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Codice ATECO mediatore familiare 2026: 88.99.02 e requisiti

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO mediatore familiare 2026: 88.99.02 e requisiti

Il codice ATECO del mediatore familiare nel 2026 è 88.99.02 – Consulenza familiare. È la voce specifica introdotta dalla classificazione ATECO 2025 e va utilizzata quando l’attività concretamente svolta rientra nella mediazione e consulenza familiare disciplinata dal quadro professionale vigente.

Il codice fiscale, però, è soltanto una parte dell’inquadramento. Dal 15 novembre 2023 è in vigore il DM 151/2023, che disciplina l’attività professionale del mediatore familiare, i requisiti per esercitarla, la formazione iniziale e continua, le regole deontologiche e il rapporto con l’elenco istituito presso i tribunali.

Argomenti del post

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  • Codice ATECO mediatore familiare 2026: dati essenziali
  • Cosa comprende ATECO 88.99.02
  • Attività esclusa: corsi per famiglie e relazioni genitore-figlio
  • Mediatore familiare e DM 151/2023
  • Quali requisiti servono per esercitare
  • Formazione iniziale: 240 ore più pratica guidata
  • Esame finale e aggiornamento professionale
  • Elenco dei mediatori presso il tribunale: è obbligatorio?
  • Codice ATECO e vecchi riferimenti trovati online
  • Coefficiente di redditività del mediatore familiare: 78%
  • Gestione Separata INPS nel 2026
  • Gestione Separata: niente contributo minimo fisso
  • Errori da evitare con il codice ATECO del mediatore familiare
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Codice ATECO mediatore familiare 2026: dati essenziali

VoceDato di riferimento
Codice ATECO 202588.99.02
DescrizioneConsulenza familiare
Classificazione operativaATECO 2025, utilizzata per gli adempimenti dal 1° aprile 2025
Attività esclusa espressamente da ISTATCorsi dedicati alla famiglia e alle relazioni genitore-figlio: 85.59.99
Vecchio riferimento collegato88.99.00 nella classificazione precedente, da non usare come codice corrente senza verifica
Coefficiente forfettario 202678%
Previdenza ordinaria del libero professionista senza cassa dedicataGestione Separata INPS
Aliquota INPS 2026 senza altra previdenza obbligatoria26,07%
Aliquota INPS 2026 con altra previdenza obbligatoria o pensione24%

La fonte primaria per il codice è la classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT.

Cosa comprende ATECO 88.99.02

ATECO 88.99.02 identifica la consulenza familiare. Per il mediatore familiare è il riferimento da valutare quando l’attività esercitata coincide con il percorso di mediazione tra persone coinvolte in una crisi o riorganizzazione familiare, nel perimetro definito dalla normativa professionale.

La classificazione economica deve sempre seguire il servizio reale. Se oltre alla mediazione familiare vengono svolte attività autonome differenti, come formazione, consulenza legale, psicologia o altre prestazioni professionali, può essere necessario verificare un codice diverso o un’attività secondaria.

Attività esclusa: corsi per famiglie e relazioni genitore-figlio

Le note ISTAT contengono un’esclusione precisa: i corsi dedicati alla famiglia e alle relazioni genitore-figlio non rientrano in 88.99.02 e vengono rinviati al codice 85.59.99.

Questo è importante per chi, oltre alla mediazione, organizza stabilmente corsi, seminari o percorsi formativi. La presenza degli stessi destinatari non rende fiscalmente identiche attività con contenuti economici diversi.

Mediatore familiare e DM 151/2023

Il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151 ha introdotto una disciplina specifica della professione di mediatore familiare. Il regolamento è entrato in vigore il 15 novembre 2023 e regola attività professionale, formazione, requisiti di onorabilità, aggiornamento continuo, deontologia, compensi e ulteriori aspetti dell’esercizio.

Il decreto definisce il mediatore familiare come un professionista terzo e imparziale che interviene nelle difficoltà o nella cessazione della relazione di coppia, favorendo la riorganizzazione delle relazioni familiari e la ricerca di accordi negoziati. Il testo vigente è disponibile su Normattiva – DM 151/2023.

Quali requisiti servono per esercitare

Il solo possesso del codice ATECO non è sufficiente per esercitare come mediatore familiare. Il DM 151/2023 richiede i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento, la formazione professionale prevista dall’articolo 5 e, salvo le specifiche disposizioni transitorie, una delle condizioni alternative indicate dall’articolo 4.

  • attestazione rilasciata da un’associazione professionale iscritta nella sezione prevista dell’elenco MIMIT, quando ricorrono i requisiti regolamentari;
  • certificazione individuale di conformità alla norma UNI 11644 rilasciata da un organismo accreditato;
  • possesso di una laurea almeno triennale nell’area umanistico-sociale individuata dal decreto, o titolo equivalente o equipollente.

Queste condizioni vanno lette insieme agli altri requisiti del decreto e non come alternative alla verifica della formazione necessaria. Per chi esercitava già prima dell’entrata in vigore sono inoltre previste specifiche regole transitorie.

