Il codice ATECO taxi nel 2026 è 49.33.10, denominato Trasporto su taxi. È il riferimento ATECO 2025 per chi esercita il servizio taxi con il relativo titolo amministrativo. Il vecchio codice 49.32.10 appartiene alla classificazione precedente e va trattato come riferimento storico, non come codice da utilizzare per una nuova apertura nel 2026.
Il codice taxi va inoltre distinto da quello del noleggio con conducente: per l’NCC il riferimento ATECO 2025 è 49.33.20. La differenza non dipende dal modello dell’auto o dal fatto che il cliente prenoti una corsa, ma dal tipo di servizio e dal titolo con cui viene esercitato.
ATECO 49.33.10: cosa comprende
Le note esplicative ATECO 2025 dell’ISTAT indicano per 49.33.10:
- trasporto su taxi;
- trasporto su mototaxi.
Lo stesso documento esclude invece il servizio taxi in bicicletta, ricondotto al codice 49.39.00. Questo dettaglio è utile perché il nome commerciale “taxi” da solo non basta a determinare la classificazione.
Vecchio codice taxi 49.32.10: cosa fare nel 2026
Con il passaggio alla classificazione ATECO 2025, il precedente 49.32.10 – Trasporto con taxi è stato raccordato al nuovo 49.33.10 – Trasporto su taxi. Il raccordo è confermato anche nella documentazione INPS che mette in relazione i codici ATECO precedenti con quelli 2025.
Per una nuova posizione nel 2026 il riferimento attuale è quindi 49.33.10. Il vecchio 49.32.10 può comparire in documenti storici, vecchie visure, guide precedenti o archivi, ma non va confuso con il codice corrente.
Taxi e NCC: 49.33.10 contro 49.33.20
La distinzione più importante è quella tra taxi e noleggio con conducente. L’ISTAT attribuisce:
- 49.33.10 al trasporto su taxi;
- 49.33.20 al trasporto su veicoli a noleggio con conducente.
La Legge 21/1992 tratta taxi e NCC come due distinti autoservizi pubblici non di linea. Il taxi è legato alla licenza e alla disciplina del servizio pubblico; l’NCC opera con autorizzazione e regole specifiche proprie.
Per questo un tassista non deve utilizzare 49.33.20 solo perché effettua una corsa prenotata, così come un NCC non diventa taxi perché trasporta persone con un’autovettura.
Il codice ATECO non sostituisce la licenza
ATECO 49.33.10 descrive l’attività economica, ma non autorizza a esercitare il servizio. Per lavorare come taxi resta necessario il titolo amministrativo previsto dalla normativa e dalla disciplina territoriale.
Allo stesso modo, l’iscrizione al Ruolo dei conducenti è un requisito distinto dalla classificazione fiscale. Il codice ATECO serve per inquadrare l’attività nel sistema fiscale, statistico e amministrativo, ma deve essere coerente con una posizione che può effettivamente svolgere il servizio taxi.
RENT e codice ATECO
Il RENT raccoglie a livello nazionale le imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC. Per un tassista i dati dell’impresa, della licenza e del veicolo devono quindi restare coerenti anche rispetto all’inquadramento fiscale utilizzato.
Il RENT non modifica il codice ATECO e non sostituisce il Registro Imprese: i diversi registri descrivono aspetti differenti della stessa attività.
Coefficiente di redditività taxi: 67%
Per il regime forfettario il codice taxi rientra nel gruppo di attività con coefficiente di redditività del 67%. La Legge 190/2014 stabilisce che il reddito forfettario venga determinato applicando ai ricavi percepiti il coefficiente previsto per il gruppo ATECO di appartenenza.
Con 50.000 euro di incassi, il reddito forfettario lordo è quindi:
50.000 × 67% = 33.500 euro.
Il 67% non è l’imposta da pagare: serve solo a determinare il reddito sul quale incidono poi contributi previdenziali e imposta sostitutiva.
Previdenza: il codice da solo non basta
Il codice ATECO è un elemento dell’inquadramento, ma la previdenza va verificata sulla posizione reale. Per il tassista che opera con i requisiti dell’impresa artigiana, il riferimento tipico è la Gestione Artigiani INPS.
La Circolare INPS n. 14/2026 fissa per gli artigiani il minimale di reddito a 18.808 euro, il contributo minimo annuo a 4.521,36 euro e l’aliquota ordinaria al 24% fino alla prima fascia.
È quindi sbagliato scegliere la Gestione previdenziale soltanto leggendo un database ATECO automatico: forma dell’impresa, lavoro personale del titolare e organizzazione concreta vanno verificati insieme.
IVA dei servizi taxi: il codice non cambia la regola
L’articolo 10, n. 14, del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per il trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza, includendo i trasporti nel territorio di un Comune o tra Comuni distanti non più di 50 chilometri.
Questa disciplina riguarda la natura della prestazione, non il semplice codice ATECO. Per i tassisti che valutano il passaggio tra forfettario e ordinario è quindi utile considerare anche quali corse rientrano nel perimetro dell’esenzione.
Quando può servire un secondo codice ATECO
Un secondo codice può essere necessario quando, oltre al taxi, viene svolta un’attività economicamente autonoma e realmente diversa. Non va aggiunto solo per descrivere servizi accessori già compresi nell’attività principale.
Se vengono esercitate più attività con la stessa Partita IVA, occorre verificare la prevalenza, il corretto trattamento fiscale e l’eventuale impatto sul regime forfettario. L’aggiunta di un codice secondario non consente di applicare un regime fiscale diverso alla seconda attività.
Errori da evitare
- usare nel 2026 il vecchio 49.32.10 come codice corrente;
- confondere taxi 49.33.10 e NCC 49.33.20;
- pensare che il codice ATECO sostituisca licenza o Ruolo conducenti;
- attribuire automaticamente una Gestione INPS dal solo codice;
- considerare il 67% come aliquota d’imposta;
- aggiungere codici secondari senza una reale attività distinta.
Guide collegate
Dopo aver verificato il codice consulta il regime forfettario taxi, la guida su come aprire Partita IVA taxi, il calcolo tasse taxi e la pagina dedicata al commercialista per taxi.
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