Commercio elettronico e regime forfettario: come registrare le vendite
Oggi sono molti i piccoli imprenditori che scelgono il commercio elettronico per vendere le loro merci ai consumatori.
Sempre più frequentemente, i nostri operatori addetto al call center, ricevono domande sulle opportunità fiscali di accesso ai regime agevolati.
La disposizione nel DM 27 Ottobre successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 263 del 11 Novembre 2015, è intervenuta sull’argomento e finalmente adesso il quadro normativo risulta chiaro. Grazie a questa pubblicazione si rende attuativo il decreto legislativo 42/2015, che stabilisce:
- Per il commercio B2C (Business to consumer), non esiste l’obbligo di fattura, la certificazione dei corrispettivi è necessaria solo qualora sia espressamente richiesta dal cliente;
- Nel commercio B2B (Business to Business) la certificazione segue le regole ordinarie.
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Registro dei corrispettivi
Ricordiamo che la tenuta di un registro dei corrispettivi è da considerarsi obbligatoria, anche solo per un fini organizzativi.
Il registro dei corrispettivi può essere acquistato anche in edicola e la compilazione è molto semplice.
Al suo interno deve essere inserito il totale delle vendite giornaliere e non ogni singola vendita.
Il primo luglio 2019, entra in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito registratore telematico ma il ddl fiscale 2019 ha
previsto una partenza diversa a seconda del volume di affari:
- volume di affari superiore a 400.000 euro con inizio il 1° luglio 2019;
- volume di affari non superiore a 400.000 euro con inizio il 1° gennaio 2020.
Vendite indirette
La nuova regola sopra indicata vale sia per le operazioni di tipo indiretto che per quelle di tipo diretto .
Nelle prime rientrano quelle operazioni in cui la conclusione della vendita avviene online, ma la consegna avviene secondo le modalità tradizionali.
Un esempio tipico è rappresentato dalla vendita di beni come quello di generi di abbigliamento.
Vendite dirette
In quelle dirette rientrano quelle vendite in cui sia la transazione che la consegna avvengono online tramite download di un bene virtuale.
Classico esempio è rappresentato da un particolare software, libri in formato pdf, canzoni in formato mp3.
Trasmissioni in streaming
In queste novità che riguardano tutto il mondo connesso all’e-commerce rientrano anche le prestazioni di tele e radiodiffusione, i servizi di telecomunicazione.
Anche la la fornitura di musica, giochi, film e formazione a distanza nei confronti di persone che esercitano al di fuori dell’attività autonoma sono incluse.
Sarà quindi finalmente possibile gestire con una stessa procedura di certificazione sia le cessioni di beni che le prestazioni a distanza concluse online.
Il commerciante potrà così vendere allo stesso modo sia abbigliamento che immagini non emettendo alcun documento di certificazione fiscale.
Sarà sufficiente annotare l’incasso nel registro dei corrispettivi.
Quale regime adottare per l’ecommerce
Ricordiamo inoltre che per l’attività di e-commerce è possibile applicare il regime forfettario.
Ti ricordiamo che, il regime forfettario è il regime fiscale naturale per tutti le start up.
Molto francamente, il regime forfettario, rappresenta un toccasana per chiunque voglia avviare una nuova attività aprendo la partita Iva.
Offre grandi opportunità e molti vantaggi a chi lo adotta, ed è adatto a tutte le attività che non superano i 65.000 € di ricavi o compensi.
La legge difatti stabilisce il limite di ricavi compensi proprio a 65.000 €.
Il vantaggio più evidente, è l’aliquota dell’imposta sostitutiva che ti ricordiamo si applica al posto dell’IRPEF.
Normalmente è del 15%, ma rispettando alcuni requisiti puoi ottenere una riduzione al 5% per i primi 5 anni.
Maggiori informazioni sul regime forfettario ed i suoi vantaggi puoi leggerli nella nostra guida al regime forfettario e negli altri articoli dedicati sul nostro blog.
Quest’ultimo è il regime più vantaggioso in quanto ha aliquota al 5% per i primi 5 anni e un limite di fatturato di 50.000,00 € per le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
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