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Codice ATECO Energy Manager 2026: 74.99.32, EGE e attività

Guide Fiscali·Aggiornato il 2 Settembre 2026

Il codice ATECO dell’Energy Manager che svolge attività autonoma di consulenza energetica è normalmente 74.99.32 – Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica. La scelta, però, dipende dai servizi realmente fatturati: il ruolo di Energy Manager, la qualifica EGE e l’attività di progettazione tecnica non coincidono automaticamente.

Argomenti del post

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  • Cosa comprende ATECO 74.99.32
  • Energy Manager ed EGE non sono la stessa cosa
  • Quando la nomina dell’Energy Manager è obbligatoria
  • 74.99.32, consulenza ambientale e progettazione: come distinguerle
  • Diagnosi energetiche: quando conta la certificazione EGE
  • Tre casi pratici
  • Più attività e codici ATECO secondari
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Previdenza: Gestione Separata o Inarcassa?
  • Quando aggiornare il codice ATECO
  • Le altre guide per Energy Manager

Cosa comprende ATECO 74.99.32

Le note esplicative ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel 74.99.32 la consulenza sul risparmio energetico, sulla gestione delle risorse energetiche naturali e sulla gestione dell’energia proveniente da biomasse, eolico, idroelettrico e solare. È quindi un codice coerente con l’attività professionale di chi analizza consumi, propone interventi di efficienza e supporta organizzazioni nella gestione dell’energia.

Non basta, però, presentarsi commercialmente come Energy Manager. Se la prestazione principale consiste in progettazione di impianti, direzione lavori, certificazione energetica, installazione, intermediazione nella vendita di energia o altre attività specialistiche, occorre verificare il codice specifico applicabile.

Energy Manager ed EGE non sono la stessa cosa

L’articolo 19 della Legge 10/1991 disciplina il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, comunemente chiamato Energy Manager. Si tratta di un ruolo attribuito da un’organizzazione. L’EGE – Esperto in Gestione dell’Energia, invece, è una qualifica professionale certificata secondo la UNI CEI 11339 da organismi accreditati.

Le due figure possono coincidere, ma non devono essere confuse. Un Energy Manager nominato ai sensi della Legge 10/1991 non diventa automaticamente EGE; allo stesso modo, un EGE certificato può svolgere consulenza energetica senza essere il responsabile nominato di una specifica azienda o ente. La FIRE raccomanda in particolare la certificazione EGE per i consulenti esterni, dove il ruolo richiede normalmente competenze tecniche più marcate.

Quando la nomina dell’Energy Manager è obbligatoria

La Legge 10/1991 prevede la nomina annuale per i soggetti che nell’anno precedente hanno superato determinate soglie di consumo: 10.000 tep per il settore industriale e 1.000 tep per i settori civile, terziario e trasporti. La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile; la FIRE gestisce le nomine per conto del Ministero tramite la piattaforma NEMO.

Anche le organizzazioni sotto soglia possono procedere a una nomina volontaria. Questo obbligo riguarda l’organizzazione consumatrice di energia e non determina da solo il codice ATECO del professionista esterno che riceve l’incarico: la classificazione fiscale continua a dipendere dai servizi effettivamente prestati.

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74.99.32, consulenza ambientale e progettazione: come distinguerle

ATECO 2025 colloca il 74.99.32 nella consulenza ambientale e di risparmio energetico, ma distingue espressamente le attività vicine. La consulenza su prevenzione dell’inquinamento e gestione dei rifiuti è classificata nel 74.99.31; le attività di progettazione ingegneristica ricadono invece nelle voci tecniche della divisione 71 quando ne ricorrono i presupposti.

Per esempio, un consulente che analizza i consumi di un’impresa, costruisce indicatori energetici e individua opportunità di efficientamento può essere coerente con 74.99.32. Se lo stesso professionista progetta anche un impianto fotovoltaico o una modifica impiantistica, quella prestazione tecnica va valutata separatamente.

Diagnosi energetiche: quando conta la certificazione EGE

La certificazione EGE non è un requisito generale per qualunque consulenza energetica. Diventa però rilevante in specifici ambiti regolati. Il D.Lgs. 102/2014, come modificato, prevede per le diagnosi energetiche obbligatorie dei soggetti interessati l’intervento di soggetti certificati secondo gli schemi previsti, tra cui EGE UNI CEI 11339 ed ESCo UNI CEI 11352.

Per questo non è corretto utilizzare “Energy Manager”, “EGE”, “auditor energetico” e “progettista” come sinonimi. Prima di scegliere ATECO e descrizione in fattura bisogna chiarire quale servizio viene effettivamente reso e quali requisiti sono richiesti per quella specifica prestazione.

Tre casi pratici

  • Consulente esterno che gestisce consumi, KPI e piani di efficienza: 74.99.32 è normalmente il primo codice da verificare.
  • Ingegnere che svolge anche progettazione impiantistica: la consulenza energetica e la prestazione di ingegneria possono richiedere codici distinti e un diverso esame previdenziale.
  • EGE che esegue diagnosi energetiche e consulenza continuativa: la certificazione professionale non sostituisce l’ATECO; vanno classificati i servizi realmente svolti e verificati gli eventuali codici secondari.

Più attività e codici ATECO secondari

Un Energy Manager autonomo può affiancare consulenza energetica, progettazione, diagnosi, formazione o consulenza ambientale. Se le attività sono autonome e abituali è opportuno verificare codici secondari invece di concentrare tutto nel 74.99.32. Questa distinzione aiuta a mantenere coerenti fatture, previdenza e dichiarazione dei redditi.

Quando nel regime forfettario le attività appartengono a gruppi con coefficienti diversi, i compensi devono essere separati per applicare correttamente il coefficiente relativo a ciascun gruppo. È quindi utile impostare la distinzione già nella fatturazione.

Coefficiente di redditività: 78%

Per il 74.99.32 il coefficiente utilizzato nel regime forfettario è 78%. Nel 2026 il D.Lgs. 81/2025 mantiene transitoriamente i coefficienti della tabella vigente attraverso il raccordo con la precedente classificazione ATECO fino all’approvazione dei nuovi coefficienti.

Il 78% non è l’aliquota d’imposta: rappresenta la quota dei compensi che forma il reddito lordo forfettario. Da quel reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati e sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.

Previdenza: Gestione Separata o Inarcassa?

Per il consulente energetico libero professionista privo di una Cassa autonoma, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Nel 2026 la circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti non pensionati e senza altra copertura obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.

Se l’Energy Manager è un ingegnere o architetto iscritto all’Albo e l’attività svolta presenta un nesso con la professione tecnica, la previdenza non va determinata per automatismo. Inarcassa chiarisce che le attività connesse alle competenze professionali di ingegnere o architetto possono ricadere nella Cassa quando sussistono i requisiti di iscrizione; la posizione va quindi verificata prima di aprire la Gestione Separata.

Quando aggiornare il codice ATECO

Il codice scelto all’avvio deve essere modificato se cambia in modo sostanziale l’attività. Se il professionista passa dalla sola consulenza energetica alla progettazione prevalente, apre una vera attività d’impresa o aggiunge servizi abituali che richiedono una classificazione autonoma, la Partita IVA deve essere riallineata alla nuova realtà operativa.

Le altre guide per Energy Manager

Dopo aver definito l’ATECO puoi approfondire come aprire la Partita IVA da Energy Manager, il regime forfettario, il calcolo di tasse e contributi e la gestione con un commercialista per Energy Manager.

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