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Contribuenti minimi e Srl semplificata

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Contribuenti minimi e Srl semplificata

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  • La Srls come forma societaria per una startup
  • La Srls come forma societaria per una startup
  • I soci di una Srls possono possedere la partita Iva in regime dei minimi
  • I soci di una Srls possono possedere la partita Iva nel regime forfettario
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

La Srls come forma societaria per una startup

Il mondo di diritto societario è rimasto immobile per molti anni, ma nell’ultimo ventennio abbiamo assistito a molte novità.
Le società a responsabilità limitata sono sicuramente il modello societario più interessate dalla riforma societaria.
In questi ultimi anni poi il legislatore è intervenuto più volte per facilitare il processo di attivazione di startup mediante la forma societaria della Srl.
Oggi analizziamo fin dove è possibile la relazione tra i contribuenti minimi e Srls semplificata anche se torneremo sull’argomento anche per gli altri regimi fiscali viste le continue richieste che ci arrivano tramite email per chiarimenti su questi argomenti.

La Srls come forma societaria per una startup

Uno dei principali interventi riguarda per fortuna la Srls ossia le società a responsabilità limitata semplificate.

La L. 24.3.2012, n. 27 ha inserito nel Codice Civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la società semplificata a responsabilità limitata.
Originariamente la Srls era riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione non avessero compiuto 35 anni di età.
In seguito però tale limite è stato abrogato con decorrenza dal 28 giugno 2013.
Riassumendo oggi questa forma societaria può essere costituita da tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
La Srls si costituisce mediante redazione di atto pubblico.
Deve anche essere conforme al modello standard tipizzato con il D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138.
Sotto l’aspetto meramente operativo le vere innovazioni della Srls sono:

  1. non sono dovuti onorari notarili;
  2. l’iscrizione al Registro delle imprese è esente da diritto di bollo e di segreteria.

Il capitale sociale deve essere compreso tra 1,00 e 9.999,99 €.
Il conferimento dello stesso è da eseguirsi in denaro.
Altro vincolo da tenere ben presente è che soltanto i soci possono essere amministratori.

I soci di una Srls possono possedere la partita Iva in regime dei minimi

Essere socio di Srl, e conseguentemente di una Srls, non costituisce preclusione per un soggetto che adotta il regime dei minimi.
Ad eccezione del caso in cui quest’ultime abbiamo adottato il regime di trasparenza ex art. 116 Tuir.

Con la risoluzione n. 146/E/2009, per il regime dei minimi è stato chiarito quando nasce una causa di esclusione. (richiamata anche dalla circolare 17/E/2012 per il regime fiscale di vantaggio)
La stessa si realizza ogni qual volta che il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito.
Ovviamente ci si riferisce al medesimo periodo d’imposta.
L’applicazione del regime di favore, in tal caso, comporterebbe l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi.
Quest’ultimi risulterebbero appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta.

I soci di una Srls possono possedere la partita Iva nel regime forfettario

Anche nel caso in cui il socio di una Srls sia in possesso di una partita Iva in regime forfettario non si rilevano preclusioni salvo un caso.
Ovvero quando si realizza la partecipazione a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la
trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.

La circolare AdE del 10 aprile 2016 richiama la relazione illustrativa.
Il chiarimento a questo proposito spiega che “Il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime”.
Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una Srl trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in un Srl trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfettario.
Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.


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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Fabio dice

    10 Luglio 2017 alle 23:37

    Salve. Se io ho partita iva con regime forfettario, posso creare una nuova SRLS con altri soci e mantenere comunque il regime forfettario?

    • Staff dice

      11 Luglio 2017 alle 17:06

      Buonasera Fabio, la partecipazione in società di capitale non è causa di fuoriuscita dal regime forfettario.
      La partecipazione in società di persone e in Srl con regime di trasparenza sono, al contrario, cause di fuoriuscita dal regime forfettario.
      Cordiali saluti

  2. Mauro Giglio dice

    2 Agosto 2019 alle 23:53

    Buongiorno,posso creare una srl semplificata utilizzando regime dei minimi? oppure il regime dei minimi è applicabile solo a persone fisiche,c’è un limite di età?

    • Staff dice

      7 Agosto 2019 alle 17:16

      Buonasera Mauro, premesso che per le nuove partite Iva il regime dei minimi è stato sostituito dal regime forfettario, non è possibile applicarlo per le Srl semplificate.
      Il regime forfettario può essere adottato solo da persone fisiche.
      Cordiali saluti

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