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Comunicazione anticipata voucher

Home > Fisco > Comunicazione anticipata voucher

Nei nostri ultimi articoli, ci siamo soffermati più volte ad approfondire sia l’evoluzione del mercato del lavoro che il condizionamento che lo stesso ha su imprenditori e professionisti che adottano il regime dei minimi.
Con l’articolo voucher per le prestazioni occasionali avevamo analizzato i principali aspetti che legano i voucher le prestazioni occasionali nel regime dei minimi.

Dobbiamo però fare ulteriori approfondimenti a tale proposito perchè sulla comunicazione anticipata voucher perchè ci sono delle novità importanti.
Come è noto, le spese sostenute per lavoro dipendente determinano la fuoriuscita dal regime dei minimi.
L’utilizzo dei voucher Inps rappresenta comunque la soluzione più adatta, per lo meno per tamponare alcune esigenze occasionali di collaborazione.

Preso atto che l’utilizzo di quest’ultimi è consentito a chi adotta il regime dei minimi, oggi vi illustriamo le ultime novità dal mondo dei voucher.

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Argomenti del post

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  • Le novità per i voucher dal D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185
  • La comunicazione anticipata all’INPS
  • Le sanzioni per la mancata comunicazione anticipata all’Inps
  • Mancata comunicazione: causa di fuoriuscita dal regime dei minimi
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Le novità per i voucher dal D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185

Oramai da anni, i voucher sono lo strumento di pagamento migliore per regolare situazioni lavorative svolte saltuariamente.
Non è un mistero che, con il jobs act, i voucher abbiano tamponato ulteriormente una legislazione sempre meno permissiva su altri contratti di collaborazione.
Il committente però, prima di poterli utilizzare, deve adempiere a diversi obblighi.

A partire dall’8 ottobre 2016 vi sono delle novità disciplinate dal D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185.
Le imprese possono ancora utilizzare il lavoro accessorio, ma hanno l’obbligo di attivare preventivamente i voucher presso l’Inps.
Inoltre, hanno l’obbligo di inviare una comunicazione anticipata alla sede locale dell’ispettorato nazione del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Le novità legislative non hanno invece modificato l’accesso all’utilizzo dei voucher.
Il ricorso al lavoro accessorio rimane sempre vietato per l’esecuzione di appalti, di opere o di servizi.
Ma cosa si intende per prestazioni di lavoro accessorio?
Si intendono quelle attività lavorative con limiti quantitativi ben precisi, sia per il prestatore che per il committente.
Vediamoli insieme.

I prestatori non possono superare il limite di 7.000,00 € netti (9.033,00 € lordi) per compensi percepiti tramite buoni lavoro durante l’anno, in riferimento alla totalità dei committenti.
Mentre per ogni singolo committente non può essere superato il limite di 2.020,00 € netti (2.693,00 € lordi).
I committenti che sono imprenditori non agricoli non possono acquistare voucher per un valore superiore ai 5.000,00 € all’anno.

La comunicazione anticipata all’INPS

Vediamo tutti gli aspetti della comunicazione anticipata voucher all’INPS che riguardano il committente.
Il committente deve inviare la comunicazione anticipata via e-mail all’Ispettorato del lavoro.
Tale adempimento non riguarda le famiglie, i condomini, gli enti pubblici, le Onlus etc.
Per fare uso dei voucher, il committente imprenditore o professionista deve registrarsi all’Inps.

Può farlo in diversi modi, come ad esempio tramite:

  • gli sportelli;
  • il sito internet;
  • il Contact center dell’istituto;
  • tramite le associazioni di categoria;
  • il proprio consulente del lavoro (altrettanto deve fare il prestatore di lavoro).

La novità sulla procedura di acquisizione dei voucher è che a partire dall’8 ottobre i committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti sono tenuti a fare una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Devono farlo almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
Infine è possibile inviare tale comunicazione mediante sms o email, inserendo:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo;
  • il giorno;
  • l’ora di inizio;
  • la fine della prestazione.

In data 17 ottobre, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare 1, a cui hanno fatto seguito le 10 Faq (le risposte alle domande più frequenti) diffuse dal Ministero del Lavoro con la nota 2 novembre 2016, n. 20137.

In queste note ministeriali si è rilevato che:

[alert class=”red”]

  1. non è possibile inviare la pec mentre il servizio sms non è attivo;
  2. le e-mail non possono avere allegati;
  3. modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse vanno inviate non oltre 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;
  4. se il prestatore svolge l’attività per l’intera settimana, i committenti non agricoli possono inviare una sola comunicazione e sono tenuti ad indicare le giornate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione per ogni singola giornata.[/alert]

Le sanzioni per la mancata comunicazione anticipata all’Inps

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, si applica una sanzione amministrativa.
La stessa può variare dai 400,00 € ai 2.400,00 €, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Mancata comunicazione: causa di fuoriuscita dal regime dei minimi

Per coloro che adottano il regime dei minimi, la mancata comunicazione anticipata all’Inps in materia di utilizzo dei voucher potrebbe avere anche conseguenze fiscali importanti.
Ribadendo la non compatibilità delle prestazioni di lavoro dipendente per gli imprenditori o professionisti in costanza di adozione del regime dei minimi, la contestazione in oggetto potrebbe anche essere utilizzata dall’Agenzia delle Entrate quale causa di fuoriuscita dal regime agevolativo.
Questo scenario renderebbe ancora più importante l’estrema cautela con cui un imprenditore o un professionista in regime dei minimi si accinge ad utilizzare il lavoro occasionale remunerato con dei voucher.

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