• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Codice ATECO 43.22.02: Installazione di impianti di depurazione per piscine

Aggiornato il 2 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 43.22.02: Installazione di impianti di depurazione per piscine

Il codice ATECO 43.22.02 identifica l’installazione di impianti di depurazione per piscine. In ATECO 2025 comprende installazione, riparazione e manutenzione degli impianti che filtrano e trattano l’acqua delle piscine. Non coincide con il vecchio 43.22.02, che nella classificazione precedente riguardava la distribuzione del gas.

Il codice è adatto alle imprese che lavorano sugli impianti tecnici della piscina: pompe, filtri, circuiti e componenti di trattamento dell’acqua. La costruzione della vasca, la manutenzione edile o la semplice gestione della piscina possono invece richiedere codici diversi.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202543.22.02
Denominazione ufficialeInstallazione di impianti di depurazione per piscine
Attività compreseInstallazione, riparazione e manutenzione degli impianti di depurazione per piscine
Coefficiente forfettario86%, secondo il raccordo vigente applicabile
Previdenza tipicaINPS Artigiani quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana
Codice vicino43.22.01 impianti geotermici
Termo-idraulica43.22.05 per altri impianti termo-idraulici

Cosa comprende il codice ATECO 43.22.02

Secondo le note ATECO 2025, il 43.22.02 comprende l’installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti di depurazione per piscine. Il cuore dell’attività è quindi il sistema tecnico che mantiene l’acqua nelle condizioni previste attraverso filtrazione, circolazione e trattamento.

La denominazione ufficiale va verificata sulla classificazione ATECO 2025 di ISTAT, perché la numerazione 43.22 è stata riorganizzata e non può essere letta usando le vecchie descrizioni.

Il vecchio 43.22.02 riguardava il gas

Nella precedente classificazione il 43.22.02 era associato agli impianti per la distribuzione del gas. Con ATECO 2025 quel contenuto è passato al 43.22.06, mentre il 43.22.02 è diventato specifico per la depurazione delle piscine.

Per questo è importante non riutilizzare vecchie schede, visure o guide senza verificare il raccordo corrente. Un’impresa già attiva deve controllare che il codice oggi indicato descriva realmente l’attività svolta.

Impianto piscina, costruzione vasca e manutenzione: attività diverse

Installare l’impianto di depurazione non equivale a costruire integralmente una piscina. Opere edili, scavi, rivestimenti, impermeabilizzazioni e realizzazione della vasca possono appartenere ad altre attività economiche.

Allo stesso modo, un servizio che si limita alla pulizia ordinaria della piscina, al controllo periodico dell’acqua o alla gestione di una struttura ricettiva non va ricondotto automaticamente al 43.22.02. La classificazione deve seguire la prestazione effettivamente fatturata.

Filtri, pompe e circuiti idraulici della piscina

L’impianto di depurazione può comprendere filtri, pompe di circolazione, tubazioni, valvole, dosaggio e componenti collegati al trattamento dell’acqua. Quando l’impresa installa e mantiene stabilmente questi sistemi, il 43.22.02 è il codice specifico da verificare.

Se l’attività comprende anche lavori idraulici generali non legati alle piscine, può essere necessario valutare il 43.22.05 come codice ulteriore. Il codice principale dovrebbe rappresentare l’attività prevalente per ricavi e organizzazione.

Requisiti tecnici e responsabilità dell’installatore

Il codice ATECO non sostituisce i requisiti tecnici eventualmente richiesti per gli impianti realizzati. Quando i lavori rientrano nell’ambito della normativa sugli impianti negli edifici, l’impresa deve verificare le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 e le responsabilità connesse a installazione, trasformazione e manutenzione straordinaria.

Per un’impresa che opera su piscine private, condominiali, alberghiere o sportive possono inoltre cambiare standard tecnici, documentazione e obblighi contrattuali. La sola scelta del codice ATECO non risolve questi aspetti.

Regime forfettario e coefficiente di redditività dell’86%

Il codice 43.22.02 rientra nell’area costruzioni e installazione impianti e viene normalmente ricondotto al coefficiente di redditività dell’86% nel regime forfettario, secondo il raccordo vigente.

Con 50.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo è pari a 43.000 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi e dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Il 14% restante rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario.

Per chi compra pompe, filtri, materiali, reagenti, mezzi e attrezzature, il peso dei costi reali può essere superiore al 14%. Prima di scegliere il forfettario è quindi utile confrontare il margine effettivo dell’attività con quello presunto dal coefficiente.

INPS Artigiani, INAIL e organizzazione dell’impresa

Quando l’attività è svolta come impresa artigiana, il riferimento previdenziale tipico è la Gestione Artigiani INPS. L’inquadramento concreto dipende però dalla forma giuridica, dal lavoro personale del titolare e dall’organizzazione effettiva.

Va inoltre verificata la posizione INAIL quando l’attività e le persone impiegate rientrano negli obblighi assicurativi. Installazione e manutenzione possono comportare lavoro in cantiere, uso di attrezzature e rischi che richiedono una gestione coerente della sicurezza.

Attività miste: piscina, idraulica e trattamento acqua

Molte imprese non lavorano esclusivamente sulle piscine. Possono installare impianti idraulici, sistemi di trattamento dell’acqua, pompe, componenti tecnici e svolgere manutenzioni diverse. In questi casi è importante distinguere le linee di attività che hanno autonomia.

