Il regime forfettario per il mediatore familiare nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati tutti i requisiti fiscali e la professione è correttamente inquadrata. Il codice ATECO di riferimento è 88.99.02 – Consulenza familiare, il coefficiente di redditività è 78% e, in assenza di una cassa previdenziale dedicata, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS.
Il quadro professionale è però più articolato di quello descritto nelle vecchie guide: dal 15 novembre 2023 è in vigore il DM 151/2023, che disciplina requisiti, formazione e aggiornamento del mediatore familiare. Per questo Partita IVA, ATECO e forfettario vanno coordinati con i requisiti necessari per esercitare la professione.
Regime forfettario mediatore familiare 2026: dati essenziali
| Voce | Dato di riferimento |
|---|---|
| Codice ATECO | 88.99.02 – Consulenza familiare |
| Limite ordinario del forfettario | 85.000 euro nell’anno precedente |
| Uscita immediata | oltre 100.000 euro percepiti durante l’anno |
| Coefficiente di redditività | 78% |
| Imposta sostitutiva | 15% ordinaria; 5% se spettante |
| Previdenza ordinaria senza cassa dedicata | Gestione Separata INPS |
| INPS senza altra previdenza obbligatoria | 26,07% nel 2026 |
| INPS con altra previdenza obbligatoria o pensione | 24% nel 2026 |
Chi può applicare il regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano le condizioni previste dalla legge. Per il mediatore familiare libero professionista il primo controllo riguarda i ricavi o compensi dell’anno precedente, che non devono superare 85.000 euro.
- vanno rispettati i limiti previsti per le spese di lavoro dipendente e collaboratori;
- non devono ricorrere partecipazioni societarie incompatibili nei casi previsti;
- vanno controllati i rapporti prevalenti con attuali o precedenti datori di lavoro;
- deve essere verificata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- devono essere rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina del regime.
Soglie di 85.000 e 100.000 euro
Se nell’anno precedente i ricavi o compensi superano 85.000 euro, il regime non può essere applicato nell’anno successivo. Se invece durante l’anno i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene immediatamente secondo le regole vigenti.
Per questo chi si avvicina alle soglie deve monitorare gli incassi durante l’anno e non attendere la dichiarazione successiva per verificare la permanenza nel regime.
Mediatore familiare dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026
Lavoro dipendente e attività professionale possono coesistere, salvo eventuali incompatibilità del rapporto di lavoro. Per il 2026 la specifica causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente utilizza la soglia di 35.000 euro, salve le eccezioni previste quando il rapporto è cessato.
La presenza di un’altra copertura previdenziale può incidere anche sulla Gestione Separata: nei casi previsti l’aliquota può essere del 24% anziché del 26,07%.
ATECO mediatore familiare: 88.99.02
Con ATECO 2025 il riferimento corrente è 88.99.02 – Consulenza familiare. La classificazione è utilizzata operativamente per gli adempimenti amministrativi e fiscali dal 1° aprile 2025.
ISTAT esclude dalla voce i corsi dedicati alla famiglia e alle relazioni genitore-figlio, che rinviano a 85.59.99. Per differenze, vecchi codici, coefficiente e previdenza consulta la guida sul codice ATECO del mediatore familiare.
DM 151/2023: il requisito professionale viene prima del Fisco
Il DM 151/2023 disciplina specificamente la professione del mediatore familiare. Aprire la Partita IVA con il codice corretto non sostituisce i requisiti di onorabilità, formazione e qualificazione previsti dal regolamento.
Il decreto è in vigore dal 15 novembre 2023 e disciplina anche formazione continua, regole deontologiche e compensi. Il testo ufficiale è consultabile su Gazzetta Ufficiale – DM 151/2023. Per titolo di studio, corso, pratica guidata, esame e aggiornamento consulta come diventare mediatore familiare; per gli adempimenti fiscali vedi invece aprire Partita IVA da mediatore familiare.
Elenco del tribunale e attività professionale privata
Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari, ma l’iscrizione nell’elenco giudiziario richiede condizioni ulteriori rispetto ai requisiti generali per esercitare la professione. Non va quindi presentata come un passaggio fiscale o come requisito identico per qualsiasi incarico privato.
