Nell’articolo di oggi, parliamo di una professione molto prestigiosa che assume importanza fondamentale quando si hanno problemi con la Legge.
Stiamo parlando dell’avvocato, mestiere ricco di fascino e di grandi responsabilità soprattutto a livello etico.
Come di consueto, vediamo gli aspetti fiscali più importanti che un commercialista per avvocati, deve conoscere quando si vuole avviare questo tipo di attività.
Se hai domande su questo argomento, inserisci un commento alla fine della pagina.
Agevolazioni contributive per i giovani avvocati
Per chi si iscrive alla Cassa Forense prima del compimento dei 35 anni, i contributi minimi sono ridotti della metà per i primi sei anni di iscrizione, secondo le condizioni previste dal Regolamento Unico della Previdenza Forense.
L’agevolazione viene applicata automaticamente dalla Cassa agli iscritti che ne hanno diritto.
Codice ATECO e regime forfettario
Con la classificazione ATECO 2025, il codice di riferimento per l’attività legale è 69.10.10, denominato “Attività legali e giuridiche“.
Nel regime forfettario il limite ordinario è pari a 85.000 € di ricavi o compensi, verificati con riferimento all’anno precedente.
Per questa attività il coefficiente di redditività utilizzato ai fini del regime forfettario è pari al 78%.
La Cassa Forense e i contributi nel 2026
Gli avvocati iscritti alla Cassa Forense sono soggetti alla contribuzione prevista dal Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Per il reddito professionale prodotto nel 2026, il contributo soggettivo è pari al 17% entro il tetto reddituale previsto e al 3% sulla parte eccedente.
Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari IVA.
Sono inoltre previsti i contributi minimi e il contributo di maternità secondo gli importi stabiliti dalla Cassa. L’eventuale contribuzione modulare volontaria può essere scelta nei limiti previsti dalla disciplina vigente.
Modello 5 e autoliquidazione
Il Modello 5/2026 riguarda il reddito professionale e il volume d’affari prodotti nel 2025 e deve essere trasmesso telematicamente alla Cassa Forense entro il 30 settembre 2026.
Gli eventuali contributi dovuti in autoliquidazione possono essere versati in due rate: il 50% entro il 30 settembre 2026 e il saldo entro il 31 dicembre 2026.
La procedura telematica della Cassa determina gli importi dovuti sulla base dei dati dichiarati e della posizione previdenziale dell’iscritto.
Disciplina Forense per gli avvocati
La disciplina dell’ordinamento della professione forense è stata aggiornata con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247. L’evoluzione della professione e purtroppo la crisi della stessa hanno nel tempo costretto gli avvocati ad integrare il loro reddito con altre forme retributive.
L’art. 18 della legge 247/2012 disciplina i casi in cui la professione di avvocato è incompatibile.
Vediamo quindi i casi in cui un avvocato può svolgere un’altra attività.
Il lavoro autonomo
L’art. 18 dispone che l’avvocato non può svolgere contemporaneamente altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.
Fanno eccezione le attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio.
E’ consentita l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’elenco dei pubblicisti e al registro dei revisori contabili o all’albo dei consulenti del lavoro.
Avvocati ed insegnamento
L’art. 19, primo comma, dispone che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 18 che l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
I docenti de i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario.
Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
Avvocati e impresa commerciale
L’art. 18, primo comma, lett. b) dispone che l’avvocato non può svolgere contemporaneamente altra attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
E’ fatta eccezione la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.
Socio di società di persone
L’art. 18, primo comma, lett. c) dispone che l’avvocato non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite.
Non solo con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, ma anche in forma cooperativa, e nemmeno con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
La norma non comprende l’ipotesi in cui l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico
Lavoro subordinato
L’art. 18, primo comma, lett. d) dispone che l’avvocato non può svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Hai bisogno di aiuto?
Descrivici brevemente la tua situazione. Un nostro esperto potrà valutare la richiesta e indicarti come procedere.