Il calcolo delle tasse per un installatore fotovoltaico in regime forfettario parte dal coefficiente di redditività dell’86%, non dall’applicazione del 15% direttamente al fatturato. Per una ditta individuale artigiana con ATECO 43.21.01 bisogna determinare prima il reddito forfettario, poi i contributi INPS Artigiani e infine l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.
Nel fotovoltaico il coefficiente elevato rende il calcolo particolarmente sensibile: il reddito forfettario supera il minimale INPS già intorno a 21.870 euro di ricavi. Inoltre, se l’impresa acquista direttamente pannelli, inverter, batterie e altri componenti, il risultato fiscale non coincide con il margine reale perché quei costi non vengono dedotti analiticamente nel forfettario.
Dati 2026 per il calcolo
| Voce | Valore |
|---|---|
| ATECO | 43.21.01 – Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici |
| Coefficiente di redditività | 86% |
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% |
| Imposta sostitutiva start-up | 5% se spettante |
| Aliquota INPS Artigiani | 24% fino alla prima fascia |
| Minimale INPS | 18.808 € |
| Contributo minimo annuo | 4.521,36 € |
| Prima fascia previdenziale | 56.224 € di reddito |
| Aliquota sulla quota oltre la prima fascia | 25% |
| Riduzione contributiva forfettari | 35% su domanda, se spettante |
Formula del calcolo
- Ricavi incassati × 86% = reddito forfettario lordo.
- Calcolo dei contributi INPS Artigiani dovuti.
- Reddito forfettario − contributi previdenziali obbligatori deducibili = base dell’imposta sostitutiva.
- Base fiscale × 15%, oppure × 5% se spettante = imposta sostitutiva.
- Contributi + imposta = carico fiscale e previdenziale indicativo.
I normali costi reali — pannelli, inverter, batterie, strutture, cavi, furgone, attrezzature, assicurazioni e altri acquisti — non vengono sottratti dal reddito forfettario. Vanno quindi considerati separatamente per capire il guadagno reale.
Perché il coefficiente è 86%
L’ATECO 43.21.01 rientra nella divisione 43 delle costruzioni, per la quale il regime forfettario utilizza il coefficiente dell’86%. Il codice ufficiale ATECO 2025 per installazione di impianti fotovoltaici negli edifici è riportato nelle note ISTAT.
Se l’impresa svolge anche attività autonome con codici appartenenti ad altri gruppi — per esempio commercio separato di componenti o consulenza — i ricavi devono essere attribuiti correttamente all’attività cui appartengono prima di applicare il coefficiente.
Contributi INPS Artigiani 2026
La Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per gli artigiani l’aliquota pensionistica al 24%, il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo minimo annuo a 4.521,36 euro.
Quando il reddito d’impresa supera il minimale, sulla parte eccedente si aggiunge il contributo percentuale del 24% fino a 56.224 euro. Sulla quota di reddito oltre 56.224 euro l’aliquota pensionistica aumenta al 25%.
Da quali ricavi scatta la contribuzione sull’eccedenza?
Con coefficiente 86%, il reddito forfettario raggiunge il minimale INPS di 18.808 euro a circa 21.869,77 euro di ricavi: 18.808 ÷ 86%. Sopra questa soglia indicativa, per un’attività esercitata per l’intero anno, comincia a maturare anche la contribuzione percentuale sull’eccedenza.
La prima fascia previdenziale di 56.224 euro viene invece raggiunta a circa 65.376,74 euro di ricavi. Oltre tale livello la parte di reddito eccedente la prima fascia viene assoggettata all’aliquota del 25%.
Esempio con 20.000 euro di ricavi
Con 20.000 euro di ricavi il reddito forfettario è 17.200 euro, quindi inferiore al minimale previdenziale. In regime contributivo ordinario resta comunque dovuto il contributo minimo annuo per un’attività esercitata per l’intero anno.
| Ricavi | 20.000,00 € |
| Reddito forfettario: 20.000 × 86% | 17.200,00 € |
| Contributi INPS ordinari indicativi | 4.521,36 € |
| Base imposta sostitutiva | 12.678,64 € |
| Imposta al 15% | 1.901,80 € |
| Imposta al 5% se spettante | 633,93 € |
| Contributi + imposta al 15% | 6.423,16 € |
Esempio con 30.000 euro di ricavi
| Ricavi | 30.000,00 € |
| Reddito forfettario | 25.800,00 € |
| Contributo minimo | 4.521,36 € |
| Contributi sull’eccedenza | 1.678,08 € |
| Contributi complessivi indicativi | 6.199,44 € |
| Base imposta sostitutiva | 19.600,56 € |
| Imposta al 15% | 2.940,08 € |
| Imposta al 5% se spettante | 980,03 € |
| Contributi + imposta al 15% | 9.139,52 € |
Esempio con 50.000 euro di ricavi
| Ricavi | 50.000,00 € |
| Reddito forfettario | 43.000,00 € |
| Contributi INPS ordinari indicativi | 10.327,44 € |
| Base imposta sostitutiva | 32.672,56 € |
| Imposta al 15% | 4.900,88 € |
| Imposta al 5% se spettante | 1.633,63 € |
| Contributi + imposta al 15% | 15.228,32 € |
Esempio con 80.000 euro di ricavi
| Ricavi | 80.000,00 € |
| Reddito forfettario | 68.800,00 € |
| Contributi INPS ordinari indicativi | 16.645,20 € |
| Base imposta sostitutiva | 52.154,80 € |
| Imposta al 15% | 7.823,22 € |
| Imposta al 5% se spettante | 2.607,74 € |
| Contributi + imposta al 15% | 24.468,42 € |
Cosa succede a 85.000 euro di ricavi
Con 85.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo è 73.100 euro. La contribuzione ordinaria indicativa, considerando 24% fino a 56.224 euro e 25% sulla parte successiva, arriva a circa 17.720,20 euro. La base residua dell’imposta è circa 55.379,80 euro e l’imposta al 15% è circa 8.306,97 euro.
