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Confisca beni 2026: nuove regole dal 31 ottobre

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

Dal 31 ottobre 2026 entrano in vigore nuove regole sul recupero e sulla confisca dei beni. Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre, attua la direttiva europea 2024/1260 e modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il Codice antimafia e le norme sul sequestro delle cripto-attività.

Tra le novità ci sono la confisca per equivalente di beni utilizzati per determinati reati, la possibilità di colpire beni trasferiti a terzi consapevoli delle finalità elusive, regole più definite per la vendita di beni sequestrati prima della confisca e una procedura per custodire cripto-attività. Non significa che ogni bene intestato a un familiare o ogni criptovaluta possa essere confiscato automaticamente: il decreto stabilisce presupposti giudiziari e tutele specifiche.

Confisca beni 2026: cosa cambia dal 31 ottobre

Il D.Lgs. 186/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre, entra in vigore il 31 ottobre 2026. La sua funzione è adeguare il diritto italiano alla direttiva (UE) 2024/1260, che punta a rafforzare nell’Unione europea l’individuazione e il recupero dei proventi della criminalità.

Il provvedimento si compone di sedici articoli. Interviene in particolare sulle confische previste per specifici reati, sull’accertamento della provenienza dei beni, sulla loro gestione durante il sequestro e sulle procedure tecniche per le attività digitali. Le modifiche non costituiscono un nuovo tributo e non introducono un obbligo generalizzato di dichiarazione patrimoniale per tutti i cittadini.

Novità Effetto principale
Confisca per equivalente In particolari condanne può riguardare beni di valore corrispondente a strumenti del reato non confiscabili direttamente
Trasferimenti a terzi Possibile confisca se risulta che il terzo conosceva la finalità di eludere il provvedimento
Vendita prima della confisca Regole per beni sequestrati che rischiano deterioramento o gravi costi di gestione
Cripto-attività Misure specifiche per sequestro, custodia e gestione del portafoglio

Le nuove disposizioni operano nel contesto di procedimenti penali o di prevenzione, secondo i casi disciplinati. Per comprendere le conseguenze pratiche occorre distinguere sequestro, che comporta un vincolo sul bene, e confisca, che ne determina l’acquisizione secondo le condizioni stabilite dalla legge. Una misura cautelare non equivale di per sé a una confisca definitiva.

Confisca per equivalente e beni intestati a terzi

L’articolo 2 introduce nel codice penale i nuovi articoli 240-ter e 240-quater. Il primo riguarda la confisca per equivalente di beni strumentali in casi particolari: quando, per determinati reati e nei presupposti di condanna o applicazione della pena previsti, non è possibile confiscare direttamente le cose utilizzate o destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca di altri beni o utilità nella disponibilità del responsabile, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Il campo di applicazione non comprende automaticamente qualsiasi illecito. La norma richiama specifiche fattispecie, fra cui criminalità organizzata, determinate frodi, reati informatici, riciclaggio, corruzione tra privati e taluni reati ambientali. Non è dunque corretto trattare la confisca per equivalente dei beni strumentali come conseguenza di ogni contravvenzione o irregolarità fiscale.

Nel determinare il valore da confiscare, il testo impone al giudice di considerare anche gravità del reato e condizioni economiche e patrimoniali del condannato. Inoltre il nuovo articolo 536-bis del codice di procedura penale prevede che, nei casi di confisca per equivalente, la sentenza individui specificamente i beni oppure determini la somma equivalente oggetto del provvedimento.

La nuova disciplina dei beni trasferiti a terzi è particolarmente significativa. L’articolo 240-quater contempla, per i reati previsti e in presenza di precise condizioni, la confisca di beni trasferiti dall’imputato a una persona estranea al reato per sottrarli agli effetti della confisca. Ma richiede che sia accertato che il terzo, al momento del trasferimento, conoscesse quella finalità. Non basta, perciò, una semplice parentela, l’intestazione a un convivente o una compravendita tra conoscenti per considerare automaticamente confiscabile il bene.

Un esempio aiuta a capire la distinzione. Se una persona trasferisce un bene per ragioni lecite e il destinatario è estraneo e inconsapevole di eventuali finalità elusive, non si può dedurre da quel trasferimento, da solo, l’applicabilità del nuovo articolo 240-quater. Diverso è il caso in cui il giudice accerti i presupposti normativi, compresa la consapevolezza del terzo sulla finalità perseguita. L’accertamento giudiziario è centrale e non può essere sostituito da una presunzione generale.

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La norma modifica anche l’articolo 240-bis del codice penale, richiedendo al giudice di accertare la correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e l’attività delittuosa. Una regola analoga viene introdotta nell’articolo 24-bis del Codice antimafia, con riferimento al rapporto tra acquisizione e periodo di manifestazione della pericolosità sociale. Questa valutazione temporale serve a collegare la misura patrimoniale agli elementi concreti del caso.

Quando possono essere venduti i beni sequestrati

Gli articoli 10 e 11 disciplinano la vendita prima della confisca. Il problema affrontato è pratico: taluni beni sequestrati non possono essere custoditi a lungo senza deteriorarsi oppure generano spese e diseconomie rilevanti. La normativa introduce un procedimento per disporne la vendita, sotto controllo del giudice o del tribunale competente, anziché lasciarli perdere valore durante il procedimento.

