Per aprire la Partita IVA come traslocatore nel 2026 non basta scegliere un codice ATECO: l’attività è normalmente organizzata come impresa e richiede di coordinare posizione fiscale, Registro Imprese, previdenza, sicurezza e adempimenti dell’autotrasporto. Il codice ATECO 2025 di riferimento è 49.42.00 – Servizi di trasloco.
Quando serve la Partita IVA
Se il servizio di trasloco viene svolto abitualmente e con organizzazione stabile, l’attività non può essere gestita come una semplice prestazione occasionale. Il limite di 5.000 euro non è una soglia generale che consente di esercitare in modo continuativo un’attività d’impresa senza Partita IVA.
Codice ATECO 49.42.00
ATECO 2025 identifica con il codice 49.42.00 i Servizi di trasloco. Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT comprendono i traslochi per famiglie, imprese e altre organizzazioni effettuati mediante trasporto su strada, il noleggio di veicoli per trasloco con conducente, la gestione di depositi per mobili connessa al trasloco e lo smontaggio o rimontaggio di mobili collegato al servizio.
Se invece l’attività principale diventa solo trasporto merci, magazzinaggio autonomo, facchinaggio o logistica, va verificato se occorre un codice diverso o aggiuntivo.
Apertura come impresa e Camera di Commercio
Il traslocatore opera normalmente con un’organizzazione di mezzi e servizi tipica dell’impresa. L’avvio richiede quindi la corretta iscrizione al Registro Imprese e gli adempimenti verso la Camera di Commercio, oltre all’apertura della posizione fiscale. Quando applicabile, le comunicazioni verso Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS e INAIL vengono coordinate attraverso la procedura di Comunicazione Unica.
Quali dati e documenti preparare
Prima dell’avvio conviene predisporre una descrizione precisa dei servizi, i dati anagrafici e fiscali del titolare, la sede dell’impresa, le informazioni sui mezzi che verranno utilizzati e l’eventuale presenza di deposito, personale o attività secondarie. Questi elementi servono a evitare aperture troppo generiche che richiedano variazioni subito dopo l’inizio dell’attività.
Se oltre al trasloco vengono offerti stabilmente deposito autonomo, trasporto merci puro o altri servizi, è meglio chiarirlo prima dell’iscrizione per valutare correttamente eventuali codici ATECO secondari e gli adempimenti collegati.
Albo autotrasportatori e trasporto conto terzi
Il servizio di trasloco comporta normalmente il trasporto su strada di beni del cliente. Per questo, prima di iniziare, va verificata l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e l’eventuale ulteriore disciplina applicabile in funzione dei veicoli utilizzati e dell’organizzazione dell’impresa. È un adempimento distinto dall’apertura della sola Partita IVA.
INAIL e sicurezza
Movimentazione di mobili, uso di attrezzature, carico e scarico e impiego di mezzi possono comportare obblighi assicurativi e di sicurezza. Nell’avvio dell’impresa va quindi verificata anche la posizione INAIL e, se sono presenti lavoratori o collaboratori, l’intero quadro degli adempimenti collegati alla sicurezza sul lavoro.
Regime forfettario: quando può essere scelto
Il traslocatore può applicare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti. Nel 2026 la soglia ordinaria è 85.000 euro di ricavi; oltre 100.000 euro operano le regole di uscita immediata. Per il codice 49.42.00 il coefficiente di redditività di riferimento è 67%.
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può essere del 5% nel periodo agevolato iniziale quando sono effettivamente rispettati i requisiti previsti per una nuova attività.
Previdenza del traslocatore
La previdenza va definita come posizione d’impresa. La Gestione Separata non è il riferimento ordinario del traslocatore. In base alla natura concreta dell’attività e all’organizzazione può trovare applicazione una gestione speciale INPS per artigiani o commercianti, da verificare al momento dell’avvio.
Per il 2026 l’INPS ha fissato un minimale di reddito di 18.808 euro. I contributi minimi annui indicati dalla circolare INPS n. 14/2026 sono 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti, prima dell’eventuale contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
Fatturazione del servizio di trasloco
Dopo l’apertura va impostata la fatturazione elettronica. Il documento deve descrivere in modo coerente il servizio effettuato e può distinguere, quando utile, trasporto, smontaggio, rimontaggio, deposito temporaneo o altre componenti del preventivo. Nel forfettario non si addebita l’IVA secondo le regole proprie del regime e va verificata l’imposta di bollo sulle fatture che ne presentano i presupposti.
Costi iniziali da mettere a budget
Oltre a imposte e contributi vanno considerati diritto camerale, eventuali costi amministrativi, assicurazioni, INAIL, mezzi, carburante, manutenzione, attrezzature, materiali di imballaggio e possibile deposito. Nel regime forfettario questi costi reali non vengono dedotti analiticamente: è quindi utile stimarli prima di scegliere il regime fiscale.
Passaggi pratici per iniziare
- definire esattamente il servizio offerto;
- confermare il codice ATECO 49.42.00 e gli eventuali codici secondari;
- aprire la Partita IVA e iscrivere l’impresa al Registro Imprese;
- verificare Albo autotrasportatori e requisiti del trasporto conto terzi;
- definire la gestione previdenziale INPS corretta;
- verificare la posizione INAIL e gli obblighi di sicurezza;
- scegliere il regime fiscale e impostare la fatturazione elettronica.
Dopo l’apertura
Approfondisci il regime forfettario per traslocatore, il codice ATECO 49.42.00, il calcolo di tasse e contributi e la guida sul commercialista per traslocatori.
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