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Home > News > Decreto ex ILVA 2026: sostegno ai lavoratori e incentivi alle assunzioni

Decreto ex ILVA 2026: sostegno ai lavoratori e incentivi alle assunzioni

Aggiornato il 17 Ottobre 2026

Il decreto ex ILVA del 16 ottobre 2026 introduce nuove tutele per i lavoratori dell’indotto e incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato dipendenti di Acciaierie d’Italia e ILVA in amministrazione straordinaria. Le misure comprendono un’integrazione al reddito fino al 30 giugno 2027, l’iscrizione al SIISL, percorsi di formazione, un esonero contributivo fino a 8.000 euro l’anno e un contributo aggiuntivo di 20.000 euro per ogni assunzione ammessa.

Il decreto-legge n. 185 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il 17 ottobre. Essendo un decreto-legge, deve essere convertito dal Parlamento e il testo può subire modifiche durante l’iter. L’accesso concreto alle misure dipende inoltre dalle procedure INPS e dagli ulteriori atti operativi previsti.

MisuraRegola principale
Integrazione al redditoDal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 per lavoratori dell’indotto ammessi e ADI Servizi Marittimi
Integrazione CIGS ADIRisorse aggiuntive per i dipendenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria
Esonero contributivo100% dei contributi datoriali, esclusa INAIL, fino a 8.000 euro annui per 24 mesi
Contributo assunzione20.000 euro per lavoratore, in due quote, con condizioni di permanenza
Periodo assunzioniDal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027

Che cosa prevede il decreto ex ILVA

Il provvedimento è organizzato in più blocchi. Il primo protegge il reddito dei lavoratori dell’indotto quando la sospensione o la riduzione dell’attività deriva dalla crisi di un’impresa in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Lo stesso trattamento riguarda i dipendenti di ADI Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.

Il secondo blocco integra la cassa integrazione straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d’Italia e collega il sostegno economico a formazione, politiche attive e possibili lavori di pubblica utilità. Il terzo favorisce la ricollocazione con un esonero contributivo e un contributo diretto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni stabili.

Integrazione al reddito dal 1° ottobre 2026

L’articolo 1 riconosce, dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, un’integrazione al reddito con contribuzione figurativa. La misura economica è pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo 148/2015 ed è erogata direttamente dall’INPS.

La domanda non viene presentata dal singolo dipendente: il datore di lavoro trasmette telematicamente all’INPS l’elenco nominativo dei lavoratori, i periodi di sospensione o riduzione dell’orario e la dichiarazione sulla presenza dei requisiti. Deve inoltre informare le rappresentanze sindacali sulle cause, sulla durata prevedibile e sul numero delle persone coinvolte.

Quali imprese dell’indotto possono rientrare

Il collegamento con la crisi della società committente deve risultare dalla monocommittenza oppure da un influsso gestionale prevalente. Quest’ultimo sussiste quando, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, più del 50% del fatturato complessivo dell’impresa dell’indotto deriva da fatture emesse verso l’impresa committente, acquirente o somministrata.

Non basta quindi una relazione commerciale occasionale. È richiesta anche una certificazione dei commissari straordinari che confermi l’esistenza e la consistenza dei rapporti contrattuali. Il controllo serve a delimitare la platea alle imprese realmente dipendenti dalle commesse collegate all’area ex ILVA.

Incompatibilità e durata del sostegno

L’integrazione prevista dal decreto è incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal decreto legislativo 148/2015 per gli stessi periodi. Le settimane autorizzate non vengono però conteggiate nei limiti massimi complessivi della cassa integrazione e non è dovuto il contributo addizionale normalmente previsto per alcune forme di sostegno.

L’INPS eroga direttamente le somme senza richiedere al datore di lavoro la documentazione sulle difficoltà finanziarie dell’impresa. Il beneficio resta soggetto ai limiti di spesa: se il monitoraggio, anche prospettico, mostra l’esaurimento delle risorse, l’Istituto non accoglie ulteriori domande.

SIISL, formazione e cause di decadenza

I lavoratori che percepiscono l’integrazione vengono iscritti d’ufficio al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, il SIISL. Devono inserire il curriculum, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e il patto di servizio e partecipare alle attività concordate.

  • la mancata partecipazione ingiustificata a un corso può far perdere il trattamento;
  • la frequenza irregolare di formazione o riqualificazione può determinare la decadenza;
  • il rifiuto di un’offerta congrua può interrompere il beneficio;
  • l’offerta deve prevedere un livello retributivo non inferiore di oltre il 20% rispetto alle mansioni precedenti;
  • l’attività deve trovarsi entro 50 chilometri dalla residenza o essere raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Integrazione della CIGS per Acciaierie d’Italia

Per i dipendenti degli stabilimenti produttivi di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria che ricorrono alla CIGS nel 2026 e nel 2027, il decreto autorizza risorse aggiuntive pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni per il 2027. Le somme possono sostenere anche la formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.

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Anche questi lavoratori sono iscritti al SIISL e sottoposti alle condizioni su curriculum, patti, formazione e offerte congrue. Il trattamento integrativo non viene erogato quando i servizi per il lavoro comunicano una causa di decadenza accertata.

Lavori di pubblica utilità

I percettori dell’integrazione CIGS possono essere coinvolti in attività di pubblica utilità attraverso convenzioni con le amministrazioni pubbliche del territorio. Per il 2027 è previsto un limite di spesa di 10 milioni di euro.

