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Home > News > Decreto IA 179/2026: nuove regole per lavoro, professionisti e formazione

Decreto IA 179/2026: nuove regole per lavoro, professionisti e formazione

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore nuove regole italiane sull’intelligenza artificiale che riguardano decisioni sul lavoro, sicurezza aziendale e formazione dei professionisti. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, integra le disposizioni nazionali per l’applicazione dell’AI Act europeo e attribuisce compiti alle autorità incaricate della vigilanza.

La novità tocca i datori di lavoro che utilizzano sistemi di IA nelle scelte relative al personale, gli ordini professionali chiamati ad aggiornare i propri percorsi formativi e le strutture che gestiscono salute, sicurezza e formazione. Non è un nuovo divieto generale di usare l’IA: il decreto distingue i processi in cui la decisione umana resta indispensabile da quelli nei quali la tecnologia può offrire supporto, imponendo tutele e controlli proporzionati.

Decreto legislativo 179/2026: quali novità entrano in vigore il 23 ottobre

Il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026, codice 26G00200, è stato pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre. La data di entrata in vigore è il 23 ottobre 2026, come indicato nella pubblicazione ufficiale. Il testo si collega alla legge italiana sull’intelligenza artificiale n. 132/2025 e al regolamento (UE) 2024/1689. Non modifica automaticamente tutte le scadenze previste a livello europeo e non sostituisce le norme generali su privacy, sicurezza e rapporto di lavoro.

Il decreto contiene disposizioni diverse. Gli articoli 41 e 42 riguardano decisioni sul personale e sicurezza; gli articoli 43, 47, 49 e 51 si occupano di formazione professionale, compensi e sanità; altri articoli disciplinano scuole, formazione degli adulti, servizi per l’impiego e autorità nazionali. Per questo motivo è utile analizzare l’impatto della singola disposizione, senza presentare ogni misura come un obbligo indistinto per qualsiasi attività economica.

RM ha già approfondito il diverso decreto sulla responsabilità civile per i danni da IA, n. 160/2026. La presente notizia riguarda invece il nuovo decreto 179/2026 e, soprattutto, la sua applicazione al lavoro e alla formazione delle professioni.

IA e decisioni sul lavoro: licenziamenti e sanzioni non possono essere soltanto automatici

L’articolo 41 prevede che, quando vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali riguardanti il rapporto di lavoro, le decisioni finali sulla sua costituzione, modifica e cessazione non siano adottate unicamente mediante trattamento automatizzato. La stessa regola comprende i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni. La decisione definitiva deve spettare a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo.

In pratica, un responsabile non dovrebbe limitarsi a ratificare in modo meccanico una raccomandazione del software. Deve poter valutare il contesto, controllare i dati, mettere in discussione l’esito e assumersi la responsabilità della scelta. Il consenso del lavoratore non costituisce una deroga al divieto previsto dall’articolo 41.

La disposizione contiene una distinzione importante. Le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano l’esclusione dalle fasi successive, non sono considerate, ai fini di questo specifico comma, decisioni finali sulla costituzione del rapporto. Non significa però che un algoritmo utilizzato nel reclutamento possa ignorare GDPR, divieti di discriminazione o regole europee sui sistemi ad alto rischio.

Il datore di lavoro deve garantire dignità, riservatezza e non discriminazione, oltre a rispettare gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 prima dell’avvio del trattamento. Su richiesta, il lavoratore può ottenere, con l’intervento di una persona fisica, una motivazione comprensibile della decisione, compresa l’eventuale influenza dell’IA e i principali parametri utilizzati.

Il decreto stabilisce inoltre che il licenziamento e le decisioni assunte in violazione del divieto del comma 1 sono nulli. Non basta dunque osservare che nel processo è stato impiegato un programma di IA per affermare automaticamente la nullità: occorre verificare se la decisione finale sia stata adottata in violazione della regola specifica.

Esempio: un’azienda utilizza un sistema per assegnare punteggi alle prestazioni. Se da quei punteggi deriva la proposta di un provvedimento disciplinare, il datore di lavoro deve assicurare una decisione umana effettiva, non un semplice comando automatico. È opportuno documentare la revisione, chiarire chi decide e predisporre una spiegazione accessibile al dipendente interessato.

Sicurezza sul lavoro: l’IA entra nella valutazione dei rischi

L’articolo 42 collega direttamente l’intelligenza artificiale al Testo unico sulla salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008. Quando un sistema incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione oppure su decisioni rilevanti per la sicurezza, il suo utilizzo deve essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28.

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Il criterio è concreto: non tutte le applicazioni digitali producono le stesse conseguenze. Un semplice strumento di supporto alla scrittura può avere un impatto diverso da un sistema che assegna automaticamente turni, modifica i ritmi di produzione o suggerisce interventi su attrezzature. Per questi ultimi occorre esaminare rischi, anomalie, possibilità di correzione e responsabilità degli operatori.

I datori di lavoro assicurano ai dipendenti informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi ai sistemi IA e sulle misure adottate per prevenirli. Sapere utilizzare il software non equivale, da solo, a conoscere gli effetti dei suoi errori o i limiti delle raccomandazioni. L’articolo riconosce anche il potenziale dell’IA per prevenire infortuni e malattie professionali, in coordinamento con gli organi competenti.

