• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Home > News > DL 193/2026: bonus gasolio e aiuti alle imprese

DL 193/2026: bonus gasolio e aiuti alle imprese

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

Decreto carburanti 2026: dal 24 ottobre è in vigore il DL 193/2026, con nuovi aiuti per autotrasporto, agricoltura e pesca. Il provvedimento riconosce ulteriori risorse per il credito d’imposta sul gasolio degli autotrasportatori, prevede 60 milioni di euro per un contributo a fondo perduto agli imprenditori agricoli e 10 milioni per pesca e acquacoltura. Per le aziende di autotrasporto merci per conto terzi è prevista anche la possibilità di chiedere la sospensione di determinati canoni di leasing fino al 31 marzo 2027.

Il decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 dello stesso giorno ed è entrato in vigore il 24 ottobre. Non tutti i contributi possono però essere richiesti subito con una procedura già operativa: per alcune misure servono gli atti attuativi che definiranno modalità, documenti, termini e riparto effettivo delle risorse. La distinzione fondamentale è tra credito d’imposta da utilizzare in F24 per l’autotrasporto e contributi a fondo perduto per agricoltura e pesca.

DL 193/2026: quali sono gli aiuti

Il decreto interviene sui costi del carburante sostenuti dalle imprese di tre settori diversi. Le misure si aggiungono o modificano quelle adottate nei mesi precedenti del 2026, ma non vanno sommate automaticamente alla posizione di ogni beneficiario. Sono diversi i periodi delle spese ammissibili, i soggetti destinatari e il metodo con cui si riceve il sostegno.

Settore Misura del DL 193/2026
Autotrasporto merci Altri 66,4 milioni per credito gasolio marzo–agosto e 60 milioni per spese 1° settembre–5 ottobre 2026
Agricoltura Fondo perduto 20% dei costi del carburante dal 1° giugno al 15 ottobre, fino a 0,45 €/litro, con 60 milioni disponibili
Pesca e acquacoltura Fondo perduto 10% delle spese carburante nello stesso periodo, con 10 milioni disponibili
Autotrasporto conto terzi Possibilità di chiedere la sospensione dei canoni leasing interessati fino al 31 marzo 2027

Le somme stanziate rappresentano limiti e disponibilità pubbliche per le misure, non importi spettanti a ciascuna azienda. Inoltre, il decreto introduce disposizioni sui contratti di autotrasporto, sulle informazioni digitali relative alle merci e su altri aspetti settoriali. Per valutare la spettanza di un’agevolazione occorre quindi verificare il proprio inquadramento, i costi documentati e le regole applicabili all’intervento specifico.

Credito gasolio autotrasporto: cosa cambia

L’articolo 1 del nuovo decreto modifica il credito d’imposta per l’autotrasporto previsto dal DL 33/2026. Per la misura relativa al primo periodo dell’anno, il riferimento normativo viene fissato alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026, anziché fino a settembre, e la relativa autorizzazione di spesa viene incrementata di 66,4 milioni di euro. È quindi importante non utilizzare automaticamente le ricostruzioni contenute in comunicati o bozze precedenti alla pubblicazione del testo definitivo.

Per gli acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, lo stesso articolo prevede un credito d’imposta nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026. Per questo periodo il beneficio sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 entro il 31 dicembre 2027. La presenza della norma non equivale tuttavia ad avere già un credito concesso e compensabile: occorre attendere le istruzioni e le verifiche per le istanze relative a questo intervallo.

Le imprese dovrebbero predisporre un prospetto separato delle fatture e dei litri di gasolio acquistati per marzo–agosto e per settembre–5 ottobre. I documenti andranno collegati ai veicoli e all’attività ammessa, secondo la disciplina vigente e gli atti attuativi. Non si deve usare liberamente il codice di un bonus precedente in un F24 riferito alla nuova misura senza che risultino completati i necessari passaggi di riconoscimento del credito.

RM ha già pubblicato una guida sul credito d’imposta gasolio per gli autotrasportatori nel 2026, che descriveva gli interventi precedenti al 23 ottobre. Il nuovo decreto modifica le risorse e la ripartizione temporale delle spese: per questo l’operatore deve dare prevalenza al testo in vigore e alle successive istruzioni applicative, non a un vecchio calendario di presentazione.

Bonus gasolio agricolo: 20% e 45 centesimi

Per gli imprenditori agricoli il DL 193/2026 introduce un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese ammissibili per l’acquisto di carburante, relative al periodo 1° giugno – 15 ottobre 2026. È previsto anche un limite massimo di 45 centesimi per litro e un plafond complessivo di 60 milioni di euro. La misura non è una riduzione generale dell’accisa alla pompa e non può essere applicata al carburante acquistato al di fuori dell’intervallo indicato.

WORX WG186E.92 Nitro 40V decespugliatore con lama solo corpo
Selezione utile per il tuo lavoro WORX WG186E.92 Nitro 40V decespugliatore con lama solo corpo

WORX WG186E.92 40 V Max 2x20 V con filo 38 cm, lama, DriveShare, senza batterie.

Vedi su Amazon →

La gestione degli adempimenti è attribuita ad AGEA. Secondo il Ministero dell’Agricoltura, le modalità e i termini per presentare i documenti sugli acquisti dovranno essere individuati entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, con erogazioni previste nei trenta giorni successivi. Queste previsioni non equivalgono a un modulo già disponibile oggi: al 24 ottobre 2026 è necessario verificare gli aggiornamenti ufficiali AGEA prima di trasmettere una richiesta.

