Conero DOCG: dal 24 ottobre 2026 viene revocata la modifica che consentiva di utilizzare il nome geografico più ampio «Marche» nell’etichettatura e nella presentazione dei vini. Il decreto del Ministero dell’Agricoltura del 13 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre, elimina gli ultimi due paragrafi dell’articolo 7 del disciplinare di produzione aggiunti con la modifica ordinaria del 2025. Il testo aggiornato del disciplinare e il documento unico sono ripubblicati come allegati al nuovo provvedimento.
La novità riguarda in primo luogo cantine, produttori, imbottigliatori e operatori responsabili delle etichette della denominazione Conero. Non significa che sia stata cancellata la DOCG, né che l’intero disciplinare del 2025 sia stato revocato: il provvedimento interviene su una parte circoscritta delle disposizioni di etichettatura, mantenendo le altre previsioni compatibili.
Conero DOCG: cosa cambia dal 24 ottobre 2026
La fonte è il decreto MASAF del 13 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre. Il suo articolo 1 dispone una revoca parziale del precedente decreto del 24 giugno 2025, pubblicato l’8 luglio 2025, che aveva approvato modifiche ordinarie del disciplinare della denominazione.
La revoca elimina specificamente gli ultimi due paragrafi introdotti nell’articolo 7, relativo all’etichettatura. Quei paragrafi disciplinavano la possibilità e le modalità di utilizzare il nome geografico più ampio «Marche» nella presentazione dei vini designati dalla DOP «Conero», commercialmente identificata come DOCG.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, quindi il 24 ottobre 2026. Questa è la data normativa da considerare per la verifica delle nuove scelte di etichettatura; non è la data del 13 ottobre, giorno della firma, né quella dell’8 luglio 2025, relativa alla modifica ora parzialmente revocata.
| Data | Evento |
|---|---|
| 24 giugno 2025 | Decreto di approvazione delle modifiche ordinarie al disciplinare Conero |
| 8 luglio 2025 | Pubblicazione in Gazzetta della modifica del 2025 |
| 9 giugno 2026 | Richiesta di revisione delle regole di etichettatura da parte dei servizi della Commissione europea |
| 12 ottobre 2026 | Comunicazione dell’Istituto Marchigiano di tutela vini sulla rinuncia alla modifica «Marche» |
| 24 ottobre 2026 | Entrata in vigore della revoca parziale |
La conseguenza pratica è che, per definire le indicazioni geografiche ammesse sulle etichette, non si possono più utilizzare come base autorizzativa i due paragrafi eliminati. Questo non autorizza però a concludere che qualsiasi presenza della parola «Marche» in qualunque contesto, ad esempio in dati dell’operatore o altre informazioni richieste da disposizioni generali, sia automaticamente vietata: occorre distinguere la specifica indicazione geografica più ampia di cui si occupava il disciplinare dalle altre informazioni di etichetta.
Perché è stata revocata la dicitura «Marche»
Il decreto descrive la sequenza amministrativa alla base del cambiamento. Dopo la modifica ordinaria del 2025, l’aggiornamento era stato comunicato alla Commissione europea attraverso il sistema previsto per le indicazioni geografiche dal regolamento UE 2024/1143 e dalle relative norme attuative.
Con nota Ares(2026)5856964 del 9 giugno 2026, i servizi della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea hanno chiesto di modificare le regole di etichettatura contenute nel documento unico e nel disciplinare della DOP «Conero». Il provvedimento ministeriale collega quindi la revoca parziale a una richiesta intervenuta nella fase di confronto con le istituzioni europee.
L’Istituto Marchigiano di tutela vini, con nota del 12 ottobre 2026, ha comunicato la rinuncia alle modifiche relative all’inserimento dell’indicazione geografica più ampia «Marche», facendo salve le restanti modifiche richieste. Il MASAF ha quindi utilizzato lo strumento della revoca parziale ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 241/1990, richiamando una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Questa motivazione non va presentata come una sanzione inflitta a tutte le cantine, come un declassamento del vino o come l’annullamento della denominazione protetta. La modifica riguarda l’assetto delle regole di comunicazione geografica del prodotto. La tutela della denominazione e le altre condizioni produttive continuano a essere disciplinate dal testo consolidato nella misura in cui rimangono compatibili con il decreto del 2026.
Il decreto del 2025 resta infatti applicabile per le altre disposizioni non coinvolte nella revoca, secondo l’espresso rinvio dell’articolo 1, comma 2. Per capire il regime attuale un operatore non dovrebbe consultare separatamente un vecchio estratto dell’articolo 7, ma leggere il testo consolidato ripubblicato nel 2026.
Cosa devono controllare cantine e imbottigliatori
La verifica più immediata riguarda la grafica delle etichette, le schede prodotto, i materiali di presentazione commerciale e gli eventuali modelli già pronti per nuove tirature. Se un operatore aveva progettato di utilizzare «Marche» proprio sulla base dei due paragrafi aggiunti nel 2025, deve confrontare quel progetto con l’articolo 7 aggiornato e con le altre norme applicabili al prodotto.
Conviene distinguere tre situazioni. La prima riguarda etichette ancora in progettazione o non stampate: è il caso più semplice per riallineare i testi alla versione consolidata. La seconda riguarda etichette stampate ma non ancora applicate alle bottiglie, per le quali può essere necessaria una verifica delle possibilità di impiego o delle modifiche tecniche. La terza riguarda prodotti già etichettati o commercializzati: qui non è corretto inventare un obbligo generalizzato di ritiro immediato dal mercato sulla base del solo articolo 1.
