Il MASE ha reso operative le regole per la fuoriuscita volontaria anticipata dal Conto Energia per determinati impianti fotovoltaici oltre 20 kW. La misura riguarda gli impianti che ricevono tariffe o premi fissi non legati ai prezzi di mercato e consente, a determinate condizioni, di rinunciare agli incentivi residui a partire dal 1° gennaio 2028 in cambio di un corrispettivo economico riconosciuto dal GSE.
Il decreto ministeriale 10 agosto 2026, n. 262, pubblicato sul sito del Ministero e richiamato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2026, disciplina accesso, procedura competitiva, rifacimento degli impianti, tempi e controlli. Il contingente complessivo della misura non può superare 10 GW.
Non si tratta quindi di una semplice rinuncia all’incentivo: chi entra nella misura assume anche impegni precisi sul rifacimento integrale dell’impianto, sull’aumento della producibilità e sull’utilizzo di moduli conformi ai requisiti previsti dalla normativa.
Quali impianti possono uscire volontariamente dal Conto Energia
Il decreto riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW ammessi ai meccanismi del Primo, Secondo, Terzo o Quarto Conto Energia e che beneficiano di tariffe o premi fissi non dipendenti dall’andamento dei prezzi di mercato.
La fuoriuscita volontaria è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2028 e può interessare impianti per una potenza complessiva massima di 10 GW.
La misura nasce con l’obiettivo di ridurre progressivamente il peso degli incentivi storici sulla componente ASOS delle bollette e, allo stesso tempo, favorire il rinnovamento tecnologico di impianti fotovoltaici già esistenti.
Per il proprietario o soggetto responsabile dell’impianto, quindi, la scelta va valutata confrontando due elementi: il valore economico degli incentivi residui e il vantaggio potenziale derivante dal corrispettivo GSE e dal rifacimento dell’impianto.
La decisione è particolarmente rilevante per imprese che possiedono impianti fotovoltaici industriali o commerciali di dimensioni medio-grandi e che stanno già programmando interventi di revamping o repowering.
Accesso diretto e procedura competitiva: le due strade previste
Il decreto distingue due modalità di accesso.
L’accesso diretto è riservato ai soggetti che avevano già aderito entro il 31 maggio 2026 agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal decreto-legge n. 21/2026 e che presentano la manifestazione di interesse secondo le regole operative del GSE.
La procedura competitiva riguarda invece i soggetti che non avevano aderito a quegli schemi. Anche in questo caso è necessario presentare la manifestazione di interesse, ma l’accesso dipende da una procedura pubblica gestita dal GSE.
Il GSE dovrà svolgere la procedura competitiva entro il 30 giugno 2027. Le offerte saranno ordinate in funzione del beneficio atteso per il sistema fino all’esaurimento del contingente disponibile.
Il contingente destinato alla procedura competitiva sarà pari alla quota dei 10 GW complessivi che resta disponibile dopo aver considerato gli impianti ammessi direttamente.
Per evitare che la procedura sia meramente formale, il decreto stabilisce inoltre che il contingente effettivamente assegnabile attraverso la gara debba essere almeno del 5% inferiore rispetto al totale dei volumi per i quali sono state presentate manifestazioni di interesse.
Quanto riconosce il GSE per la fuoriuscita anticipata
Per gli impianti ammessi alla fuoriuscita viene riconosciuto un corrispettivo economico espresso in euro per MW e determinato dal GSE per ciascun impianto.
Per l’accesso diretto, il riferimento è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti dal 1° gennaio 2028 fino alla naturale cessazione del contratto di incentivazione.
Il calcolo utilizza come stima della produzione attesa la media della produzione storica dell’impianto degli ultimi cinque anni. I flussi vengono poi attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE con riferimento al costo del capitale di rischio degli investimenti fotovoltaici interessati.
Per chi accede tramite procedura competitiva, lo stesso 90% costituisce il valore base sul quale il soggetto presenta un’offerta di riduzione percentuale. In pratica, il confronto competitivo determina il corrispettivo effettivo riconosciuto agli impianti selezionati.
La convenienza non può quindi essere valutata soltanto guardando il valore nominale degli incentivi futuri. Occorre considerare il valore attualizzato, la produzione storica, il costo del rifacimento e il beneficio economico della nuova capacità produttiva.
Rifacimento integrale obbligatorio tra il 2028 e il 2030
L’uscita dal Conto Energia è collegata a un obbligo di rifacimento integrale dell’impianto. Gli interventi possono iniziare dal 1° gennaio 2028 e devono portare il nuovo impianto in esercizio entro il 31 dicembre 2030.
Il rifacimento deve determinare un incremento della potenza tale da garantire livelli minimi di producibilità.
Per gli impianti con moduli non collocati a terra oppure collocati a terra in area agricola, l’incremento di producibilità deve essere almeno pari al 30% rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione dell’impianto esistente.
