Il codice ATECO del traslocatore nel 2026 è 49.42.00 – Servizi di trasloco quando l’attività consiste nel trasferimento organizzato di mobili, arredi e altri beni per famiglie, imprese o organizzazioni. Le note ufficiali ATECO 2025 chiariscono anche quali servizi accessori sono già compresi e quando, invece, va valutato un codice diverso.
ATECO 49.42.00: denominazione ufficiale
La denominazione ufficiale è Servizi di trasloco. Il codice appartiene alla sezione Trasporto e magazzinaggio e al gruppo relativo al trasporto di merci su strada e ai servizi di trasloco. È quindi un codice pensato per un’attività economica organizzata, non per una generica consulenza o prestazione professionale.
Cosa comprende il 49.42.00
- servizi di trasloco per famiglie, imprese e altre organizzazioni effettuati mediante trasporto su strada;
- noleggio di veicoli per trasloco con conducente;
- gestione di depositi per mobili quando è connessa al servizio di trasloco;
- smontaggio e rimontaggio di mobili quando sono operazioni connesse al trasloco.
In pratica, una ditta che imballa gli arredi del cliente, li smonta, li carica sul proprio mezzo, li trasporta, li deposita temporaneamente se necessario e li rimonta a destinazione può rientrare nel medesimo codice quando tutte queste prestazioni fanno parte dello stesso servizio di trasloco.
Deposito e smontaggio richiedono un altro codice?
Non automaticamente. Se il deposito dei mobili è temporaneo e collegato al trasloco, oppure smontaggio e rimontaggio sono parte del servizio, queste attività sono già comprese nel 49.42.00. Un codice aggiuntivo va valutato quando deposito, magazzinaggio, facchinaggio o altre prestazioni diventano autonome e vengono offerte separatamente in modo prevalente.
Per esempio, un’impresa che custodisce mobili per mesi anche per clienti che non acquistano un trasloco svolge un’attività più ampia rispetto al semplice deposito accessorio. Allo stesso modo, un servizio di facchinaggio venduto autonomamente va analizzato separatamente. La descrizione dell’attività comunicata all’avvio deve quindi essere abbastanza precisa da rappresentare ciò che l’impresa farà realmente.
49.42.00 o 49.41.00 trasporto merci?
Il codice 49.42.00 descrive il servizio di trasloco nel suo complesso. Il codice 49.41.00 riguarda invece il trasporto di merci su strada. Se l’attività reale consiste soltanto nel trasporto di beni da un luogo a un altro, senza il servizio tipico di trasloco, va verificato l’inquadramento nel trasporto merci. La scelta deve seguire l’attività effettiva e non il nome utilizzato commercialmente.
Più attività: codice principale e codici secondari
Una stessa impresa può svolgere più attività. Se oltre ai traslochi vengono offerti stabilmente trasporto merci puro, deposito autonomo o altri servizi, occorre verificare l’aggiunta dei relativi codici ATECO. Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente secondo la situazione concreta dell’impresa; gli eventuali codici secondari servono a descrivere attività ulteriori effettivamente esercitate.
Coefficiente di redditività del 67%
Nel regime forfettario al codice 49.42.00 è associato un coefficiente di redditività del 67%. Su 30.000 euro di ricavi, il reddito lordo forfettario è quindi 20.100 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Il coefficiente significa anche che furgoni, carburante, manutenzione, materiali di imballaggio, deposito e attrezzature non vengono dedotti uno per uno nel forfettario. Per un’attività con costi operativi significativi questo elemento va considerato insieme al volume dei ricavi prima di scegliere il regime fiscale.
Registro Imprese e Albo autotrasportatori
Il codice ATECO identifica l’attività economica, ma non sostituisce gli adempimenti necessari per esercitarla. Il traslocatore opera normalmente come impresa e deve quindi verificare iscrizione al Registro Imprese/Camera di Commercio. Poiché il servizio comporta trasporto su strada di beni del cliente, va inoltre verificata la disciplina dell’autotrasporto di cose per conto terzi e l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in base alla posizione concreta e ai mezzi utilizzati.
Questi requisiti sono distinti dal codice ATECO: avere 49.42.00 in Partita IVA non autorizza automaticamente a svolgere ogni forma di trasporto. Prima dell’avvio vanno quindi controllati veicoli, titoli necessari e altri adempimenti amministrativi applicabili.
Previdenza e INAIL collegati all’attività
Il codice ATECO non determina da solo la gestione previdenziale. Tuttavia il traslocatore non va trattato come un libero professionista iscritto automaticamente alla Gestione Separata: la posizione deve essere verificata nell’ambito delle gestioni INPS d’impresa, in funzione della natura effettiva dell’attività e dell’organizzazione.
Va inoltre verificata la posizione INAIL, perché movimentazione, carico e scarico, uso di attrezzature e mezzi espongono l’attività a rischi diversi da quelli di un lavoro professionale d’ufficio.
Guide collegate
Dopo aver verificato l’ATECO, consulta la guida su come aprire la Partita IVA per traslocatore, il regime forfettario, il calcolo delle tasse e la pagina sul commercialista per traslocatori.
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