Nel testo unico delle spese di giustizia viene inserito l’articolo 151-bis: prima di disporre la vendita il giudice informa pubblico ministero e interessato. Quest’ultimo può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione di essere sentito. Il giudice provvede con ordinanza; nei casi urgenti, o in assenza della richiesta di audizione, può procedere senza le ordinarie formalità previste per la convocazione.

La vendita anticipata non comporta necessariamente la perdita definitiva del valore patrimoniale. Quando il bene è venduto, il vincolo cautelare si trasferisce sul ricavato, sul quale si applicherà il successivo provvedimento di restituzione o confisca. Anche nel procedimento di prevenzione, secondo il nuovo articolo 40-bis del Codice antimafia, il ricavato viene accantonato nel Fondo unico giustizia; in caso di mancata confisca sono previste le restituzioni agli aventi diritto secondo le regole di legge.

L’ordinanza di vendita nel procedimento penale è appellabile, ma l’impugnazione non sospende automaticamente l’esecuzione. Il giudice può disporre la sospensione con provvedimento motivato quando la vendita rischi di provocare un danno grave e irreparabile all’interessato. Perciò una comunicazione di vendita non dovrebbe essere ignorata: il termine per chiedere l’audizione e i rimedi contro il provvedimento sono aspetti distinti da verificare subito con un legale.

Si consideri un bene mobile sequestrato soggetto a rapido deprezzamento o a costi elevati di custodia. La nuova disciplina consente, se ricorrono i presupposti, di valutarne la vendita prima della decisione finale sulla confisca. Questo non equivale a un’asta automatica di tutti i beni sottoposti a sequestro e non elimina i controlli giudiziari o i diritti dell’interessato.

Criptovalute sequestrate: nuove procedure

Una parte specifica del decreto riguarda le cripto-attività. L’articolo 12 modifica le norme di attuazione del codice di procedura penale prevedendo, per il sequestro, il trasferimento delle cripto-attività e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, al fondo previsto dalla normativa. Quando il trasferimento è tecnicamente impossibile, è consentita un’altra procedura idonea a garantire custodia e controllo esclusivi da parte dell’autorità procedente.

Il provvedimento può essere comunicato all’emittente o al prestatore di servizi coinvolto, se identificabile, per l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Ne deriva una disciplina più specifica anche per i casi in cui le attività digitali siano custodite tramite intermediari o strumenti informatici che richiedono operazioni tecniche particolari.

L’articolo 14 istituisce presso il Fondo unico giustizia un servizio dedicato alla gestione del portafoglio delle cripto-attività sequestrate. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà disciplinare, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sui profili pertinenti, le modalità tecniche di gestione, sicurezza e vendita.

Questo punto non va confuso con gli obblighi fiscali dei possessori di criptovalute. La guida RM su chiavi private smarrite e quadro RW tratta situazioni dichiarative e patrimoniali differenti: il sequestro giudiziario riguarda invece un provvedimento dell’autorità nell’ambito di un procedimento, con presupposti autonomi. Anche gli obblighi antiriciclaggio sulle cripto-attività sono un tema collegato ma distinto dalla gestione di beni sottoposti a sequestro.

La disponibilità di wallet, exchange o chiavi digitali, da sola, non comporta alcuna confisca: il decreto stabilisce come eseguire e gestire misure legittimamente disposte, non un potere indiscriminato di acquisire le criptovalute di cittadini o aziende. Al contempo, non sarebbe corretto affermare che le cripto-attività possano sfuggire per definizione a sequestro o confisca.

Domande frequenti e controlli utili

Quando entra in vigore il D.Lgs. 186/2026?

Il 31 ottobre 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre. Le disposizioni riguardano specifiche procedure penali e patrimoniali; per gli effetti su procedimenti già avviati occorre esaminare il caso concreto e le norme applicabili.

I beni intestati ai familiari possono essere confiscati automaticamente?

No. Il nuovo articolo 240-quater richiede, nei casi previsti, che sia accertata la conoscenza, da parte del terzo, della finalità di sottrarre il bene alla confisca. Il semplice legame familiare non equivale a quell’accertamento.

Un bene sequestrato può essere venduto prima della sentenza definitiva?

La nuova normativa prevede la vendita anticipata in presenza dei relativi presupposti, soprattutto per evitare deterioramento o rilevanti diseconomie. Sono stabiliti passaggi giudiziari, facoltà di audizione e rimedi; il ricavato rimane vincolato secondo la disciplina applicabile.

Cosa deve fare chi riceve una comunicazione di vendita?

Verificare subito il provvedimento e la data della comunicazione, perché la norma prevede 15 giorni per chiedere di essere sentiti in specifiche procedure. Per individuare il rimedio concreto e i termini di impugnazione serve assistenza legale riferita all’atto ricevuto.

La fonte primaria è il testo completo del D.Lgs. 186/2026, consultabile anche su Normattiva. I dettagli applicativi vanno letti nelle singole disposizioni e nelle norme che esse modificano.

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