Se la depurazione piscine è una parte stabile e riconoscibile del fatturato, il 43.22.02 può essere affiancato ad altri codici. Se invece è marginale e accessoria rispetto a un’attività idraulica più ampia, va valutata la prevalenza reale.

Esempi pratici

Impresa che installa filtri, pompe e circuiti di depurazione per piscine. Il 43.22.02 è il riferimento principale da verificare.

Idraulico che realizza occasionalmente il collegamento di una piscina. Va verificato se il 43.22.05 resta l’attività principale e se il 43.22.02 serve come secondario.

Impresa edile che costruisce la vasca ma non installa l’impianto di depurazione. Il 43.22.02 non descrive da solo l’attività svolta.

Società che gestisce una piscina e si limita alla normale conduzione. La gestione non coincide automaticamente con l’installazione impiantistica.

Nei lavori sulle piscine è utile separare anche la fornitura di prodotti chimici dall’attività di installazione. Il 43.22.02 descrive l’impianto di depurazione; la vendita autonoma di prodotti per il trattamento dell’acqua o di accessori può richiedere un inquadramento commerciale distinto. Se invece i materiali sono forniti come parte accessoria del contratto di installazione o manutenzione, la valutazione dipende dall’organizzazione concreta dell’impresa.

La manutenzione può andare dalla sostituzione di filtri e pompe fino alla riparazione di circuiti e componenti. È importante descrivere correttamente le prestazioni in preventivi e fatture, soprattutto quando nello stesso intervento vengono svolti lavori edili, elettrici o idraulici. Un contratto “chiavi in mano” non significa che tutte le lavorazioni abbiano lo stesso codice ATECO o possano essere eseguite con le stesse abilitazioni.

Per piscine di alberghi, campeggi, condomini o centri sportivi possono essere presenti obblighi ulteriori relativi a qualità dell’acqua, sicurezza, conduzione e controlli. Questi adempimenti dipendono dal tipo di struttura e non dal solo 43.22.02. L’installatore deve quindi distinguere la propria responsabilità impiantistica da quella del gestore della piscina e dagli eventuali professionisti incaricati.

Se l’impresa lavora anche su altri sistemi idrici, conviene verificare l’intero cluster: 43.22.01 geotermia, 43.22.03 antincendio, 43.22.04 irrigazione, 43.22.05 termo-idraulica, 43.22.06 gas e 43.22.07 riscaldamento/clima.

Dal punto di vista operativo, la scelta del 43.22.02 è particolarmente importante per le imprese che lavorano su piscine già esistenti. Sostituzione del gruppo filtrante, rifacimento delle tubazioni tecniche, installazione di nuove pompe, automazione del trattamento e adeguamento del locale tecnico sono lavori impiantistici diversi dalla semplice pulizia della vasca. La descrizione in fattura dovrebbe rendere evidente la natura dell’intervento svolto.

Anche la distinzione tra manutenzione programmata e riparazione è utile. Controllare il funzionamento dell’impianto, sostituire parti usurate, intervenire su perdite o modificare il circuito possono comportare responsabilità diverse rispetto alla normale gestione dell’acqua. Se il contratto comprende servizi continuativi, conviene separare con chiarezza le attività tecniche dalle prestazioni di conduzione ordinaria.

Per lavori “chiavi in mano” l’impresa può inoltre acquistare e fornire filtri, pompe, valvole, quadri di comando e altri componenti. La fornitura accessoria all’installazione può restare collegata alla prestazione principale; se invece la vendita di materiali diventa autonoma e significativa, va verificato anche l’inquadramento commerciale. Lo stesso criterio vale per eventuali opere murarie o elettriche affidate a terzi.

Una piscina può essere inserita in contesti molto differenti: abitazione privata, condominio, albergo, campeggio, palestra o centro sportivo. Il codice ATECO dell’installatore resta legato al lavoro svolto sull’impianto di depurazione, mentre requisiti sanitari, gestione dell’acqua e responsabilità del gestore dipendono dal tipo di struttura. È quindi importante non sovrapporre gli obblighi dell’installatore con quelli di chi gestisce la piscina.

Errori frequenti con il 43.22.02

  • Usare la vecchia descrizione relativa agli impianti gas.
  • Confondere costruzione della piscina e installazione dell’impianto di depurazione.
  • Usare il codice per la sola pulizia ordinaria della piscina.
  • Ignorare i requisiti tecnici eventualmente applicabili agli impianti.
  • Usare un solo codice per attività idrauliche e impiantistiche autonome senza verificarne la prevalenza.
  • Valutare il forfettario senza confrontare l’86% con i costi reali di materiali e attrezzature.

Domande frequenti sul codice ATECO 43.22.02

Qual è il codice ATECO per installare impianti di depurazione per piscine?

ATECO 2025 prevede il 43.22.02.

Il 43.22.02 riguarda ancora gli impianti gas?

No. Nella nuova classificazione gli impianti per la distribuzione del gas sono nel 43.22.06.

Qual è il coefficiente forfettario?

Il coefficiente normalmente associato è 86%, da verificare sul raccordo vigente per l’anno fiscale considerato.

È lo stesso codice dell’idraulico?

No. Per gli altri impianti termo-idraulici e idraulico-sanitari il riferimento da verificare è il 43.22.05.

La costruzione della piscina rientra nel 43.22.02?

Non automaticamente. Il 43.22.02 riguarda l’impianto di depurazione; le opere edili possono richiedere codici diversi.

Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.