Per gli altri impianti, il decreto richiede invece una producibilità almeno pari al doppio di quella attesa nel periodo di incentivazione residua.
Gli interventi devono inoltre utilizzare esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti nel registro previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 181/2023 e conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa.
Per chi opera professionalmente nel settore, il rifacimento può richiedere il coinvolgimento di installatori qualificati e operatori con i corretti requisiti tecnici. Su RM sono disponibili anche le guide al codice ATECO per installatori fotovoltaici e alla Partita IVA per installatore fotovoltaico.
Manifestazione di interesse e prossime scadenze GSE
Il decreto lega la fase operativa alla pubblicazione delle regole del GSE.
Il GSE deve pubblicare le regole operative entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Entro i successivi dieci giorni deve poi emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
I soggetti interessati devono presentare al GSE la manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative, secondo le modalità che saranno definite nel dettaglio dal Gestore.
Questo è il passaggio da monitorare con attenzione. La norma primaria aveva inizialmente indicato il 30 settembre 2026 come termine per l’opzione, ma il decreto attuativo ha costruito la procedura operativa intorno alla pubblicazione delle regole GSE e alla successiva finestra di 30 giorni.
Per questa ragione, chi possiede un impianto potenzialmente interessato dovrebbe verificare tempestivamente la pubblicazione delle regole e dell’avviso GSE, senza attendere la scadenza della finestra operativa.
Per la procedura competitiva vera e propria, il decreto prevede inoltre che il GSE la svolga entro il 30 giugno 2027, con una finestra per le domande di partecipazione non superiore a dieci giorni lavorativi e pubblicazione delle graduatorie entro i dieci giorni lavorativi successivi.
Cosa succede dopo il rifacimento e quando si perde il beneficio
Dopo il completamento dell’intervento, il soggetto responsabile deve comunicare al GSE l’entrata in esercizio del nuovo impianto entro 90 giorni dalla data registrata sul sistema GAUDÌ di Terna.
Il GSE verifica poi la documentazione e il rispetto degli obblighi previsti dal decreto. Se l’esito è positivo, procede alla regolazione del corrispettivo economico secondo le modalità previste.
La mancata realizzazione del rifacimento entro il 31 dicembre 2030 comporta la decadenza dal diritto al corrispettivo. La stessa conseguenza può verificarsi se non vengono rispettati gli obblighi tecnici o se la comunicazione di entrata in esercizio non viene effettuata nei termini.
Alcuni obblighi devono inoltre essere mantenuti per dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto rifatto. Il beneficio non va quindi considerato come un pagamento immediato e privo di condizioni successive.
Un ulteriore elemento da considerare è la gestione dell’energia aggiuntiva prodotta. La quota di energia immessa in rete collegata alla potenza residua rispetto all’incremento di producibilità richiesto deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche tramite i meccanismi previsti per i contratti di lungo periodo.
Quando può convenire uscire dal Conto Energia
La fuoriuscita volontaria può essere interessante soprattutto quando l’impianto è tecnologicamente datato, il soggetto responsabile aveva già in programma un rifacimento importante e il valore del corrispettivo GSE compensa in modo adeguato la rinuncia agli incentivi residui.
La valutazione dovrebbe includere almeno:
- anni residui di incentivo;
- produzione media dell’ultimo quinquennio;
- valore attualizzato degli incentivi che verrebbero rinunciati;
- costo del rifacimento integrale;
- incremento di producibilità richiesto;
- nuova capacità produttiva ottenibile;
- eventuale partecipazione ad altri meccanismi di supporto per la potenza aggiuntiva;
- costi finanziari e tempi di rientro dell’investimento.
Non esiste quindi una risposta uguale per tutti. Per alcuni impianti il 90% del valore attualizzato degli incentivi residui, insieme alla possibilità di rinnovare completamente l’impianto, può rendere l’operazione interessante. Per altri può essere più conveniente mantenere il Conto Energia fino alla scadenza naturale.
Per imprese con impianti significativi può essere utile integrare la valutazione tecnica con quella economica ed energetica. In questi casi può essere rilevante anche il ruolo dell’Energy Manager nella valutazione dei consumi e degli investimenti energetici.
Fonti e cosa monitorare adesso
Il riferimento principale è il comunicato MASE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2026, che dà notizia del decreto 10 agosto 2026 sulla fuoriuscita volontaria dal Conto Energia.
Il testo del decreto disciplina in dettaglio accesso diretto, procedura competitiva, rifacimento, tempi e controlli. La fase successiva è ora affidata al GSE, che dovrà pubblicare le regole operative e l’avviso per le manifestazioni di interesse.
In sintesi: per gli impianti fotovoltaici oltre 20 kW interessati, la misura può diventare una vera alternativa alla permanenza nel vecchio Conto Energia, ma richiede un progetto di rifacimento strutturato e una valutazione economica completa prima di aderire.
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