Nell’articolo di oggi, parliamo di una professione molto prestigiosa che assume importanza fondamentale quando si hanno problemi con la Legge.
Stiamo parlando dell’avvocato, mestiere ricco di fascino e di grandi responsabilità soprattutto a livello etico.
Come di consueto, vediamo gli aspetti fiscali più importanti che un commercialista per avvocati, deve conoscere quando si vuole avviare questo tipo di attività.
Se hai domande su questo argomento, inserisci un commento alla fine della pagina.
Apri la partita IVA o cambia commercialista in 24 ore lavorative!
Guarda le nostre tariffe abbonati al servizio e risparmia!
ad esempio: dichiarazione redditi 2021 a solo 140€ + IVA!
Argomenti del post
Agevolazioni per i neolaureati
Per prima cosa ti evidenziamo almeno tre aspetti che i neolaureati possono godere:
- per i primi sei anni coloro che hanno meno di 35 anni, riduzione del 50% dei contributi da versare;
- durante il praticantato e i primi cinque anni, non si deve versare il contributo integrativo minimo;
- per i successivi quattro anni, se l’iscrizione è precedente ai 35 anni, il contributo integrativo è ridotto.
Codice ATECO
Per coloro che svolgono l’attività di avvocato il codice ATECO adatto è il 69.10.10, ovvero “Attività degli studi legali“.
In regime forfettario il limite per i ricavi è fissato in 65.000 € ed il coefficiente di redditività è pari al 78%.
La Cassa Forense ed i contributi
La Cassa di Previdenza degli avvocati è la Cassa Forense, e sul sito della stessa potrai sicuramente ricevere numerose informazioni sui servizi forniti.
I contributi da versare si dividono in quattro categorie:
- contributo soggettivo di base; è calcolato sul reddito professionale netto Irpef nella percentuale del 14,5%, con una quota minima di 2.815,00 €. Inoltre deve essere sottratta la quota versata con il bollettino MAV.
Ti sottolineiamo però che diventerà del 15% nel 2021, e per tutti i pensionati la percentuale è del 7,25% (7,50% dal 1/1/2021). - contributo integrativo; è pari al 4% del volume d’affari Iva.
- contributo di maternità; ammonta a 43,00 € e non è frazionabile.
- contributo modulare Volontario; può variare dall’1% al 10% del reddito professionale netto.
Lo scopo di questo contributo è stanziare una quota di pensione maggiore, ovviamente però tale somma dovrà rientrare nel reddito annuale stabilito. Infine per poter far questo si dovrà dichiarare la percentuale versata nel Mod.5.
In relazione al contributo soggettivo di base, ti ricordiamo che la base contributiva varia a seconda del regime scelto dal professionista:
- nel regime forfettario, moltiplicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 78%;
- nel regime dei minimi, sottraendo ai ricavi i costi sostenuti.
Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense si effettua in quattro date differenti:
- 29 Febbraio;
- 30 Aprile;
- 30 Giugno;
- 30 Settembre.
Prendiamo ad esempio un avvocato che abbia quantificato il suo volume d’affari in 24.000,00 € ed il reddito professionale in 18.720,00 €.
Sarà tenuto a versare:
Contributo soggettivo di base: 2.714,40 € ( 18.720,00 € x 14,5%)
Contributo integrativo: 960,00 € ( 24.000,00 € x 4%)
Contributo di maternità: 43,00 €
Modello 5 e autoliquidazione
Per prima cosa spieghiamo che cos’è il Modello 5 e cosa comporta la sua compilazione.
Questo modello si riferisce al volume d’affari ed al reddito netto di un avvocato.
E’ una comunicazione obbligatoria e deve essere inviata in via telematica tramite il sito della Cassa Forense.
Nel caso in cui sei tenuto versare delle eccedenze integrative o soggettive, puoi farlo in due scadenze ( 31 Luglio e 31 Dicembre) oppure in un’unica scadenza il 31 Luglio.
Infine ti ricordiamo che il sistema informatico Forense calcola automaticamente i contributi obbligatori in autoliquidazione.
Disciplina Forense per gli avvocati
La disciplina dell’ordinamento della professione forense è stata aggiornata con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247. L’evoluzione della professione e purtroppo la crisi della stessa hanno nel tempo costretto gli avvocati ad integrare il loro reddito con altre forme retributive.
L’art. 18 della legge 247/2012 disciplina i casi in cui la professione di avvocato è incompatibile.
Vediamo quindi i casi in cui un avvocato può svolgere un’altra attività.
Il lavoro autonomo
L’art. 18 dispone che l’avvocato non può svolgere contemporaneamente altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.
Fanno eccezione le attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio.
E’ consentita l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’elenco dei pubblicisti e al registro dei revisori contabili o all’albo dei consulenti del lavoro.
Avvocati ed insegnamento
L’art. 19, primo comma, dispone che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 18 che l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
I docenti de i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario.
Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
Avvocati e impresa commerciale
L’art. 18, primo comma, lett. b) dispone che l’avvocato non può svolgere contemporaneamente altra attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
E’ fatta eccezione la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.
Socio di società di persone
L’art. 18, primo comma, lett. c) dispone che l’avvocato non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite.
Non solo con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, ma anche in forma cooperativa, e nemmeno con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
La norma non comprende l’ipotesi in cui l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico
Lavoro subordinato
L’art. 18, primo comma, lett. d) dispone che l’avvocato non può svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Con il nostro abbonamento gestiamo la tua Partita IVA!
Gestione Forfettario 2023: 369€ / anno Iva Inclusa
Gestione Semplificato 2023: 989 € / anno Iva inclusa
Per informazioni leggi come funziona il servizio e contattaci con il form qui sotto.
Lascia un commento