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Cambio attività regime forfettario e minimi

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Cambio attività regime forfettario e minimi

Accade spesso che i clienti in regime agevolativi abbiano l’opportunità di modificare la propria attività od ancora di aprire una seconda attività.
Oggi è quindi essenziale essere flessibili da questo punto di vista perchè le esigenze del mercato possono variare anche velocemente e bisogna sempre farsi trovare pronti a recepire questi cambiamenti.

L’argomento relativo al cambio attività regime forfettario e minimi è quindi essenziale per la gestione della propria attività e richiede solo qualche minuto per essere compreso.
Il quesito ricorrente fondamentalmente è questo:

cosa succede al regime forfettario e al regime dei minimi con il cambio di attività?

La risposta è veramente molto semplice e te la diamo subito.
Rimanendo fermi tutti i requisiti per l’adozione di regime agevolativi la modifica o l’ampliamento dell’esercizio di attività non causano mai la fuoriuscita dagli stessi.
Vediamo subito alcuni casi di potenziali situazioni reali che possono chiarire come non vi siano problemi di fuoriuscita dai regime agevolativi.

Argomenti del post

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  • Professionista nel regime minimi che diventa artigiano
  • Professionista nel regime minimi che diventa commerciante
  • Professionista nel regime minimi che amplia la sua attività libera professionale
  • Professionista nel regime forfettario che diventa artigiano
  • Professionista in regime forfettario che amplia la sua attività libera professionale
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Professionista nel regime minimi che diventa artigiano

Un contribuente ha adottato il regime minimi in fase di inizio attività ed è stato inquadrato come professionista con conseguente iscrizione alla gestione separata Inps.
Successivamente il contribuente ha modificato la sua attività in quanto la stessa ha assunto i caratteri di attività artigianale svolta in forma imprenditoriale.
Questa modifica di inquadramento aveva allarmato il contribuente.
Ebbene la modifica di attività e, nel caso specifico il passaggio da professionista ad artigiano, non determina ripercussioni al regime dei minimi.
Infatti la circostanza che il contribuente cambi l’attività, o ne cambi l’inquadramento, non comporta conseguenze al regime dei minimi.

Professionista nel regime minimi che diventa commerciante

Un contribuente ha adottato il regime minimi in fase di inizio attività ed è stato inquadrato come professionista.
Successivamente il contribuente ha deciso di aprire un’attività commerciale on-line.
Anche la seconda attività deve essere svolta con la medesima partita Iva.
Nel caso specifico l’esercizio di due attività, una professionale ed una commerciale, non determina ripercussioni al regime minimi.
L’unico elemento necessario è il rispetto dei requisiti di applicazione del regime e, tra gli altri, il rispetto del tetto dei ricavi e/o compensi incassati, soglia che non può superare i 30.000,00 €.

Professionista nel regime minimi che amplia la sua attività libera professionale

Un contribuente nel regime minimi in fase di inizio attività ha aperto la sua attività come professionista.
Successivamente ha deciso di iniziare un’attività temporanea ulteriore e diversa da quella principale.
Anche in questo caso l’avvio della nuova attività non determina l’impossibilità di continuare a beneficiare del regime minimi con riferimento a quella già in essere.

Professionista nel regime forfettario che diventa artigiano

Nel caso di contribuente in regime forfettario non si hanno mai conseguenze dirompenti dalla modifica dell’attività.
Il regime forfettario è un regime naturale e rimane insensibile a modifiche di qualunque tipo.

Professionista in regime forfettario che amplia la sua attività libera professionale

Nel caso di contribuente in regime forfettario, non si hanno mai conseguenze dirompenti dalla modifica dell’attività.
Il regime forfettario è un regime naturale e rimane insensibile a modifiche di qualunque tipo.


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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Massimo dice

    1 Novembre 2018 alle 21:44

    Buongiorno. Aprii nel febbraio 2017, a 50aa, una p. IVA regime dei minimi con codice ATECO inerente la consulenza: specificatamente rivolta all’immagine è al designer. Sta scritto insieme al nome che scelsi x l’attività. Mi si offre oggi un’opportunità sempre di consulenza, ma in settore diverso: aste giudiziarie. Cosa debbo fare? Posso utilizzare la medesima. E si sì, con qualche accorgimento particolare specialmente in relazione al fatto che la prima partita IVA riporti uno specifico nome scelto di fantasia tipo ” farfalle di Paolo Rossi”? Ringrazio molto. Cordialità, Massimo V.

    • Staff dice

      2 Novembre 2018 alle 19:26

      Buongiorno Massimo, con un pratica di variazione presentata all’Agenzia delle Entrate, può cambiare sia il codice Ateco dell’attività svolta, che la denominazione della sua partita Iva.
      In questo modo potrebbe continuare ad utilizzare la stessa partita Iva.

      Cordiali saluti

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