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Controlli ETS 2026: nuovi verbali RUNTS, documenti e verifiche

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

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Controlli ETS 2026: il Ministero del Lavoro ha approvato tre modelli ufficiali di verbale con il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026. Gli schemi riguardano i controlli ordinari, quelli straordinari e il mancato controllo per irreperibilità. Permettono di conoscere le informazioni che saranno oggetto di verifica per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS: statuti, bilanci, libri sociali, attività, volontari, lavoratori e aggiornamento dei recapiti.

Non significa che le ispezioni siano già iniziate. Nel comunicato ufficiale il Ministero precisa che devono ancora essere completate ulteriori attività propedeutiche all’avvio dei controlli. L’adozione dei modelli non impone alle associazioni di inviare spontaneamente un verbale, né fissa una scadenza generale per presentare nuova documentazione. Consultare gli allegati è però utile per verificare in anticipo la coerenza fra situazione effettiva e informazioni registrate nel RUNTS.

Cosa cambia con il decreto 198/2026 e quali ETS sono interessati

Il decreto direttoriale applica l’articolo 5 del D.M. 125 del 7 agosto 2025, emanato nel quadro del Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017. Il decreto ministeriale disciplina l’organizzazione della vigilanza e distingue controlli ordinari programmati e controlli straordinari. Il decreto direttoriale approva invece il formato con cui i soggetti incaricati dovranno riportare le risultanze dei loro accertamenti. I tre allegati sono parte integrante del provvedimento.

Il controllo ordinario serve a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti connessi all’iscrizione. Il decreto ministeriale prevede una periodicità triennale secondo il programma e l’avvio operativo stabiliti dalla disciplina. Il controllo straordinario può approfondire circostanze rilevanti, anche emerse da segnalazioni o da precedenti verifiche. Il terzo modello documenta le ipotesi in cui l’accertamento non sia stato possibile per irreperibilità dell’ente.

I tre modelli non rappresentano altrettanti obblighi separati di compilazione per ciascuna associazione. Vengono utilizzati dal soggetto competente quando è disposto il tipo di controllo corrispondente. È necessario verificare anche la natura dell’organizzazione: il sistema riguarda gli ETS individuati dalla normativa e non si estende automaticamente a imprese sociali o società di mutuo soccorso, per cui valgono disposizioni specifiche.

Secondo il Ministero del Lavoro, saranno completate ulteriori attività preparatorie prima dell’avvio concreto. Pertanto è scorretto sostenere che tutte le APS e ODV verranno ispezionate entro la fine del 2026. È invece appropriato distinguere gli obblighi RUNTS già vigenti dalle modalità di controllo che si stanno organizzando.

Verbale ordinario: iscrizione RUNTS, statuto, organi e attività

Il modello ordinario ufficiale comprende una parte anagrafica e una parte sostanziale. Sono richiesti dati del soggetto responsabile e dell’incaricato al controllo, modalità della verifica documentale oppure in loco, date, rappresentanti e deleghe. Per l’ETS figurano denominazione, codice fiscale, eventuale Partita IVA, sede, PEC, forma giuridica, sezione e data d’iscrizione al RUNTS.

Un ente può effettuare subito un primo riscontro confrontando i dati reali con quelli registrati. Per esempio, un cambiamento di sede o rappresentante legale deve essere esaminato alla luce delle regole di aggiornamento applicabili: i recapiti sbagliati possono impedire comunicazioni dell’amministrazione. Il modulo prevede espressamente il controllo della riferibilità e dell’attività della PEC.

La verifica sostanziale riguarda la permanenza dei requisiti statutari e organizzativi: denominazione, tipologia di ente, assenza dello scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, attività di interesse generale e regole di amministrazione. Per APS e ODV il modello considera anche le caratteristiche della base associativa e i requisiti propri delle rispettive sezioni.

Conta la corrispondenza fra ciò che lo statuto dichiara e ciò che l’ente realizza concretamente. Se un’associazione svolge anche attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo settore, dovrebbe poter spiegare come siano classificate e come venga verificata la loro natura secondaria e strumentale, nelle condizioni previste dalle norme applicabili. Una generica frase nello statuto non sostituisce la documentazione delle attività effettuate.

