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Caro gasolio 2026: nuove accise fino al 5 ottobre e credito autotrasporto

Aggiornato il 18 Settembre 2026

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Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre, aggiorna ancora una volta le misure contro il caro carburanti. Per il gasolio usato come carburante l’accisa viene rideterminata in due fasi fino al 5 ottobre 2026, mentre il credito d’imposta per l’autotrasporto viene esteso dal periodo marzo-settembre al periodo marzo-ottobre 2026.

La nuova norma sostituisce quindi, per i periodi successivi al 17 settembre, il precedente quadro del DL 157/2026. Per le imprese di autotrasporto resta però necessario distinguere tra ciò che è già previsto dalla legge e ciò che è già operativo sulla piattaforma MIT: al momento la procedura disponibile riguarda ancora le spese sostenute da marzo ad agosto 2026.

Nuove accise gasolio dal 18 settembre al 5 ottobre 2026

L’articolo 1 del DL 162/2026 ridetermina l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante secondo due finestre temporali:

  • dal 18 al 25 settembre 2026: 572,90 euro per mille litri;
  • dal 26 settembre al 5 ottobre 2026: 622,90 euro per mille litri.

Il decreto precedente, il DL 157/2026, aveva fissato per il periodo dall’11 al 17 settembre un’aliquota di 532,90 euro per mille litri. Dal 18 settembre entra quindi in vigore il nuovo livello previsto dal DL 162.

HVO e biodiesel: aliquota ridotta fino al 25 settembre

Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, compreso l’HVO, e per il biodiesel che rispettano le condizioni richiamate dal decreto, l’aliquota viene fissata a 572,90 euro per mille litri nel periodo dal 18 al 25 settembre 2026.

La norma riguarda quindi anche carburanti alternativi al gasolio tradizionale, ma solo nei limiti e alle condizioni tecniche previste dalla disciplina richiamata nel decreto.

Credito d’imposta autotrasporto esteso fino a ottobre 2026

La novità più rilevante per le imprese di autotrasporto riguarda l’estensione temporale del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del DL 33/2026. Il DL 162 sostituisce le parole “da marzo a settembre” con “da marzo a ottobre”.

Questo significa che, sul piano normativo, anche la maggiore spesa per il gasolio sostenuta nel mese di ottobre 2026 entra nel periodo agevolato, aggiungendosi ai mesi già ricompresi dalle precedenti modifiche.

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Per finanziare l’ulteriore estensione, il decreto incrementa di 21,2 milioni di euro per il 2026 l’autorizzazione di spesa collegata alla misura.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

Il credito non è destinato indistintamente a tutte le Partite IVA. La disciplina attuativa già operativa per il periodo marzo-agosto riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto ammesse dalla normativa, con i veicoli e i requisiti individuati dai provvedimenti del Ministero.

Per la finestra marzo-agosto il MIT ha previsto, tra gli altri requisiti, l’utilizzo di veicoli di classe ambientale Euro V e VI nelle categorie ammesse e un ristoro fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio rispetto al prezzo di riferimento di febbraio 2026.

Chi opera nel settore può approfondire anche la nostra guida sul regime forfettario per autotrasportatori e la pagina dedicata al commercialista per autotrasportatori.

La piattaforma MIT oggi riguarda ancora marzo-agosto

È importante non confondere l’estensione prevista dalla legge con la procedura già disponibile online. La pagina MIT attualmente pubblicata disciplina ancora le istanze relative alla maggiore spesa sostenuta da marzo ad agosto 2026.

Per questa prima finestra il termine di presentazione delle domande è stato prorogato alle 23:59 del 20 settembre 2026. La piattaforma richiede i dati relativi ai sei mesi da marzo ad agosto e, per il periodo già operativo, utilizza le regole e i limiti fissati dai provvedimenti attuativi.

Per settembre e ottobre sarà quindi necessario attendere o verificare le successive istruzioni operative del MIT e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il fatto che il DL 162 abbia esteso il periodo agevolato fino a ottobre non significa che sia già disponibile una procedura separata per questi due mesi.

Cosa cambia rispetto al DL 157/2026

Il DL 157/2026 aveva previsto l’accisa a 532,90 euro per mille litri fino al 17 settembre e aveva esteso il credito d’imposta dal periodo marzo-agosto al periodo marzo-settembre, con 16 milioni di euro aggiuntivi.

Il DL 162 interviene subito dopo e aggiorna nuovamente il quadro:

  • nuove aliquote di accisa dal 18 settembre al 5 ottobre;
  • estensione del credito d’imposta anche al mese di ottobre;
  • ulteriore incremento di 21,2 milioni di euro delle risorse per il 2026.

Cosa devono fare ora le imprese di autotrasporto

Per le imprese interessate conviene separare le due fasi. Chi deve ancora completare la domanda relativa al periodo marzo-agosto deve fare riferimento alle istruzioni e alla scadenza pubblicate dal MIT. Per settembre e ottobre, invece, è opportuno conservare con precisione fatture, quantità di carburante acquistato e documentazione dei veicoli in attesa delle indicazioni operative specifiche.

Non è quindi necessario presentare oggi una nuova istanza per ottobre sulla piattaforma esistente se questa non è ancora stata adeguata alla nuova estensione normativa.

Fonti ufficiali

Il riferimento normativo è il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026. Per la procedura già operativa relativa al periodo marzo-agosto resta disponibile la pagina del MIT sul credito d’imposta gasolio.

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