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Come gestire le rimanenze di merci per un contribuente minimo

Home > Fisco > Come gestire le rimanenze di merci per un contribuente minimo

Argomenti del post

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  • Gestione delle rimanenze finali per il regime dei minimi
  • Il regime dei minimi adotta il principio di cassa
  • Le rimanenze da regime fiscale ordinario a regime dei minimi
  • Le rimanenze da regime dei minimi a regime semplificato
  • Un esempio di gestione delle rimanenze
  • Contattaci

Gestione delle rimanenze finali per il regime dei minimi

Oggi trattiamo un argomento molto discusso: le rimanenze finali.
Vedremo che cosa sono, che cos’è il principio di cassa e cosa succede quando si passa al regime semplificato.

Innanzitutto, rimanenze finali sono tutti quei fattori produttivi non consumati, acquistati durante un periodo d’imposta.
Sotto l’aspetto contabile sono definiti costi sospesi.
Le rimanenze finali rettificano idealmente i fattori produttivi acquistati.
Al contrario le rimanenze iniziali, quali costi ripresi, integrano il costo dei fattori produttivi.
La logica contabile sopra esposta deve essere radicalmente rivista quando si analizzano le rimanenze nei regimi fiscali che adottano il principio di cassa.

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Il regime dei minimi adotta il principio di cassa

Il principio di cassa caratterizza da sempre il regime dei minimi.
Dal 2017 questo principio interessa una platea di contribuenti molto più ampia dei contribuenti in regime di vantaggio.
Infatti comprende tutti i contribuenti in contabilità semplificata.
Per questi ultimi il principio di cassa è dal 1° Gennaio 2017 un regime naturale.
Vediamo cos’è il principio di cassa per la deduzione dei costi aziendali.
Ai fini della determinazione del reddito, vengono dedotti per intero nel periodo d’imposta nel quale sono stati pagati:

  • i costi delle materie prime;
  • i costi delle materie sussidiarie;
  • i costi delle merci effettuati in vigenza del regime dei minimi .

Uno dei problemi più annosi del regime di cassa è che risulta insensibile alle rimanenze di magazzino.

In sintesi le merci acquistate e pagate risultano costi d’esercizio anche se sono ricedute nell’esercizio.
Il principio di cassa toglie la relazione temporale tra fattori produttivi acquistati ed i correlativi ricavi.
Purtroppo particolari problemi sorgono al variare dei regimi fiscali.

Le rimanenze da regime fiscale ordinario a regime dei minimi

Se le rimanenze provengono da periodi d’imposta dove il contribuente non adottava il regime agevolativo e dunque adottava il regime di competenza?
L’art. 4, comma 1 lett. a) DM 2 gennaio 2008 dispone che “i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede la rimanenze finali.
Quest’ultime sono riferite all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”.
Grazie a questa regola è possibile recuperare il costo delle rimanenze finali fino al loro esaurimento, anche in più anni.

Le rimanenze da regime dei minimi a regime semplificato

Se il contribuente lascia il regime dei minimi per il regime semplificato occorre risolvere le seguenti problematiche:

  • ai fini Iva.
    In maniera simmetrica rispetto all’ingresso nel regime dei minimi, va effettuata la rettifica della detrazione Iva connessa al mutamento del regime di detrazione. (da Iva indetraibile a Iva detraibile);
  • ai fini reddituali.
    Il magazzino esistente al 31/12/2016 deve essere analizzato.
    Inoltre occorre distinguere la parte delle rimanenze le cui fatture sono state pagate entro il 31/12/2016 da quella le cui fatture saranno pagate nel 2017.
    Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n.7/E: “… le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime non dovranno
    assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.
    Diversamente qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR”.

In sintesi nel passaggio da regime dei minimi all’ordinario le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto (e quindi dedotto) nel corso dell’applicazione delle regole del regime dei minimi, non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime stesso, in deroga alle ordinarie regole di competenza.

Le rimanenze di merci per le quali non sia stato effettuato il relativo pagamento non rileveranno come rimanenze iniziali e pertanto si dovranno applicare le ordinarie regole di competenza.

Un esempio di gestione delle rimanenze

Un contribuente esercente un’attività d’impresa in forma individuale, fuoriesce dal regime dei minimi dal 2016.
Al 31/12/2016 le rimanenze finali di merce ammontano a 10.500,00 € di cui:

  1.  pagate nel 2013 10.000,00 €;
  2.  non ancora pagate 500,00 €.

Oltre alla rettifica della detrazione ai fini Iva, l’ammontare pari a 10.000,00 € concorre alla determinazione del reddito 2016, in quanto si tratta di costi pagati nel 2016.
L’ammontare pari a 500,00 € sarà rilevato a titolo di esistenze iniziali all’01/01/2017.

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