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Concordato biennale: impegno irrevocabile per imprese

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Il concordato preventivo biennale rappresenta un accordo vincolante per le imprese che scelgono di aderire. L’adesione, da formalizzare entro il 12 Dicembre 2024, implica un impegno definitivo: una volta sottoscritto il patto con l’Agenzia delle Entrate, non è possibile tornare indietro. Anche di fronte a difficoltà economiche o mancato pagamento delle imposte concordate, il contribuente resta obbligato a versare l’importo più elevato tra quello definito dall’accordo e quello effettivamente dovuto.

Un accordo senza possibilità di ripensamenti

L’adesione al concordato preventivo biennale richiede all’impresa di rispettare un piano di pagamento delle imposte concordate per un periodo di due anni. Anche se si verifica una decadenza per mancato versamento, l’obbligo di pagamento non viene meno. L’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 13/2024, modificato dal Decreto Correttivo n. 108, stabilisce che le imposte sono dovute in base al reddito concordato, se questo risulta superiore a quello effettivamente conseguito.

Di conseguenza, la decadenza non permette di ricalcolare le imposte sulla base del reddito reale, garantendo così allo Stato la tutela degli incassi previsti, che attualmente ammontano a 1,3 miliardi di euro. Anche chi dovesse trovarsi in difficoltà economiche dovrà continuare a versare le imposte calcolate sul reddito concordato.

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Le eccezioni: quando si torna alle regole ordinarie

Il concordato preventivo biennale può decadere immediatamente solo in caso di cessazione dell’attività. Tuttavia, altre circostanze possono determinare la fine del patto con l’Agenzia delle Entrate, come specificato dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 13/2024. Vediamo quali sono queste casistiche:

  1. se il contribuente modifica l’attività durante il periodo coperto dal concordato preventivo biennale, il patto non decade se per la nuova attività viene applicato lo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale
  2. la cessazione comporta l’immediata decadenza dal concordato.
  3. l’ingresso nel regime forfettario annulla l’accordo.
  4. fusione, scissione, conferimento o modifiche nella compagine sociale possono far decadere il patto.
  5. se il contribuente dichiara ricavi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici sintetici di affidabilità, maggiorato del 50%, l’accordo decade.

Casi straordinari di decadenza

La cessazione può verificarsi anche in presenza di circostanze eccezionali che causino una riduzione del reddito superiore al 30% rispetto a quanto concordato. L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2024 elenca le seguenti situazioni straordinarie applicabili ai forfettari:

  • eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • danni straordinari che rendono inagibili i locali destinati all’attività d’impresa
  • danni alle scorte di magazzino che impediscono l’accesso ai locali destinati all’attività.
  • liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale.
  • sessione in affitto dell’unica azienda.
  • sospensione amministrativa dell’attività dopo averla notificata alla Camera di Commercio.

Questi casi evidenziano l’importanza di valutare con attenzione l’adesione al concordato preventivo biennale, considerando le conseguenze economiche e giuridiche di un impegno tanto stringente.

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