Chi gestisce l’organizzazione aziendale dovrebbe quindi verificare quali decisioni vengono delegate alla tecnologia, chi interviene quando l’output è incoerente e se le procedure di sicurezza già adottate coprono i nuovi rischi effettivamente introdotti.

Formazione per professionisti: ordini, crediti e regole sull’equo compenso

L’articolo 47 introduce percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA nei corsi iniziali e continui degli ordini professionali. I contenuti devono trattare aspetti tecnici, compresi funzionamento e limiti degli strumenti; aspetti giuridici, con particolare riferimento all’AI Act; e aspetti deontologici, inclusi responsabilità verso il cliente e obblighi informativi.

La norma prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce nel decreto un numero identico di ore valido subito per ogni professione. I consigli nazionali degli ordini, i collegi e gli organismi competenti devono adeguare regolamenti o atti organizzativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, secondo le rispettive procedure e gli eventuali passaggi di vigilanza.

Sono considerate anche le forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate, quando emergono temi pertinenti all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Non va quindi affermato che qualunque freelance non iscritto a un ordine debba seguire automaticamente lo stesso percorso previsto per un professionista ordinistico.

L’articolo 43 consente inoltre collaborazioni fra ordini, associazioni, università ed enti di ricerca per corsi specialistici. Per chi opera quotidianamente come libero professionista, resta utile la guida RM su come utilizzare l’intelligenza artificiale nel lavoro con Partita IVA, dedicata agli strumenti pratici e distinta dagli obblighi previsti dal decreto.

L’articolo 49 riguarda l’equo compenso: l’impiego dell’IA può determinare una modulazione dei parametri professionali in relazione al rischio del sistema utilizzato. I decreti sui parametri dovranno essere integrati entro dodici mesi. Non viene introdotto uno sconto automatico sulla parcella di chi impiega software di intelligenza artificiale: l’applicazione dipenderà dai parametri e dalla normativa pertinente.

Per le professioni sanitarie interviene anche l’articolo 51: la formazione continua in medicina (ECM) deve comprendere contenuti IA. Entro sei mesi la Commissione nazionale per la formazione continua deve definire la percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale dedicata a tali percorsi. Agenas dovrà individuare programmi specifici per la formazione manageriale sanitaria. Sarebbe prematuro indicare una percentuale di crediti ECM già fissata per tutte le professioni.

Scuola, formazione per adulti e servizi per il lavoro: cosa viene previsto

Una parte del decreto mira a rafforzare le competenze nell’istruzione. L’articolo 36 permette alle istituzioni scolastiche di promuovere percorsi sull’uso responsabile dell’IA e sulle discipline STEAM, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Non istituisce immediatamente una nuova materia identica e obbligatoria per tutte le classi.

L’articolo 38 prevede formazione IA per i docenti e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. I criteri saranno definiti con un decreto ministeriale entro 90 giorni; fino ad allora continuano ad applicarsi le linee guida già richiamate dal provvedimento. L’attenzione è rivolta a uso consapevole, rischi, tutela dei dati personali e possibilità didattiche delle tecnologie.

L’articolo 37 affronta l’uso eccessivo dei social e degli ambienti digitali basati su IA tra i minori: prevede un piano di formazione per i docenti da avviare entro 90 giorni, finanziabile attraverso il programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027» fino al limite di 100 milioni di euro. Questo importo non è un nuovo contributo direttamente richiedibile dalle singole imprese.

Per gli adulti, l’articolo 39 coinvolge i CPIA in percorsi di alfabetizzazione IA, anche con riconoscimento delle competenze maturate, per favorire inserimento e reinserimento lavorativo. L’articolo 48 consente ai servizi pubblici e ai soggetti autorizzati o accreditati di usare l’IA per orientamento, individuazione delle competenze e incontro fra domanda e offerta: devono però garantire supervisione umana, trasparenza e diritti degli utenti.

Il decreto disciplina inoltre competenze IA nelle pubbliche amministrazioni, nelle università e negli ITS Academy. Per i dipendenti pubblici, il quadro delle competenze minime sarà definito attraverso linee guida dedicate: non bisogna confondere la previsione normativa con l’immediata disponibilità di ogni singolo corso.

Cosa controllare prima del 23 ottobre e fonti ufficiali

Per i datori di lavoro le priorità sono individuare i sistemi IA che incidono sulle decisioni sul personale, assicurare un responsabile umano con reale autonomia, verificare gli obblighi informativi e considerare i rischi collegati all’organizzazione del lavoro. Per i professionisti è utile seguire gli aggiornamenti del proprio ordine, evitando di confondere le nuove disposizioni con corsi già autorizzati o crediti automaticamente attribuiti. Le strutture sanitarie dovranno seguire gli atti attuativi relativi all’ECM.

Il provvedimento chiarisce anche il ruolo delle autorità nazionali per l’IA: AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), con ulteriori competenze di vigilanza attribuite nei rispettivi settori, tra gli altri, a Banca d’Italia, Consob, IVASS e Garante privacy. Non esiste quindi un unico percorso di controllo identico per tutte le applicazioni o tutti i mercati.

La fonte primaria è la Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 7 ottobre 2026 n. 179. Per i singoli obblighi è possibile consultare l’indice degli articoli del testo ufficiale, in particolare 41, 42, 47, 49 e 51. Il quadro europeo è contenuto nel regolamento (UE) 2024/1689. Le scadenze nazionali attuative andranno seguite sui canali delle autorità e degli organismi di categoria competenti.

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