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Contributi INPS regime dei minimi

Home > Guide Fiscali > Contributi INPS regime dei minimi

Oggi parliamo di regime dei minimi soffermandoci sui contributi INPS viste le numerose richieste che ci sono arrivate recentemente.
Sul nostro blog, puoi trovare anche per gli altri regimi le stesse tematiche. Ti ricordiamo che se desideri farci domande puoi inserire un commento a fine pagina.
Vediamo quindi di analizzare in dettaglio i contributi INPS e regime minimi per le varie categorie professionisti, artigiani e commercianti.

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  • Liberi professionisti con iscrizione alla gestione separata Inps
  • Le novità del 2017
  • Facciamo un esempio
  • Artigiani e commercianti con iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps
  • Le aliquote
  • Contattaci

Liberi professionisti con iscrizione alla gestione separata Inps

Il mondo dei liberi professionisti, come noto, è molto ampio e variegato.
Vi sono liberi professionisti che per esercitare l’attività devono essere iscritti ad un albo professionale.
Vediamo alcuni esempi di professioni riservate a professionisti iscritto ad albi:

  1. il medico;
  2. l’avvocato;
  3. il commercialista;
  4. l’architetto;
  5. il notaio;
  6. il geometra;
  7. l’infermiere.

Esistono anche liberi professionisti che esercitano attività non riservate, vediamo qualche esempio.
Un esempio classico è rappresentato dalle nuove professioni della digital economy, come il web master, web content, SEO, SEM.

Come già anticipato, oggi ci occupiamo dei professionisti in regime dei minimi e dei loro obblighi ai fini contributivi.
Il mondo della previdenza dei liberi professionisti si divide in due grandi gruppi:

  1. i liberi professionisti con cassa professionale;
  2. i liberi professionisti senza cassa.

Generalmente i professionisti con attività riservate sono coloro con cassa professionale.
Sono con cassa professionale, tra gli altri, gli avvocati, i notai, gli architetti, i geometri, gli ingegneri, i commercialisti, gli infermieri.
I professionisti senza attività riservate non hanno generalmente una loro cassa e sono obbligati a versare i contributi alla gestione separata Inps.

Le novità del 2017

Precisiamo che la novità del 2017 è l’aliquota gestione separata Inps che scende al 25%.
La Legge di Stabilità per il 2017 ha ridotto l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS dal 27% al 25% dal 1° Gennaio 2017.

La modifica, introdotta dal comma 165 dell’art.1, coinvolge esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS titolari di partita Iva (cd. professionisti senza cassa).
E’ fondamentale che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati.

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, versano i propri contributi sull’ammontare del reddito imponibile ai fini Irpef.
Lo stesso viene determinato in sede di dichiarazione annuale.
Il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef, ovvero:

  • 30 giugno,  saldo e I acconto delle imposte sui redditi;
  • 30 novembre II acconto.

Facciamo un esempio

Pensiamo al caso di una web master che nel periodo d’imposta 2017 contabilizzerà ricavi per 10.000,00 € e costi per 5.000,00 €.
In questo caso il reddito imponibile sia a fini fiscale che ai fini contributivi risulta 5.000,00 €.
Sugli stessi saranno calcolati i contributi previdenziale della gestione separata Inps:

5.000,00 € x 25% = 1.250 € contributi previdenziale gestione separata Inps da versare a giugno 2018.
In questa sede non trattiamo di quale conseguenze derivino dai professionisti con cassa ma, a parte l’autonomia delle varie casse nel determinare le aliquote contributive, il meccanismo sarà analogo a quello dei senza cassa.

Ritornando alla casistica dei professionisti senza cassa, i contributi della gestione separata Inps sono interamente a carico del professionista, il quale può scegliere di addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, il 4% dei compensi lordi.
Vediamo di approfondire gli effetti della rivalsa per i liberi professionisti senza cassa riprendendo l’esempio di sopra esposto:

10.000,00 € x 4% = 400,00 € i contributi ricevuti per rivalsa dal libero professionista.
Per quanto sopra il nostro contribuente dovrà versare, per il periodo d’imposta 2017, contributi previdenziali pari a 1.250,00 € di cui 400,00 € provengono dall’esercizio della rivalsa.