Esempio di calcolo: un’azienda agricola con 10.000 litri di carburante ammissibile, acquistati a un costo ipotetico di 1,50 euro al litro, ha sostenuto 15.000 euro. Il 20% corrisponde a 3.000 euro, mentre il tetto teorico di 0,45 euro per litro sarebbe 4.500 euro: in questo esempio il limite percentuale è più restrittivo. La cifra è puramente illustrativa e resta subordinata ad ammissibilità, documentazione e disponibilità delle risorse.

La misura va distinta dal precedente bonus carburanti agricoli 2026 gestito tramite AGEA, che riguardava acquisti effettuati in mesi diversi. Le due discipline non devono essere confuse né utilizzate per finanziare due volte la stessa spesa: la corretta cumulabilità, quando prevista, va verificata nelle istruzioni specifiche e nelle norme sugli aiuti pubblici.

Pesca e acquacoltura: contributo del 10%

Il provvedimento dedica un intervento autonomo alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione prevista è di 10 milioni di euro e il sostegno è un contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese di carburante sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026. La percentuale è quindi diversa dal 20% previsto per l’agricoltura e non va scambiata per il credito d’imposta riconosciuto in precedenti provvedimenti al settore ittico.

Ad esempio, a fronte di 20.000 euro di spese documentate e interamente ammissibili, il 10% corrisponde a 2.000 euro. Anche questa è una simulazione: l’importo riconosciuto dipenderà dai requisiti, dalle procedure attuative e dalle risorse disponibili. Le imprese interessate dovrebbero conservare le fatture e i dati relativi agli acquisti di carburante, evitando di presentare domande attraverso canali non indicati da un atto ufficiale.

Nel 2026 sono stati previsti anche crediti d’imposta per la pesca con periodi e codici distinti. Il nostro articolo sul credito d’imposta carburante per le imprese di pesca riguarda una disciplina precedente. Il nuovo fondo perduto non si trasforma automaticamente in un credito F24: le modalità effettive di erogazione andranno verificate nelle istruzioni del Ministero e degli organismi incaricati.

Leasing autotrasporto: sospensione fino a marzo

Per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’articolo 3 introduce la possibilità di richiedere la sospensione dei canoni di leasing relativi ai veicoli utilizzati nell’attività. La misura interessa i canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. Non è una cancellazione dei debiti verso la società di leasing: i pagamenti sospesi vengono differiti secondo le regole stabilite dalla norma.

L’impresa può chiedere la sospensione dell’intero canone oppure della sola quota capitale. Il piano dei pagamenti viene adeguato e la durata del contratto prolungata per un periodo corrispondente alla sospensione. Il beneficio riguarda la locazione finanziaria dei mezzi impiegati nel trasporto di merci per conto terzi, non ogni finanziamento aziendale, leasing immobiliare o contratto relativo a un veicolo per uso privato.

È importante distinguere il diritto a richiedere la sospensione dal comportamento da tenere prima che la richiesta sia formalizzata. L’impresa dovrebbe identificare i contratti e le rate interessate, conservare la documentazione sull’iscrizione all’Albo e comunicare correttamente l’intenzione alla controparte secondo le modalità applicabili. Smettere unilateralmente di pagare senza una verifica del procedimento può creare difficoltà che il decreto non intende risolvere.

Il decreto contiene anche norme sulla regolarità del mercato dell’autotrasporto, sugli accordi di trasporto non redatti per iscritto e sulle informazioni digitali del trasporto merci. Per i contratti non scritti assumono rilievo i parametri di riferimento dei costi minimi nelle situazioni previste: è un profilo distinto dai contributi sul gasolio e richiede un esame dei contratti effettivamente utilizzati dall’impresa.

Quando chiedere i bonus e quali documenti servono

Il DL 193/2026 è in vigore dal 24 ottobre 2026, ma occorre distinguere l’entrata in vigore della norma dall’apertura delle singole procedure. Per l’agricoltura le modalità AGEA devono essere definite dopo l’entrata in vigore; per il credito sull’autotrasporto relativo a settembre–5 ottobre servono le istruzioni applicative necessarie per il riconoscimento. Le imprese della pesca devono controllare il canale e i termini individuati dagli enti competenti per il fondo perduto.

La documentazione da predisporre può comprendere fatture d’acquisto del carburante, date dei rifornimenti, quantità e importi, dati dell’impresa, eventuali posizioni o autorizzazioni settoriali, contratti e informazioni sui veicoli. La raccolta dei documenti è utile già ora; non significa che esista una scadenza unica di domanda per tutti e tre i settori. Non bisogna inventare moduli, codici tributo o una data di click day prima delle istruzioni ufficiali.

La fonte primaria è il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247. Per i contributi agricoli e ittici sono disponibili anche i chiarimenti del Ministero dell’Agricoltura sui 70 milioni destinati ad agricoltura e pesca. Essendo un decreto-legge, il testo dovrà essere sottoposto a conversione parlamentare e potrà subire modifiche. Per domanda, concessione e pagamenti occorrerà fare riferimento agli atti attuativi effettivamente pubblicati.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.

RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.