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Abolizione voucher cosa cambia

Home > Esperto risponde > Abolizione voucher cosa cambia

Una nostra lettrice Anna di Ferrara ci ha inviato una richiesta di chiarimento sulla abolizione voucher cosa cambia.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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  • Abolizione voucher cosa cambia
  • La nostra risposta ad Anna
  • I nuovi Voucher
  • Il compenso
  • Prestazioni di lavoro occasionali tramite libretto di famiglia (LF)
  • Libretto di famiglia
  • Contatto di prestazione occasionale (CPO)
  • Contattaci

Abolizione voucher cosa cambia

Salve, regimeminimi. Sono Anna dalla provincia di Ferrara, un amico mi ha segnalato questa rubrica e vi invio la mia domanda.
Non ho le idee chiare su cosa succederà, vorrei sapere alternativamente all’apertura della partita Iva se posso lavorare con voucher.
Grazie, attendo la risposta

Anna – Ferrara

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La nostra risposta ad Anna

Buonasera Anna grazie per la tua domanda abolizione voucher cosa cambia.
Sicuramente non ti sarà sfuggita l’abrogazione della normativa sui voucher da parte del nostro Governo al fine di esaudire la richiesta referendaria di abrogazione.

L’eliminazione dei vecchi voucher e la nuova riproposizione ai sensi della legge 24 aprile 2017 nr. 50.
La nuova norma sta provocando purtroppo l’esplosione di apertura di partite Iva.

I nuovi Voucher

Esaminiamo le caratteristiche principale dei nuovi voucher.
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere di due tipi: il contratto di famiglia (CF) ed il contratto di prestazione occasionale (CPO).
Per entrambi le prestazioni vi sono limiti economici, quali:

  1. ad ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Il compenso

Il compenso al lavoratore avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps.
La gestione delle prestazioni occasionali, inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, avviene mediante un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito dell’INPS.

Prestazioni di lavoro occasionali tramite libretto di famiglia (LF)

Possono essere utilizzatori di voucher LF soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

  1. lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Libretto di famiglia

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, con valore nominale di 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per oneri di gestione

Contatto di prestazione occasionale (CPO)

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo) professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore a quattro ore lavorative, pari a € 36,00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.

Un saluto

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