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Collaborazioni regime dei minimi

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostro lettore Claudio di Milano ci chiede maggiori informazioni in merito a collaborazioni regime dei minimi.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Collaborazioni regime dei minimi

Buongiorno, sono un libero professionista con regime fiscale dei Minimi.
Volevo chiedere se, in occasione di un lavoro di cui mi assumo io in prima persona le responsabilità, posso avvalermi di un consulente e un collega non a regime minimi i quali ovviamente mi farebbero fattura per la loro prestazione di lavoro?

Si può fare o ricado nella collaborazione e quindi nel divieto per chi è a regime minimi di avere collaboratori?

Cordiali saluti

Claudio – Milano

La nostra risposta a Claudio

Ciao Claudio, il comma 96, lettera a), punto 3 della legge 244/2007, recita che possono avvalersi del regime dei minimi coloro che “non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettera c e c-bis, del TUIR”.
Quindi nel regime dei minimi non ci si può avvalere di lavoratori dipendenti (quindi con contratto di rapporto subordinato) e delle seguenti tipologie di collaboratori (fonte TUIR):

Art. 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti con o senza personalita’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche’ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita’ svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche’ gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attivita’ di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Di conseguenza la collaborazione con professionisti titolari di partita iva, che ti emetteranno regolare fattura per la loro prestazione, non preclude la fuoriuscita dal regime dei minimi.
Inoltre la prestazione del professionista è classificabile come un costo di attività, quindi deducibile al 100%.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com


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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Maria dice

    4 Ottobre 2018 alle 10:55

    Salve,
    ho letto la vostra risposta molto esaustiva. Mi occorreva però una ulteriore delucidazione: sono un regime dei minimi che lavora in internet e avrei bisogno di una persona che mi supporti nella gestione degli aspetti informatici dei miei siti. Posso pertanto avere una persona che mi fatturi regolarmente ogni mese un tot per il lavoro che svolge?
    Ho letto che il lavoro occasionale deve restare nei limiti della durata della collaborazione di 30 giorni l’anno e un lordo pagato annualmente di 5000 euro. E’ vero? Sarebbe possibile?
    Grazie per quello che potrete dirmi.
    Maria

    • Staff dice

      4 Ottobre 2018 alle 14:15

      Buonasera Maria,
      se l’attività viene svolta come libero professionista indipendente e quindi emettendo regolare fattura, non ci sono particolari limiti a cui fare attenzione.
      Quello a cui ti riferivi nel quesito sono le prestazioni occasionali offerte da privati, quindi senza partita Iva.
      Cordiali saluti

  2. Maria dice

    5 Ottobre 2018 alle 08:23

    Grazie. Gentilissimi e molto chiari.

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