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Aliquota irpef nel regime forfettario e imposta sostitutiva

Home > Regime forfettario > Aliquota irpef nel regime forfettario e imposta sostitutiva

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  • IRPEF nel regime forfettario: l’imposta sostitutiva
  • Che cos’è l’IRPEF
  • A chi deve essere applicata?
  • Come calcolare l’imposta sostitutiva nel regime forfettario
  • Quando si applica l’ imposta sostitutiva?
  • Contattaci

IRPEF nel regime forfettario: l’imposta sostitutiva

Oggi parliamo dell’aliquota IRPEF nel nuovo regime forfettario.
Grazie alla Legge di Stabilità 2016, i contribuenti del regime forfettario sono esonerati dal pagamento delle medesime aliquote dei contribuenti ordinari.
Difatti l’IRPEF è inclusa nell’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per i primi 5 anni di attività.

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Che cos’è l’IRPEF

L’ IRPEF viene definita come l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sicuramente nel contesto del nostro paese rappresenta l’imposta più importante di tutto il sistema tributario italiano e sicuramente la più conosciuta ed odiata insieme all’Iva.

A chi deve essere applicata?

Deve essere applicata a tutti i soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi, prodotti in qualsiasi parte del mondo.
Quindi in pratica l’IRPEF è a carico di tutti i cittadini che hanno la propria residenza fiscale in Italia, indipendentemente dalla tipologia di reddito percepito.

Come calcolare l’imposta sostitutiva nel regime forfettario

Per quanto riguarda invece il calcolo, ti indichiamo di seguito come procedere.
Devi applicare l’imposta del 15% (o del 5% a seconda della tua situazione) sul reddito imponibile.
Per quanto riguarda invece le scadenze, sono le stesse previste per l’IRPEF.
Il reddito imponibile è calcolato prendendo i ricavi dell’attività di impresa o libero professionista, abbattendolo dalle percentuali previste da tabella ministeriale.
Il codice di redditività si differenzia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Quando si applica l’ imposta sostitutiva?

Ti ricordiamo che l’imposta sostitutiva può essere applicata nel caso in cui:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale anche in forma associata o familiare;
  • l’ attività da esercitare non costituisca, in nessun modo mera prosecuzione di un’ altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • nel caso in cui venga proseguita un’ attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ ammontare dei relativi ricavi e compensi, non deve essere superiore ai limiti per accedere al regime.

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Jack12 dice

      4 Dicembre 2016 alle 13:07

      Ciao, sono Giacomo da Varese. Essendo socio di una cooperativa, se prendessi la partiva Iva, posso adottare il regime forfettario?

      Rispondi
    2. Antonio dice

      4 Dicembre 2016 alle 20:52

      Ciao regimemini. Sono un avvocato (ho 38 anni) e sono titolare di partita Iva aperta dal 2008 con il regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011. Dall’anno fiscale 2015 posso adottare il nuovo regime forfettario agevolato e, in caso affermativo, cosa devo fare.

      Rispondi

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