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Collaboratori familiari nel regime forfettario

Home > Regime forfettario > Collaboratori familiari nel regime forfettario

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  • I collaboratori familiari dell’imprenditore
  • L’imprenditore in regime forfettario ed i collaboratori familiari
  • Quando i collaboratori familiari possono non essere iscritti all’Inps
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I collaboratori familiari dell’imprenditore

Innanzitutto vediamo chi sono i collaboratori familiari.
Sono il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado (in agricoltura parenti e affini entro il quarto) dell’imprenditore.
I parenti sono:

  • 1° grado: genitori e figli;
  • 2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • 3° grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), pronipoti (figli dei nipoti di secondo grado).

Gli affini sono:

  • 1° grado: suoceri;
  • 2° grado: nonni del coniuge, cognati;
  • 3° grado: bisnonni del coniuge, zii del coniuge, nipoti (figli dei cognati).

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L’imprenditore in regime forfettario ed i collaboratori familiari

Gli imprenditori individuali che esercitano l’attività nella forma di impresa familiare possono adottare il regime forfettario.
Nel caso di imprese familiari, l’agenzia delle Entrate ha precisato in più occasioni , che l’imposta sostitutiva calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non sono fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Quando i collaboratori familiari possono non essere iscritti all’Inps

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 10478/2013 in merito alla possibilità di utilizzare l’attività di familiari, già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o che non svolgono altra attività in modo prevalente o continuativo per l’imprenditore dei settori:

  1. artigianato;
  2. commercio;
  3. agricoltura.

Ovviamente questa collaborazione deve essere a titolo di attività meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi contributivi Inps.

La novità di questo indirizzo amministrativo è l’esclusione dall’obbligo di iscrizione presso l’Inps laddove i collaboratori siano:

  • pensionati;
    Secondo il Ministero si tratta di soggetti che non garantiscono al titolare/socio dell’impresa un impegno continuativo, ma solo limitato ed occasionale;
  • lavoratori dipendenti full time presso altro datore di lavoro.
    Considerata la residuale e limitata disponibilità di tempo per poter espletare altre attività aventi carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
    In quest’ultimo caso la prestazione viene considerata come collaborazione “presuntivamente” di natura occasionale.
  • occasionalità della prestazione indipendentemente dallo status soggettivo.

Per configurare una prestazione del collaboratore come professionale, il Ministero fornisce un parametro di natura quantitativa.
Il criterio è già previsto per le imprese artigiane all’art. 21 comma 6 ter D.L. n. 269/2003.

Quest’ultima norma consente agli imprenditori artigiani di avvalersi della collaborazione occasionale di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.

Ovviamente in caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore allo svolgimento dell’attività lavorativa, considerando il carattere di aiuto morale della prestazione e la sua conseguente gratuità.

In sostanza con la circolare n. 10478/2013, il ministero ha ritenuta applicabile al settore dell’artigianato, commercio e agricoltura il limite temporale massimo di 90 giornate all’anno.
Vale a dire di 720 ore annue per riconoscere l’occasionalità della prestazione del collaboratore, il tutto senza che l’attività del collaboratore venga svolta in sostituzione del titolare dell’azienda.

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    Commenti

    1. Stefania dice

      28 Novembre 2018 alle 05:13

      Salve. Sono una commerciante che appartiene al regime forfettario e vorrei sapere come devo fare per avvalermi della collaborazione di mia figlia nell’attività senza dover uscire dal regime. Grazie mille. Stefania

      Rispondi
      • Staff dice

        3 Dicembre 2018 alle 17:04

        Buonasera Stefania,
        avere collaboratori familiari non preclude l’applicazione del regime forfettario.
        Inoltre se la collaborazione rispecchia alcune caratteristiche, può essere inquadrata come occasionale e pertanto non dovrai pagare i relativi contributi INPS.
        Le caratteristiche sono:
        – la collaborazione è resa per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni;
        – la collaborazione deve avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi;
        – la collaborazione è prestata nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.

        Cordiali saluti

        Rispondi

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