Il decreto pubblicato il 23 ottobre, nella disposizione di revoca, non individua una disciplina transitoria specifica per le scorte di etichette né fissa un termine unico per lo smaltimento di materiali già prodotti. Per tali casi è prudente verificare il testo completo, le disposizioni generali di etichettatura e le indicazioni delle autorità competenti e dell’organismo di controllo, prima di decidere come gestire eventuali lotti preesistenti.
È utile conservare una traccia documentale delle versioni approvate internamente: bozza di etichetta, data di revisione, riferimento del disciplinare applicato, scheda tecnica del vino e conferma delle verifiche effettuate. Si tratta di una buona prassi organizzativa, non di una nuova dichiarazione telematica obbligatoria introdotta direttamente dal decreto.
Le imprese agricole che coltivano uva, ma non imbottigliano direttamente il prodotto, possono comunque dover coordinarsi con il trasformatore o l’azienda che commercializza il vino, soprattutto quando la denominazione viene utilizzata nella documentazione della filiera. Per l’inquadramento economico-fiscale della coltivazione resta distinta la guida al codice ATECO 01.21.00 per la coltivazione di uva: un codice attività non determina le indicazioni che possono comparire sull’etichetta DOCG.
Se la cantina gestisce anche altre denominazioni di origine marchigiane, va evitata l’estensione automatica della decisione: l’atto del 13 ottobre 2026 riguarda il disciplinare «Conero», non modifica con un unico provvedimento le regole di etichettatura di tutte le DOC e DOCG della Regione Marche.
Disciplinare aggiornato: cosa resta valido
L’articolo 1, comma 4, prevede la pubblicazione del disciplinare consolidato nell’allegato A e del documento unico consolidato nell’allegato B. La scelta di ripubblicare entrambi i documenti serve a evitare che produttori e operatori debbano ricostruire autonomamente il testo applicabile incrociando versioni incomplete.
In termini operativi, la denominazione resta riservata ai vini che soddisfano le condizioni previste dal disciplinare. I requisiti sulle tipologie, la zona di produzione, le rese e le altre caratteristiche vanno controllati negli articoli pertinenti della versione consolidata. Il nuovo decreto non autorizza a presumere che questi requisiti siano stati abrogati per effetto della soppressione di due paragrafi dell’articolo 7.
Per evitare errori documentali, chi aggiorna una scheda prodotto può impostare un semplice controllo di coerenza: denominazione completa, tipologia, annata quando pertinente, dati obbligatori, riferimenti geografici effettivamente consentiti e conformità al disciplinare in vigore. I controlli devono essere svolti in relazione alle caratteristiche del vino e ai canali commerciali utilizzati, non applicando meccanicamente una dicitura identica a tutte le etichette.
La disciplina di etichettatura dei vini DOP e IGP deriva anche dal quadro europeo sulle indicazioni geografiche. Pertanto, oltre al decreto nazionale del 2026, restano rilevanti le disposizioni UE e le istruzioni attuative in materia di presentazione, tutela e uso delle denominazioni. Il riferimento al disciplinare consolidato serve proprio a verificare l’interazione tra il diritto europeo e la specifica DOP.
Per i produttori agricoli che valutano rischi e coperture sulle colture, il tema resta distinto anche dalle regole del piano assicurativo agricolo e delle coperture per l’uva DOP. La modifica delle etichette non determina automaticamente una variazione dei contributi assicurativi, del trattamento fiscale o dei sostegni per danni alle colture.
Domande frequenti sulla revoca
Da quando non valgono più i due paragrafi sull’indicazione «Marche»?
Dal 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto MASAF del 13 ottobre. La revoca riguarda la specifica facoltà e le modalità di impiego del nome geografico più ampio introdotte nel disciplinare del 2025.
La DOCG Conero è stata cancellata?
No. È stata revocata solo una parte della modifica ordinaria del 2025. Le restanti disposizioni compatibili rimangono ferme e il Ministero ha ripubblicato il disciplinare e il documento unico aggiornati.
Bisogna ritirare tutte le bottiglie già etichettate?
Il decreto di revoca non stabilisce in modo espresso, nell’articolo 1, un obbligo generalizzato di ritiro immediato di tutte le scorte. Gli eventuali casi di etichette già stampate o vini immessi sul mercato vanno valutati secondo la disciplina applicabile e con i soggetti competenti, senza dedurre automatismi dalla sola pubblicazione.
La nuova regola vale per tutti i vini DOC delle Marche?
No. L’atto riguarda il disciplinare della denominazione «Conero». Le etichette di altre denominazioni devono essere verificate sulla base dei rispettivi disciplinari e delle disposizioni comuni applicabili.
Per il testo ufficiale, le fonti principali sono il decreto del 13 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale n. 247 e il decreto del 24 giugno 2025, poi parzialmente revocato. Per predisporre nuove etichette occorre fare riferimento soprattutto agli allegati A e B aggiornati del decreto del 2026 e verificare la disciplina applicabile al proprio prodotto.
Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.
- Apertura della Partita IVA
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
Caterina
Servizio clienti
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.