Artigiani e commercianti con iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps

Per i contribuenti artigiani e commercianti in regime dei minimi non si prospettano sorprese per l’anno 2017 in relazione alla contribuzione Inps in quanto non vi sono novità rispetto ai periodi d’imposta precedenti.
Si ricorda che è sempre vigente l’art. 24, comma 22 del DL n. 201 del 6 Dicembre 2011.
Infatti, le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, erano pari alla misura del 23,10 %.
Presumibilmente nell’anno 2017 saranno pari alla misura del 23,55%.

Continueranno ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Come noto per la gestione Inps artigiani commercianti sono previste due tipologie di contribuzioni:

  1. contribuzione IVS sul minimale di reddito;
  2. contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.

Preso atto degli indici da inflazioni minimi, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali dovrebbe rimanere invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a 15.548,00 €.

Le aliquote

Adesso non ci resta che determinare quali sono le aliquote per il corrente anno.
Risultano come segue:

Artigiani Commercianti

  • titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 23,55 % 23,64 %;
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 20,55 % 20,64 %.

Per quanto la contribuzione Iva minimale dovrebbe eccedere di poco i 3.600,00 € annui da versare con periodicità trimestrale.
Coloro che per il periodo d’imposta 2017 avranno un reddito superiore a 15.548,00 € dovranno assolvere gli obblighi contributivi IVS sul reddito eccedente il minimale.

Il contributo per l’anno 2017 sarà dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2016 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.548,00 € annui.
Questo in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 46.123,00 €.
Per i redditi superiori a 46.123,00 € annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 Novembre 1992, n. 438.
Per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS sarà un valore molto vicino o addirittura uguale a quelli del 2016 che erano pari a 76.872,00 €. (46.123,00 € più 30.749,00 €).

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    Commenti

    1. Sara dice

      5 Luglio 2017 alle 15:55

      Salve!
      Un ingegnere libero professionista nel regime dei minimi, iscritto alla gestione separata INPS poichè anche lavoratore dipendente, deve pagare il 24% come aliquota INPS oppure solo il 5% di imposta sostitutiva?
      Grazie, saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        5 Luglio 2017 alle 19:09

        Salve Sara, la domanda che ci hai posto è molto interessante, ma purtroppo ti anticipiamo che non trova una risposta definitiva.
        Nel caso di professionisti con cassa autonoma questo è un dilemma che si pone da sempre.
        Come principio generale ti diciamo che qualunque professionista con partita Iva, che sia anche lavoratore dipendente, dovrebbe iscriversi alla gestione separata INPS.
        La tua cassa previdenziale, l’Inarcassa, non prevede l’obbligo di iscrizione nel tuo caso.
        Combinando le due regole, la giurisprudenza ancora oggi dibatte se in assenza di iscrizione Inarcassa, si ricada nell’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS.
        In via prudenziale, noi riteniamo che vi sia l’obbligo dell’iscrizione nella gestione separata INPS. Tieni presente, come ultimo consiglio, che la tua pensione sarà calcolata alla luce della nuova normativa sulla totalizzazione delle varie posizioni previdenziali.
        Un saluto

        Rispondi
    2. Guido dice

      15 Luglio 2017 alle 11:15

      Buongiorno,
      avrei una domanda per quanto riguarda la rivalsa INPS 4% lavorando con l’estero,
      nella fattispecie con la Germania.
      Io ho emesso una fattura includendo la voce della Rivalsa INPS 4% ma mi hanno detto che non la possono dedurre in quanto l’INPS da loro non c’è.
      In questo caso come mi devo comportare per le fatture estere riguardo la rivalsa?
      Saluti, Guido

      Rispondi
      • Staff dice

        17 Luglio 2017 alle 15:41

        Buonasera Guido, puoi decidere di togliere la rivalsa e maggiorare il tuo compenso del 4%.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    3. Chiara Tarantino dice