Questo esempio mostra perché il coefficiente 86% produce un carico previdenziale crescente già ben prima del limite massimo del forfettario. Inoltre, superare 85.000 euro nell’anno precedente comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo, mentre oltre 100.000 euro percepiti opera la cessazione immediata prevista dalla legge.
Tabella riepilogativa
| Ricavi | Contributi | Imposta 15% | Totale | Residuo prima dei costi reali |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 4.521,36 € | 1.901,80 € | 6.423,16 € | 13.576,84 € |
| 30.000 € | 6.199,44 € | 2.940,08 € | 9.139,52 € | 20.860,48 € |
| 50.000 € | 10.327,44 € | 4.900,88 € | 15.228,32 € | 34.771,68 € |
| 80.000 € | 16.645,20 € | 7.823,22 € | 24.468,42 € | 55.531,58 € |
Il residuo non è utile netto: da queste somme devono ancora essere pagati tutti i costi reali dell’impresa. Nel fotovoltaico questa distinzione è decisiva perché materiali e componenti possono assorbire una quota elevata dei ricavi.
Installatore “solo posa” e impresa chiavi in mano: due economie diverse
Due installatori con lo stesso fatturato possono avere risultati economici completamente diversi. Chi lavora in subappalto e fattura soprattutto manodopera può sostenere costi relativamente contenuti rispetto ai ricavi. Chi invece vende l’impianto completo può anticipare decine di migliaia di euro in pannelli, inverter, batterie, strutture, logistica e mezzi.
Il coefficiente 86% tratta fiscalmente entrambi allo stesso modo sul lato dell’installazione: presume costi del 14%. Per questo la convenienza del forfettario non si può valutare soltanto guardando l’aliquota 15% o 5%; bisogna confrontare il reddito fiscale con il vero margine dell’attività.
Riduzione INPS del 35%
Chi applica il forfettario ed è iscritto alla Gestione Artigiani può aderire, se ne possiede i requisiti, al regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. L’adesione è facoltativa e deve essere richiesta secondo le modalità INPS.
La riduzione non taglia del 35% anche l’imposta sostitutiva: diminuiscono i contributi, ma diminuisce anche la deduzione previdenziale dal reddito forfettario e aumenta quindi la base dell’imposta. Può inoltre incidere sull’accredito previdenziale.
Imposta al 5%: quando non va applicata automaticamente
Il 5% spetta solo nel periodo agevolato iniziale e in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge per una nuova attività. Non basta che la Partita IVA sia appena aperta: va verificata eventuale prosecuzione di attività precedenti e ogni altra condizione prevista dalla disciplina.
Nel forfettario contano gli incassi
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime forfettario segue il principio di cassa. Per il calcolo dell’anno bisogna quindi controllare ciò che è stato effettivamente incassato, non soltanto le fatture emesse.
Materiali e IVA: perché il dato fiscale può ingannare
Con coefficiente 86%, il sistema presume costi pari soltanto al 14% dei ricavi. Un installatore che fattura 50.000 euro e acquista personalmente 25.000 euro di pannelli, inverter, batterie e strutture non può sottrarre quei 25.000 euro dal reddito forfettario. Inoltre non recupera l’IVA sugli acquisti secondo il meccanismo ordinario.
Per chi realizza impianti “chiavi in mano” il confronto con il regime ordinario è quindi particolarmente importante. Il forfettario tende a essere più leggibile quando l’impresa vende soprattutto manodopera o lavora in subappalto con materiali forniti dal committente.
Scadenze e accantonamenti
I contributi sul minimale sono versati in quattro rate durante l’anno, mentre saldo e acconti relativi alla parte eccedente e all’imposta sostitutiva seguono le scadenze fiscali applicabili. È quindi utile accantonare periodicamente liquidità sulla base degli incassi effettivi.
Errori frequenti nel calcolo
- applicare il 15% direttamente ai ricavi;
- usare un coefficiente diverso dall’86% per il 43.21.01;
- dimenticare il contributo minimo INPS;
- non calcolare la quota contributiva sopra il minimale;
- ignorare il passaggio al 25% oltre la prima fascia previdenziale;
- applicare automaticamente il 5% o la riduzione INPS del 35%;
- confondere il residuo dopo tasse e contributi con il vero utile dell’impresa;
- non considerare il costo reale dei materiali e l’IVA non recuperata.
Guide collegate e calcolatore
Prima di calcolare verifica il codice ATECO per installatore fotovoltaico. Puoi poi approfondire come aprire la Partita IVA, il regime forfettario per l’attività e cosa deve verificare un commercialista per installatore fotovoltaico. Per una simulazione generale resta disponibile il calcolatore del regime forfettario.
In sintesi
Nel 2026 un installatore fotovoltaico con ATECO 43.21.01 parte da un coefficiente di redditività dell’86%, considera i contributi INPS Artigiani — minimo annuo 4.521,36 euro e aliquota 24% fino alla prima fascia — deduce i contributi obbligatori versati e applica poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante. Il dato fiscale deve però essere confrontato con i costi reali di pannelli, inverter, accumulo e mezzi, perché nel forfettario non vengono dedotti analiticamente.
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