La nostra lettrice Luciana di Pisa ci chiede maggiori informazioni in merito a cambiare commercialista consigli.
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Cambiare commercialista consigli
Buongiorno, ho intenzione di passare con voi come vi ho già detto per telefono la scorsa settimana.
Ho parlato con il mio vecchio commercialista e, con mio stupore, mi ha detto che non posso interrompere il rapporto di consulenza con il suo studio ma che necessita un preavviso di almeno sei mesi. Preciso che non mi ha mai fatto firmare alcun contratto. Ha ragione lui? devo aspettare il prossimo anno per il passaggio?
Luciana – Pisa
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La nostra risposta a Luciana
Ciao Luciana, innanzitutto grazie della domanda su cambiare commercialista consigli, perché è un quesito che si pongono molti dei nostri nuovi clienti.
In effetti il primo aspetto da chiarire è se sei legata al tuo vecchio consulente con un contratto di scritto o meno.
Fortunatamente nel tuo caso il mandato professionale è verbale e dunque come ti spiegheremo più analiticamente di seguito sei libera di prendere le decisioni che ritieni più corrette.
Se il mandato professionale fosse stato scritto diversamente avresti dovuto osservare le norme convenzionali inserite nello stesso contratto.
Nei mandati professionali sottoscritti dalle parti potrebbe essere stato specificato un termine entro il quale deve essere comunicata la disdetta.
Facciamo un esempio:
L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre 20…………., con rinnovo tacito annuale.
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 ottobre dell’anno in corso.
Altra clausola che capita spesso di leggere è la seguente: ” il presente contratto vincola le parti per anni …, con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto”.
Qualunque sia la motivazione che spinge a chiedere la revoca del mandato al vecchio commercialista, il mandato conferito in forma scritta può essere revocato rispettando i termini contrattuali relativi alla disdetta.
Laddove non vi sia mandato professionale in forma scritta il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione.
In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.
Nel caso in cui il contribuente adotti regimi agevolativi quali il regime dei minimi o forfettario il cambio del commercialista appare in effetti agevole anche durante l’anno in quanto questi contribuenti non hanno alcun obbligo di tenuta della contabilità e l’unico compito del consulente fiscale è spessa quello di compilare la dichiarazione tributaria.
Oltre agli aspetti prettamente legali si consiglia comunque al contribuente di spiegare al vecchio consulente la decisione e chiedere espressamente se vi siano prestazioni professionali pregresse non saldate.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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