Il modello considera inoltre le raccolte fondi, il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e, quando necessario, la congruità di remunerazioni e compensi. Il fatto che un amministratore riceva un compenso non costituisce automaticamente una violazione: occorre confrontare il caso concreto con le regole del Codice e con le deliberazioni adottate dagli organi competenti. È utile raccogliere documenti, incarichi e giustificativi in modo ordinato.

Bilanci, libri sociali e volontari: la documentazione da preparare

Il modello ordinario dedica spazio alla regolarità dei bilanci depositati nel RUNTS, alle relazioni degli organi di controllo o dei revisori nei casi previsti, al bilancio sociale quando dovuto e alle rendicontazioni delle raccolte fondi. Non tutti questi documenti sono obbligatori per qualsiasi ETS: gli adempimenti variano in base alla categoria, alle dimensioni, alla natura dell’attività e al periodo di riferimento.

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Un controllo interno può partire dalle ultime tre annualità, verificando corrispondenza fra bilanci approvati, dati pubblicati e rendiconti predisposti. Un bilancio compilato con uno schema non pertinente può richiedere approfondimenti. Le soglie e le regole contabili sono state oggetto di aggiornamenti normativi; non vanno applicate automaticamente quelle di anni precedenti. In caso di errori è preferibile una regolarizzazione trasparente nelle modalità consentite, non una ricostruzione artificiosa dei verbali.

Il formulario riguarda anche i libri sociali: registro degli associati, verbali e delibere dell’assemblea, organo di amministrazione e organi ulteriori quando richiesti. Un elenco dei soci non sempre basta a ricostruire la composizione della base associativa: l’ente deve essere in grado di documentare ammissioni, cessazioni e atti dei propri organi nelle modalità previste dallo statuto e dalla legge.

Per esempio, se un’APS cambia consiglio direttivo, prima di una verifica dovrebbe poter individuare il verbale di nomina, gli aventi diritto al voto, gli aggiornamenti eventualmente dovuti al RUNTS e i nominativi degli attuali rappresentanti. Se questi dati non coincidono, conviene verificare quali adempimenti siano rimasti sospesi, senza presupporre che ogni errore comporti automaticamente la cancellazione.

In tema di volontari possono essere verificati il registro dei volontari non occasionali, le coperture assicurative richieste dall’articolo 18 del Codice, la documentazione dei rimborsi e il rispetto delle norme sulla gratuità dell’attività volontaria. I rimborsi ammissibili devono essere distinti da veri compensi: non è sufficiente definirli tali in una delibera se non rispettano le condizioni legali.

Per enti che impiegano dipendenti o collaboratori il modello considera i rapporti di lavoro e le specifiche limitazioni previste per APS e ODV. Un ente può utilizzare professionalità retribuite quando la legge lo consente, ma deve poter verificare il rapporto con l’attività svolta, la documentazione contrattuale e i requisiti per mantenere la propria qualifica.

Una buona pratica è organizzare cinque fascicoli, fisici o digitali: anagrafica e RUNTS; statuto e organi; bilanci e raccolte fondi; volontari e assicurazioni; rapporti di lavoro e incarichi. È una modalità di organizzazione consigliata e non un nuovo formato documentale imposto dal decreto 198/2026.

ETS con entrate fino a 60.000 euro: quando vale la verifica ridotta

Un dettaglio rilevante compare nella prima pagina del verbale ordinario. Il modello domanda se l’ente, nel triennio antecedente l’anno di effettuazione del controllo, abbia depositato tutti i bilanci con entrate complessive pari o inferiori a 60.000 euro. Quando la condizione ricorre, il modulo prevede una compilazione ridotta a determinate sezioni, con alcune particolarità per le fondazioni.

Questo non significa esenzione dai controlli. Si tratta di un diverso perimetro delle verifiche ordinarie, non di una franchigia che esclude un piccolo ente dagli obblighi del Codice del Terzo settore. Non basta nemmeno guardare un solo anno con incassi modesti: la domanda si riferisce espressamente ai bilanci depositati nel triennio precedente.

