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Contributi previdenziali obbligatori deducibili

Home > Fisco > Contributi previdenziali obbligatori deducibili

Marco G. nei giorni scorsi ci ha posto questo quesito e ci ha pregato di rispondergli sul nostro blog.
E’ con molto piacere che raccogliamo la sua richiesta anche perchè ci permette di rispondere anche ad altri utenti che ci hanno formulato la stessa domanda a cavallo delle festività natalizie.
Oggi parliamo quindi di contributi previdenziali obbligatori deducibili un argomento molto di attualità in questo periodo.

Vediamo qual è la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
E’ rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef.

Inoltre è compreso anche quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o regime forfettario. (determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190/2014).

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Dove effettuare la denuncia?

Il contributo dovuto per i forfettari deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel Quadro LM.

Vediamo di seguito dove indicare i contributi deducibili nei casi dei due regimi fiscali agevolati.
Se applichi il regime dei minimi D.L. 98/2011:

  • sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • flag nella casella: Autonomo;
  • I contributi deducibili pagati nel periodo d’imposta, dovranno essere inseriti nella colonna 1 del rigo LM7.
    Ridurranno così il reddito imponibile ai fine dell’imposta sostitutiva.

Se applichi il Regime forfettario legge 190/2014:

  • sezione II (Regime forfettario);
  • flag casella “autonomo”;
  • I contributi deducibili pagati nel periodo d’imposta, dovranno essere inseriti nella colonna 1 del rigo LM35.
    Ridurranno così il reddito imponibile ai fine dell’imposta sostitutiva.

E se il contribuente forfettario esercita contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo?

In questo caso la base imponibile corrisponde alla somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito di lavoro autonomo soggetto a Gestione separata (art. 53, comma 1, del TUIR), decurtata delle perdite pregresse relative ai singoli redditi considerati e facenti parte dell’importo indicato nella colonna LM37.

Si sottolinea ancora che dal reddito determinato secondo i criteri propri del regime forfettario e del regime dei minimi, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge e “versati” nell’anno.
Anche in questo caso, si deve applicare il principio di cassa.

I contributi previdenziali possono essere considerati in diminuzione del reddito dell’attività esercitata dal contribuente che ha adottato il regime forfettario o il regime dei minimi, fino ad azzerare il reddito stesso.
Inoltre, l’eventuale quota eccedente il reddito può essere considerata in deduzione dal reddito complessivo Irpef (nel quadro RP del modello Unico) quale onere deducibile ex articolo 10 del Tuir.

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    Commenti

    1. Maurizio dice

      28 Novembre 2017 alle 14:48

      Salve
      Non so se è la sede giusta, ma vorrei chiedervi una conferma rispetto a quanto ho letto sul vs. sito web.
      Sono un lavoratore dipendente che ha attivo anche anche un contratto di collaborazione, che terminerà a fine anno.
      Il reddito da lavoro dipendente è inferiore ai 30.0000 eur, mentre quello della collaborazione è inferiore ai 10.0000 eur.
      Volendo aprire una partita IVA nel 2018, rientrerei nel regime dei minimi?
      Il settore è quello dei servizi professionali. Quale aliquota mi verrebbe applicata?
      Quali altre tasse andrei a pagare sui redditi della partita IVA?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        29 Novembre 2017 alle 14:08

        Buongiorno Maurizio, a nostro avviso il reddito da collaborazione è assimilato a quelli da dipendente.
        Pertanto se al 31/12, la somma dei due redditi, è superiore ai 30.000€, aprendo partita iva nel 2018 non potrà essere applicato il regime forfettario.
        In caso contrario, potresti applicare il regime forfettario con aliquota al 5% o al 15%.
        Inoltre dovrai pagare i contributi alla gestione separata INPS, con un’aliquota del 24% sui redditi della partita Iva.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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