Formazione iniziale: 240 ore più pratica guidata

La formazione iniziale prevista dal DM 151/2023 non coincide con i vecchi percorsi riportati ancora in alcune guide online. Il corso deve avere una durata minima di 240 ore teorico-pratiche, con una quota rilevante dedicata alle materie della mediazione familiare.

Alla formazione si aggiungono almeno 80 ore di pratica guidata con un formatore esperto; una parte della pratica deve comprendere l’osservazione di procedimenti reali di mediazione familiare secondo le modalità previste dal decreto.

Esame finale e aggiornamento professionale

Il percorso formativo si conclude con una verifica articolata in prova scritta, prova pratica e colloquio orale, secondo quanto stabilito dal regolamento. Il superamento dell’esame consente il rilascio dell’attestazione di idoneità prevista dal percorso formativo.

Dopo la formazione iniziale il DM 151/2023 prevede inoltre un obbligo di aggiornamento professionale continuo di almeno 10 ore ogni anno. È quindi scorretto trattare la formazione come un adempimento che si esaurisce una volta per tutte con il corso iniziale.

Elenco dei mediatori presso il tribunale: è obbligatorio?

L’elenco istituito presso i tribunali va distinto dai requisiti generali per l’esercizio professionale. Presso ogni tribunale è previsto un elenco di mediatori familiari, ma l’iscrizione a questo elenco richiede condizioni ulteriori rispetto al semplice esercizio della professione.

Tra i requisiti previsti per l’elenco giudiziario rientrano, tra gli altri, una specifica anzianità associativa e competenze in materia di diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica e di genere. Non bisogna quindi presentare l’iscrizione nell’elenco del tribunale come se fosse lo stesso requisito necessario per qualsiasi incarico professionale privato.

Codice ATECO e vecchi riferimenti trovati online

Per una nuova apertura nel 2026 il riferimento corrente è 88.99.02. Pagine antecedenti ad ATECO 2025 possono riportare codici più generici della vecchia classificazione, tra cui 88.99.00 o altri codici utilizzati in passato per mancanza di una voce specifica.

Questi riferimenti possono essere utili per ricostruire una posizione storica, ma non vanno copiati automaticamente in una nuova dichiarazione di inizio attività. Prima di una variazione di una Partita IVA già esistente è opportuno verificare il codice oggi attribuito alla posizione e la corrispondenza con l’attività effettiva.

Coefficiente di redditività del mediatore familiare: 78%

Nel regime forfettario il coefficiente di redditività utilizzato per questa attività nel 2026 è 78%. Ciò significa che il 78% dei compensi rilevanti concorre alla formazione del reddito forfettario lordo, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il coefficiente non è una tassa. Sul reddito determinato forfettariamente, al netto delle deduzioni previdenziali previste, viene poi applicata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando sono rispettate tutte le condizioni per la nuova attività. Per soglie, cause ostative e previdenza vedi anche il regime forfettario del mediatore familiare.

Gestione Separata INPS nel 2026

Per il mediatore familiare libero professionista che non dispone di una cassa previdenziale dedicata, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per il professionista non assicurato presso un’altra forma di previdenza obbligatoria è del 26,07%.

Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma pensionistica obbligatoria, quando è dovuta la Gestione Separata, l’aliquota è del 24%. I valori sono indicati nella Circolare INPS 8/2026.

Gestione Separata: niente contributo minimo fisso

Per il libero professionista la Gestione Separata non funziona come la Gestione Artigiani o Commercianti: non esiste un contributo fisso annuale dovuto indipendentemente dal reddito. I contributi vengono calcolati sul reddito soggetto a contribuzione.

Il minimale annuale pubblicato dall’INPS serve anche a determinare l’accredito dell’intero anno contributivo e non va trasformato in un costo fisso obbligatorio nelle simulazioni della Partita IVA.

Errori da evitare con il codice ATECO del mediatore familiare

  • utilizzare un vecchio codice generico senza verificare ATECO 2025;
  • confondere i corsi per famiglie con la consulenza familiare classificata in 88.99.02;
  • pensare che il codice ATECO sostituisca i requisiti professionali del DM 151/2023;
  • utilizzare requisiti formativi precedenti al nuovo regolamento;
  • confondere l’esercizio professionale generale con l’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il tribunale;
  • applicare un coefficiente forfettario o un’aliquota INPS non aggiornati;
  • trattare il minimale della Gestione Separata come un contributo fisso.

In sintesi

Nel 2026 il codice ATECO del mediatore familiare è 88.99.02 – Consulenza familiare. La classificazione fiscale deve però essere coordinata con il DM 151/2023, che disciplina requisiti e formazione della professione. Per il forfettario il coefficiente è 78% e, in assenza di una cassa dedicata, la previdenza ordinaria è la Gestione Separata INPS al 26,07% o al 24% in base alla posizione personale.

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