      25 Agosto 2017 alle 16:24

      Buonasera, nel caso di un professionista senza cassa iscritto alla gestione separata regime forfettario, ha aperto la p.iva nel 2016, per il calcolo delle tasse devo considerare anche il contributo del 4% esempio reddito 10.000 contributo 400 devo calcolare il 78% su 10400,00 euro e poi avendo aperto la partita iva per la prima volta calcolo un imposta sostitutiva del 5%. Il mio dubbio è sui contributi inps. Il primo anno calcolo il 27,72% su 10.000 il risultato è 2772,00 devo scalare i 400 euro anticipati come contributo integrativo? Cordiali saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        6 Settembre 2017 alle 17:14

        Buonasera Chiara, la rivalsa INPS della gestione separata rientra tra i compensi. Di conseguenza dovrai calcolare il 5% sul 78% di 10.400€ (ovvero 10.000€ + 400€ di rivalsa).
        I contributi INPS di conseguenza si calcoleranno su 10.400 x 78%, ovvero 8.112€ x 27,72% = 2.248,64€.

        Cordiali saluti

        Rispondi
    4. Rosario dice

      8 Settembre 2017 alle 18:47

      Buonasera, nel caso di un artigiano che ha una piccola attività di noleggio con conducente, iscritto alla gestione separata inps e che ha aperto la sua partita iva nl 2015 con il regime dei minimi quando deve emettere fattura che aliquota iva deve calcolare?

      Rispondi
      • Staff dice

        11 Settembre 2017 alle 15:51

        Buonasera Rosario, se l’attività è stata aperta nel regime dei minimi, la fattura sarà sempre senza applicazione dell’imposta, quindi allo 0%.
        Per quanto riguarda invece la rivalsa INPS della gestione separata, da aggiungere al totale imponibile, l’aliquota è del 4%.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    5. Rosario dice

      11 Settembre 2017 alle 17:22

      allo 0%? il mio ragioniere mi ha fatto sempre calcolare in fattura l’iva al 22%. La rivalsa ho letto che non è obbligatoria, quindi preferisco non metterla. Poi ho letto adesso su fiscopiù che l’imponibile Iva da calcolare è al 10% per il trasporto di persone via terra. Non vorrei trovarmi a sbagliare

      Rispondi
      • Staff dice

        11 Settembre 2017 alle 18:11

        Gentile Rosario, confermiamo che per l’attività di noleggio con conducente, nel regime ordinario, si applica l’aliquota Iva ridotta al 10%.
        Ma nel caso in cui venisse applicato il regime dei minimi l’Iva in fattura non deve essere mai inserita, ne tanto meno deve essere effettuata alcuna dichiarazione Iva.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    6. Antonio dice

      4 Ottobre 2017 alle 13:33

      Buongiorno,
      Sono perito industriale non iscritto ad albo e quindi senza cassa, ed ho iniziato con i minimi e gestione separata, una attività di consulenza in sicurezza posti di lavoro nel 2014 (Ateco 74.90.21);
      Nel corso del tempo mi sono accorto che, il core business deriva dall’attività di outsoucing di applicazioni software, sempre in materia di sicurezza lavoro, che funzionano su piattaforma web; quindi, rientro in Ateco 63.11.30.
      Vorrei cambiare il codice di attività, ma al contempo, secondo circolare INPS 18413/2013 avrei l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
      In questo caso; sarebbe possibile comunque fruire della gestione separata, o sarei assoggettato alla normale contribuzione IVS..?
      Inoltre, ammesso possa fruire della gestione separata commercio, cambiando il codice attività in corso d’anno, come verrebbero calcolati reddito, INPS ed imposte : con il vecchio codice ateco e fino al subentro del nuovo, e quindi successivamente dal nuovo in poi, o diversamente..?
      Cordiali saluti.