Le somme ricevute per le attività svolte riducono proporzionalmente l’integrazione salariale. Non si tratta quindi di un compenso che si somma integralmente al trattamento: il coordinamento tra le due voci deve risultare dalla convenzione e dalla rendicontazione.

Esonero contributivo per le assunzioni

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dipendenti di Acciaierie d’Italia o ILVA in amministrazione straordinaria, tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027, spetta un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore per un massimo di 24 mesi.

Restano esclusi i premi e i contributi INAIL. Il limite è di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente. L’aliquota utilizzata per calcolare la futura pensione del lavoratore non viene ridotta.

Condizioni che il datore di lavoro deve rispettare

CondizioneRequisito
ContrattoRapporto subordinato a tempo indeterminato
PermanenzaLavoratore mantenuto in servizio per almeno 48 mesi
Licenziamenti precedentiNessun licenziamento oggettivo o collettivo nella stessa unità nei 6 mesi precedenti
Trattamento economicoNon inferiore al trattamento complessivo previsto dalla disciplina sul salario giusto
CumuloNon cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico né all’apprendistato. Sono inoltre esclusi i datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, controllati o collegati alle società in amministrazione straordinaria e i soggetti che acquisiscono, anche in affitto, complessi o rami aziendali delle stesse società.

Contributo aggiuntivo di 20.000 euro

Oltre all’esonero, il datore di lavoro può ricevere un contributo di 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto. L’importo è ridotto proporzionalmente per un rapporto part-time, purché l’orario non sia inferiore al 50% di quello normale.

L’INPS eroga il contributo in due quote uguali: la prima dopo sei mesi e la seconda dopo ventiquattro mesi, previa verifica che il rapporto sia ancora attivo. Se il rapporto termina prima di 48 mesi per licenziamento diverso dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, oppure intervengono determinate riduzioni di personale nella stessa unità produttiva, il contributo viene revocato e recuperato. Le dimissioni del lavoratore non determinano la revoca.

Esempio di incentivo per una nuova assunzione

Un’impresa assume a tempo indeterminato un lavoratore ex Acciaierie d’Italia il 1° gennaio 2027. Se possiede tutti i requisiti, può ottenere l’esonero dei contributi datoriali fino a 8.000 euro l’anno per 24 mesi, esclusa INAIL, e il contributo di 20.000 euro diviso in due rate da 10.000 euro dopo sei e ventiquattro mesi.

Il valore effettivo dell’esonero dipende dai contributi dovuti e non può superare il tetto. Inoltre, il mantenimento del lavoratore per almeno 48 mesi è una condizione essenziale. Prima di assumere è quindi necessario confrontare questa misura con gli altri incentivi disponibili, come l’esonero per la stabilizzazione dei giovani under 35 o il bonus assunzioni madri, ricordando che il decreto ex ILVA vieta il cumulo con altri incentivi all’assunzione.

Rilancio industriale delle aree ex ILVA

Il decreto non riguarda soltanto gli ammortizzatori sociali. Il Ministero delle Imprese raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse per investimenti superiori a 10 milioni di euro nelle aree ex ILVA e nelle aree demaniali confinanti idonee a nuovi insediamenti. Gli interventi possono essere inseriti in un Piano degli investimenti e seguire procedure accelerate.

Le imprese che prevedono nuova occupazione nell’ambito di questi investimenti devono assumere prioritariamente i percettori delle misure di sostegno al reddito, i lavoratori licenziati da ILVA e quelli delle imprese dell’indotto. Viene inoltre istituito il distretto Brindisi-Taranto per accelerare investimenti in tecnologie a zero emissioni nette e rafforzare infrastrutture e competenze locali.

Controlli da effettuare prima della domanda

  • verificare la categoria esatta del lavoratore interessato;
  • documentare monocommittenza o fatturato prevalente quando riguarda l’indotto;
  • ottenere la certificazione dei commissari straordinari;
  • attendere le istruzioni INPS per domanda, codici e flussi operativi;
  • controllare l’assenza di licenziamenti ostativi nella stessa unità produttiva;
  • verificare il trattamento economico applicato al nuovo assunto;
  • escludere apprendistato e lavoro domestico;
  • controllare altri incentivi già richiesti, perché il cumulo non è ammesso;
  • pianificare il mantenimento del rapporto per almeno 48 mesi;
  • conservare domande, autorizzazioni, ricevute e comunicazioni INPS.

Domande frequenti

L’integrazione al reddito spetta a tutte le imprese dell’indotto?

No. Occorre dimostrare la monocommittenza o un rapporto prevalente superiore al 50% del fatturato nel periodo previsto, oltre alla certificazione dei commissari straordinari.

L’esonero comprende anche i premi INAIL?

No. L’esonero copre i contributi previdenziali a carico del datore entro il limite previsto, ma esclude premi e contributi INAIL.

Il contributo di 20.000 euro viene pagato subito?

No. L’INPS lo eroga in due quote di pari importo dopo sei e ventiquattro mesi, verificando la permanenza del rapporto e il rispetto delle condizioni.

Il decreto è già definitivo?

È in vigore dal 17 ottobre 2026, ma deve essere convertito in legge. Il Parlamento può modificare le disposizioni e l’INPS deve definire le modalità operative delle domande.

Fonti ufficiali

Il testo è contenuto nel decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La stessa norma è consultabile anche su Normattiva.

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