Questa distinzione è importante anche nella descrizione pubblica del servizio: esercizio professionale, iscrizione nell’elenco del tribunale e apertura della Partita IVA sono tre aspetti collegati ma giuridicamente distinti.
Coefficiente di redditività: 78%
Nel 2026 il coefficiente di redditività utilizzato per l’attività è 78%. Il 78% dei compensi percepiti forma il reddito forfettario lordo; il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
Il coefficiente non è una tassa. Dal reddito determinato forfettariamente si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori deducibili e sul risultato si applica poi l’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15%. Può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il 5% non è automatico per la sola apertura di una nuova Partita IVA. Per formula completa, contributi ed esempi su 30.000 e 50.000 euro consulta il calcolo tasse del mediatore familiare.
Gestione Separata INPS nel 2026
Per il mediatore familiare libero professionista senza una cassa previdenziale dedicata il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per chi non è assicurato presso un’altra forma di previdenza obbligatoria è del 26,07%.
Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma pensionistica obbligatoria, quando la Gestione Separata è dovuta, l’aliquota è del 24%. I valori sono quelli indicati dalla Circolare INPS 8/2026.
Gestione Separata: niente contributo minimo fisso
La Gestione Separata del libero professionista non prevede un contributo fisso annuale come la Gestione Artigiani o Commercianti. I contributi vengono calcolati sul reddito soggetto a contribuzione.
Il minimale pubblicato dall’INPS è rilevante anche per l’accredito dell’intero anno contributivo, ma non deve essere presentato come una somma fissa dovuta anche in assenza di reddito.
Fatture e compenso professionale
Nel forfettario il professionista non addebita normalmente IVA e, nei casi previsti dalla disciplina, i compensi non sono soggetti alla normale ritenuta d’acconto. Restano da gestire fatturazione elettronica, eventuale bollo, descrizione della prestazione e conservazione dei documenti.
Il DM 151/2023 stabilisce inoltre regole specifiche sul compenso professionale: il corrispettivo viene concordato al momento dell’incarico e non può essere condizionato al risultato. Per verificare cosa dovrebbe comprendere un servizio fiscale dedicato puoi consultare la guida sul commercialista per mediatore familiare.
Spese professionali nel regime forfettario
Formazione continua, assicurazione, software, studio, pubblicità, telefono e altre normali spese professionali non vengono sottratte una per una dal reddito forfettario. Il sistema presume già una quota di costi attraverso il coefficiente del 78%.
Se i costi reali sono elevati, la convenienza va confrontata con il regime ordinario considerando l’intero carico fiscale e contributivo e il denaro che rimane effettivamente disponibile.
Quando il forfettario può non convenire
- quando i costi reali dell’attività sono molto elevati;
- quando sono previsti investimenti importanti;
- quando il professionista è vicino alle soglie di permanenza;
- quando lavoro dipendente o partecipazioni richiedono un controllo delle cause ostative;
- quando vengono svolte più attività con inquadramenti differenti;
- quando la crescita rende prevedibile un passaggio al regime ordinario nel breve periodo.
Errori da evitare
- utilizzare vecchi codici ATECO come riferimento corrente;
- usare un coefficiente di redditività collegato a un vecchio inquadramento;
- considerare l’apertura della Partita IVA sufficiente per esercitare la professione;
- confondere l’elenco del tribunale con i requisiti generali per l’attività privata;
- scegliere il forfettario guardando soltanto alla soglia di 85.000 euro;
- applicare sempre il 26,07% INPS senza verificare altra previdenza obbligatoria;
- considerare il 5% automatico per ogni nuova Partita IVA;
- trattare il minimale della Gestione Separata come un contributo fisso.
In sintesi
Nel 2026 il mediatore familiare in regime forfettario deve coordinare DM 151/2023, ATECO 88.99.02, soglia 85.000 euro, coefficiente 78%, imposta 15% o 5%, Gestione Separata INPS e fatturazione. Il regime può semplificare molto la gestione, ma soltanto se attività, requisiti professionali e posizione previdenziale vengono verificati correttamente fin dall’inizio.
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