      Rispondi
      • Staff dice

        10 Ottobre 2017 alle 13:20

        Buongiorno Antonio, la variazione del codice ateco porterebbe con se la variazione anche della cassa previdenziale, in quanto il nuovo codice non è iscrivibile alla gestione separata.
        I contributi andrebbero versati alla gestione separata in base ai redditi conseguiti fino alla data della variazione del codice ateco. Successivamente alla data della variazione partirà la contribuzione secondo i contributi fissi della gestione commercianti.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    7. giuliano dice

      19 Ottobre 2017 alle 01:38

      salve ho aperto p.Iva nel 2015 quest’anno ho fatturato 10000 euro circa mi potete fare il calcolo di quello che devo pagare di inps e di tutto il resto facendomi un esempio grazie in anticipo.

      Rispondi
      • giuliano dice

        19 Ottobre 2017 alle 01:40

        salve ho aperto p.Iva nel 2015 con regime dei minimi al.5%.quest’anno ho fatturato 10.000 euro circa mi potete fare il calcolo di quello che devo pagare di inps e di tutto il resto facendomi un esempio grazie in anticipo

        Rispondi
        • Staff dice

          19 Ottobre 2017 alle 18:41

          Buonasera Giuliano, scrivi la tua richiesta dettagliando il più possibile la tua situazione in questa sezione, indicando l’ammontare dei costi deducibili sostenuti e a quale cassa previdenziale appartieni.
          Un nostro consulente valuterà la tua richiesta e ti risponderà appena possibile.
          Cordiali saluti.

          Rispondi
          • Umberto dice

            21 Gennaio 2018 alle 21:10

            Salve Sono un ingegnere con contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre.Nel mese di novembre ho aperto la p.Iva ed il commercialista mi ha iscritto alla Gestione separata INPS nel regime forfettario
            Vorrei sapere se il calcolo delle tasse ( Gest.Separata +Imposta contributiva + Inarcassa) è giusto.
            Compenso incassato 10.000,00 a cui applico il coeff. di redditivita’ 78%=7800. L’aliquota contributiva G.S per il 2018 nel mio caso è del 24%,quindi dovrò versare 1872,00(24% di 7.800) in 2 rate,la prima del 40% a giugno 2018 e la seconda del 60% a novembre.
            Per quanto riguarda l’imposta sotitutiva devo sottrarre all’imponibile (7800) la quata della G.S., a cui poi applicare il 5%,quindi:
            7800 – 1872=5928 5%=296,4 da pagare sempre in due rate al 40% e 60% con scadenza sempre giugno e novembre. Infine Il contributo integrativo Inarcassa che è il 4%.Questo è ciò che sono riuscito a capire …è giusto?

            Rispondi
            • Staff dice

              22 Gennaio 2018 alle 15:58

              Buongiorno Umberto, nel tuo calcolo ci sono delle imprecisioni.
              Il saldo della gestione separata si versa al 100% nella scadenza di Giugno. Sono gli acconti che si versano in due rate (entrambe del 40% del saldo), a Giugno il primo insieme al saldo e novembre il secondo.
              Solita cosa per l’imposta sostitutiva, unica differenza gli acconti sono: il primo del 40% del saldo, il secondo del 60% del saldo.
              Infine il reddito imponibile dell’imposta sostitutiva, si determina sottraendo il totale dei contributi effettivamente versati alla gestione separata, quindi alla prima dichiarazione dei redditi non sarà possibile detrarre i contributi in quanto nel primo anno non se ne versano.
              La deduzione dei contributi versati alla gestione separata sarà possibile solamente dalla seconda dichiarazione dei redditi.
              Cordiali saluti

              Rispondi
    8. alessia dice

      10 Luglio 2019 alle 13:46

      salve, sono iscritto come lavoratore autonomo alla gestione separata inps in quanto senza cassa, e non avendo ancora compiuto i 35 anni e avendo iniziato attività nel 2013, sono ancora nel regime dei minimi. ai fini inps, se il mio reddito è inferiore al minimale devo versare lo stesso i contributi alla gestione separata? oppure siccome sono nel regime dei minimi non devo versare nulla?

      Rispondi
      • Staff dice

        15 Luglio 2019 alle 16:41

        Buonasera Alessia, per i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata INPS, il versamento dei contributi è sempre obbligatorio.
        Si applica l’aliquota del 25,72% sul proprio reddito imponibile senza limiti minimi.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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