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Caro gasolio 2026: prorogati taglio accise e credito d’imposta autotrasporto

Aggiornato il 14 Settembre 2026

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Il DL 157/2026, in vigore dall’11 settembre 2026, interviene nuovamente sul caro carburanti con due misure centrali: proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione dell’accisa sul gasolio usato come carburante e amplia fino a settembre 2026 il periodo coperto dal credito d’imposta straordinario destinato alle imprese di autotrasporto.

La novità interessa in particolare le imprese del trasporto merci e le altre attività ammesse dalla disciplina specifica. Il decreto aggiunge inoltre 16 milioni di euro alle risorse destinate al credito d’imposta. Attenzione però: l’estensione a settembre è già prevista dalla legge, mentre la piattaforma MIT attualmente disponibile continua a riferirsi alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026.

Taglio accise sul gasolio fino al 17 settembre 2026

L’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 ridetermina l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a 532,90 euro per mille litri per il periodo dall’11 al 17 settembre 2026. La stessa aliquota viene applicata, nello stesso periodo, anche ai gasoli paraffinici HVO e al biodiesel che rispettano le condizioni previste dalla normativa europea richiamata dal decreto.

La misura prosegue quindi la sequenza di interventi adottati nel 2026 per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi petroliferi sui costi di trasporto e sull’economia.

Credito d’imposta autotrasporto esteso a settembre

La seconda novità riguarda il credito d’imposta per l’autotrasporto. Il DL 157 modifica l’articolo 3 del DL 33/2026 sostituendo il periodo “da marzo ad agosto” con “da marzo a settembre”. In questo modo anche la maggiore spesa per il gasolio sostenuta nel mese di settembre 2026 entra nel perimetro temporale dell’agevolazione.

Per finanziare l’estensione, l’autorizzazione di spesa viene incrementata di 16 milioni di euro per il 2026. Il credito resta collegato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio rispetto al prezzo di riferimento di febbraio 2026, secondo le regole già fissate dai provvedimenti attuativi.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

La misura non riguarda indistintamente tutte le Partite IVA. Il credito è destinato alle imprese che rientrano nelle attività di trasporto individuate dall’articolo 24-ter del Testo unico accise e dalle disposizioni attuative. Per il periodo marzo-agosto, il MIT ha indicato tra i destinatari le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività ammesse con veicoli delle classi ambientali previste dalla disciplina.

Chi opera nel settore può approfondire anche la nostra guida sul regime forfettario per autotrasportatori e la pagina dedicata alla gestione fiscale dell’autotrasportatore.

Domande per settembre: la norma c’è, ma servono le istruzioni operative

Il punto operativo più importante è questo: il DL 157/2026 estende il credito d’imposta al mese di settembre, ma la pagina MIT disponibile al momento disciplina ancora la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026.

Per settembre sarà quindi necessario verificare le successive indicazioni del Ministero e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fino alla pubblicazione delle nuove istruzioni non è corretto considerare già aperta una finestra specifica per le spese di settembre.

Cosa cambia in pratica per gli autotrasportatori

Per le imprese ammesse, il decreto produce due effetti distinti. Da una parte riduce temporaneamente l’accisa sul gasolio tra l’11 e il 17 settembre; dall’altra amplia di un mese il periodo rilevante per il credito d’imposta straordinario. Le due misure hanno quindi logiche diverse e non vanno confuse.

Le imprese interessate dovranno conservare la documentazione relativa agli acquisti di carburante e attendere le istruzioni operative sull’estensione a settembre, verificando requisiti, veicoli ammessi e modalità di presentazione della domanda.

Fonti ufficiali

Il riferimento principale è il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026. Per le modalità già operative relative al periodo marzo-agosto è disponibile anche la pagina del MIT sul credito d’imposta gasolio.

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