero e l’assistenza della madre in una RSA.
La madre non conviveva con il dipendente proprio perché era stabilmente ospitata nella struttura. L’Agenzia ha riconosciuto che il rimborso welfare può comunque non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Perché la convivenza non blocca il rimborso RSA
La disciplina dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), riguarda i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Il chiarimento del 2026 si collega alla modifica della definizione fiscale di familiare introdotta dal correttivo normativo del 2026. L’effetto pratico è che, quando la norma richiama genericamente i familiari dell’articolo 12 senza richiedere che siano fiscalmente a carico, la mancanza di convivenza non esclude automaticamente il beneficio.
Nel caso della madre ricoverata in RSA, quindi, la non convivenza con il figlio non impedisce di applicare il trattamento di favore previsto per il welfare destinato all’assistenza.
Da quando vale il chiarimento sulle RSA
L’Agenzia ha precisato che la nuova formulazione si applica già dal periodo d’imposta 2025. Questo elemento è importante anche per i piani welfare già utilizzati o gestiti durante il 2025 e il 2026.
Le aziende che avevano escluso alcuni rimborsi soltanto perché il familiare non era convivente dovrebbero quindi verificare la fattispecie concreta alla luce delle regole aggiornate.
Familiare, familiare a carico e non autosufficienza: non sono la stessa cosa
Uno degli errori più frequenti è trattare come equivalenti concetti che la normativa distingue.
- familiare: soggetto rientrante nel perimetro richiamato dall’articolo 12;
- familiare fiscalmente a carico: familiare che rispetta anche le condizioni reddituali e, nei casi previsti, ulteriori requisiti;
- familiare anziano o non autosufficiente: condizione rilevante per specifiche misure di assistenza del welfare aziendale.
Prima di approvare un rimborso è quindi necessario verificare esattamente quale requisito richiede la disposizione applicabile a quella spesa.
Esempio: retta scolastica pagata dal coniuge
Un dipendente dispone di un credito welfare di 1.500 euro. La retta scolastica del figlio è stata pagata dal coniuge con un conto corrente personale. La fattura indica chiaramente il figlio come beneficiario del servizio e il tipo di prestazione scolastica.
Il fatto che il pagamento sia partito dal conto del coniuge non esclude, da solo, il rimborso esente. Il datore deve però verificare la documentazione e acquisire le dichiarazioni necessarie a evitare duplicazioni.
Esempio: madre in RSA non convivente
Un lavoratore sostiene la retta della madre anziana ospitata stabilmente in una RSA. La madre, per questo motivo, non convive con il figlio.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, la mancanza di convivenza non impedisce di per sé il rimborso welfare esente quando ricorrono gli altri requisiti dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter).
Cosa deve controllare il datore di lavoro
- che la prestazione rientri tra quelle ammesse dalla normativa e dal piano welfare;
- che il beneficiario sia un familiare rilevante per la specifica disposizione;
- che fattura o giustificativo identifichino natura della spesa e fruitore;
- che il rimborso non ecceda la spesa effettivamente sostenuta;
- che non vi siano doppi rimborsi o duplicazioni di benefici fiscali;
- che la documentazione venga conservata per eventuali controlli.
Welfare aziendale e fringe benefit: differenza
Rimborsi per istruzione e assistenza non vanno confusi con i fringe benefit soggetti alle soglie annuali previste dall’articolo 51, comma 3. Le spese disciplinate dalle lettere f-bis) e f-ter) seguono una logica diversa e sono escluse dal reddito quando rispettano i requisiti specifici previsti dalla norma.
Per questo, quando si costruisce o utilizza un piano welfare, è utile classificare correttamente ogni voce prima di verificare limiti, documenti e trattamento fiscale.
Domande frequenti
La scuola può essere pagata dal coniuge?
Sì. Il pagamento effettuato dal coniuge non esclude automaticamente il rimborso esente, purché la spesa sia documentata e riferibile al familiare beneficiario.
Il rimborso welfare può essere anche in denaro?
Per le spese ammesse dalla specifica disciplina è possibile il rimborso di costi già sostenuti, a condizione che il datore acquisisca la documentazione richiesta.
Un genitore in RSA deve convivere con il dipendente?
Non necessariamente. Per la fattispecie esaminata dall’Agenzia con la risposta 163/2026 la non convivenza non impedisce il rimborso esente.
La stessa spesa può essere anche detratta nel 730?
Non per la parte già rimborsata in esenzione: il costo deve restare effettivamente a carico del contribuente per poter generare un ulteriore beneficio fiscale.
Fonti ufficiali
I chiarimenti derivano dalla risposta n. 159/2026 sulle spese di istruzione, illustrata da FiscoOggi – Agenzia delle Entrate, e dalla risposta n. 163/2026 sui rimborsi RSA, illustrata da FiscoOggi – Agenzia delle Entrate.
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