Per capire se la semplificazione possa applicarsi, il consiglio è recuperare i tre bilanci pertinenti, verificare le entrate che vi figurano e confrontarle con la soglia prevista. Occorre fare attenzione anche al fatto che le regole di redazione del bilancio, quelle fiscali e questa delimitazione del controllo sono questioni distinte: una soglia utilizzata per un adempimento non può essere sostituita automaticamente con quella prevista per un altro.

Il modello straordinario contempla informazioni analoghe, ma una verifica straordinaria può avere anche un oggetto circoscritto, indicato nel provvedimento che la dispone. Per questo conviene esaminare sempre la comunicazione dell’ufficio competente prima di preparare una risposta documentale. In particolare, un’organizzazione non deve assumere che il limite di 60.000 euro la renda immune da richieste relative a un fatto specifico.

Controlli straordinari e irreperibilità: perché aggiornare subito la PEC

Il modello straordinario chiede di precisare le motivazioni e l’oggetto del controllo, che può essere generale oppure limitato a determinate situazioni. Il testo contempla anche verifiche su agevolazioni specifiche, come la fruizione del social bonus nei casi previsti. Non bisogna scambiare queste sezioni per un’indicazione che ogni ETS usufruisca di tali misure.

Il modello per irreperibilità documenta il mancato svolgimento della verifica, comprese le ragioni per cui la comunicazione non è stata recapitata correttamente alla PEC. Il testo richiama l’articolo 13, comma 4, del D.M. 125/2025 e, nei casi previsti, la proposta di cancellazione dal RUNTS.

La parola «proposta» è essenziale: il verbale non determina da solo e immediatamente la cancellazione dell’ente. La decisione e le garanzie del procedimento spettano agli uffici competenti. Tuttavia, una PEC scaduta, una sede non aggiornata o un rappresentante legale non più reperibile possono ostacolare i controlli e creare conseguenze amministrative.

Un’associazione dovrebbe verificare che il recapito certificato presente nel registro sia funzionante, che venga controllato da persone autorizzate e che eventuali cambi di sede o rappresentante siano stati comunicati secondo le regole del RUNTS. Se arriva una richiesta di documentazione, occorre verificare autenticità e competenza del soggetto incaricato e rispettare i termini indicati, senza trasmettere dati riservati a mittenti non verificati.

Checklist pratica e documenti ufficiali da consultare

Per prepararsi senza inutili adempimenti è utile procedere in modo progressivo. Prima controllare codice fiscale, sede, sezione RUNTS, rappresentante e PEC. Poi verificare statuto e delibere, libri sociali e bilanci depositati. Successivamente esaminare attività di interesse generale, eventuali attività diverse, raccolte fondi, volontari, polizze e rapporti di lavoro. Per gli enti con entrate modeste, controllare il triennio rilevante per la verifica ridotta.

Se emergono anomalie, è opportuno valutarle con il consulente dell’ente e procedere secondo le modalità di aggiornamento o correzione previste. Non bisogna produrre documenti retrodatati o ritenere che una cartella preparata per l’occasione equivalga al rispetto sostanziale di tutti gli obblighi. Le domande incluse negli allegati consentono piuttosto di capire se i registri interni riflettano le attività realmente svolte.

Le fonti sono consultabili sul sito del Ministero: decreto direttoriale n. 198/2026, allegato ordinario, allegato straordinario e allegato sull’irreperibilità. Il portale ministeriale RUNTS raccoglie i riferimenti e gli aggiornamenti.

Un chiarimento finale riguarda le agevolazioni: i nuovi verbali non sono un bando di finanziamento. Un’eventuale domanda per ottenere contributi è distinta dalla verifica dei requisiti di iscrizione. Per un esempio di misura di sostegno, RM ha pubblicato una guida sull’Avviso 2/2026 per progetti degli Enti del Terzo settore. Confondere le due procedure rischia di far perdere di vista gli obblighi effettivi.

In sintesi: il decreto 198/2026 approva la modulistica ufficiale con cui verranno documentate le future verifiche sugli ETS, ma non fissa una data unica di avvio delle ispezioni. La priorità per gli amministratori è mantenere aggiornata la posizione RUNTS, conservare correttamente atti e bilanci, gestire volontari e lavoratori secondo le norme applicabili e monitorare le comunicazioni istituzionali.

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