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Home > News > Decreto sicurezza 190/2026: multe ai genitori e nuove regole

Decreto sicurezza 190/2026: multe ai genitori e nuove regole

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

Il decreto sicurezza 190/2026 è in vigore dal 23 ottobre 2026 e introduce nuove regole per la criminalità minorile, le violenze durante le manifestazioni pubbliche e la prevenzione dei disordini. Tra le disposizioni più rilevanti ci sono sanzioni amministrative da 500 a 2.000 euro per chi esercita la responsabilità genitoriale, in casi specifici di reati commessi da minori, e strumenti per ottenere il risarcimento dei danni causati.

Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno. Essendo un decreto-legge, è efficace da subito ma dovrà essere convertito dal Parlamento entro i termini costituzionali: le disposizioni potranno quindi essere modificate durante l’iter. Ecco cosa prevedono gli articoli attualmente in vigore, chi può essere coinvolto e quali limiti sono espressamente stabiliti.

Decreto sicurezza 190/2026: le novità

Il testo ufficiale è il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246. L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 23 ottobre 2026. Il provvedimento contiene dieci articoli che modificano, tra l’altro, il codice penale, il processo penale minorile e alcune misure di prevenzione.

Gli interventi non sono tutti dello stesso tipo. Alcuni creano nuove fattispecie penali, altri incidono sugli strumenti degli organi di polizia, altri ancora introducono sanzioni amministrative e regole sul risarcimento. Per leggere correttamente le novità occorre distinguere la responsabilità del minore, quella di chi esercita la responsabilità genitoriale e quella degli eventuali organizzatori di azioni violente.

Misura Cosa prevede il DL 190/2026
Sanzioni ai genitori Da 500 a 1.000 euro, oppure da 1.000 a 2.000 euro per reiterazione nei casi previsti
Minori tra 14 e 18 anni Presunzione relativa della capacità di intendere e volere, superabile con prova contraria
Violenza organizzata Nuovo reato per specifiche condotte durante manifestazioni, con gruppo di almeno cinque persone
Controlli preventivi Estensione dell’accompagnamento in uffici di polizia, con presupposti e garanzie di legge
Milano 500 militari aggiuntivi per il controllo del territorio fino al 31 dicembre 2026

Il comunicato del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2026 presenta le finalità del provvedimento. Per capire le condizioni giuridiche effettive, tuttavia, conta il testo normativo pubblicato in Gazzetta, non una sintesi: formule come “multe a tutti i genitori” oppure “divieto generale delle manifestazioni” non descrivono correttamente la disciplina.

Multe ai genitori: quando si applicano

L’articolo 5 introduce una sanzione amministrativa nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minore, anche non imputabile, prende parte a determinati fatti che costituiscono reato. Non basta che il figlio sia coinvolto in un generico litigio, in una protesta pacifica o in una violazione qualsiasi: la disposizione rimanda a precise fattispecie, tra cui quelle riguardanti violenza e danneggiamento organizzato.

Gli importi cambiano secondo la situazione:

Situazione prevista Sanzione amministrativa
Prima condotta rientrante nell’art. 5 500–1.000 euro
Reiterazione della condotta 1.000–2.000 euro

È prevista una garanzia determinante: la sanzione non si applica se chi esercita la responsabilità genitoriale prova di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento non stabilisce quindi una responsabilità economica assoluta per ogni comportamento del figlio. Il caso concreto richiede di verificare quale reato sia contestato, chi eserciti la responsabilità genitoriale e le circostanze rilevanti.

Quando viene irrogata la sanzione per reiterazione, il prefetto può anche segnalare al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa. Si tratta di una facoltà collegata a specifiche condizioni, non di un percorso educativo imposto automaticamente a ogni famiglia interessata dalla norma.

La stessa disposizione affronta il risarcimento dei danni. Se i fatti hanno danneggiato beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, il prefetto può ordinare il pagamento di una somma risarcitoria nell’ordinanza di ingiunzione; la liquidazione avviene sulla base degli atti. Contro questa specifica ingiunzione risarcitoria è prevista opposizione al tribunale competente entro 40 giorni dalla notifica.

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Per i privati danneggiati, come un esercente che abbia subito danni a beni nell’ambito delle condotte individuate dalla norma, è previsto un percorso civilistico mediante decreto ingiuntivo, utilizzando l’ordinanza amministrativa e gli atti sui quali si fonda, con eventuale consulenza tecnica per stimare i danni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo nei termini previsti dall’articolo 5. Non significa che basti dichiarare di avere subito un danno per ottenere automaticamente il pagamento: occorrono i documenti e i presupposti procedurali. Il decreto ingiuntivo è utilizzato anche per il recupero di crediti commerciali, ma qui la base normativa e le prove richieste riguardano un fatto illecito specifico, non una fattura insoluta.

Minori dai 14 anni e nuovo reato di violenza

L’articolo 1 modifica l’articolo 98 del codice penale introducendo, per i minori tra 14 e 18 anni, una presunzione della capacità di intendere e volere fino a prova contraria. Questo non vuol dire che ogni adolescente sia punibile qualunque cosa accada: la presunzione può essere superata e continuano a trovare applicazione le regole e le garanzie della giustizia minorile. La disciplina dell’età inferiore a 14 anni non viene trasformata in una regola generale di imputabilità.

Il decreto adegua inoltre il procedimento minorile, consentendo al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi per valutare l’imputabilità e prevedendo l’applicazione dell’arresto in flagranza differita nei casi indicati. L’estensione riguarda le fattispecie e le condizioni previste dalla legge: non istituisce un potere illimitato di arresto per qualunque condotta di un minore.

Un’altra modifica è il nuovo articolo 420-bis del codice penale, sulla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Il testo richiede un gruppo composto da almeno cinque persone che agisce in modo organizzato anche occasionalmente, un utilizzo o lancio illegittimo degli oggetti indicati dalla legge, un concreto pericolo per l’incolumità e danni alle cose. La semplice presenza di cinque persone a una manifestazione o la partecipazione a una protesta pacifica non soddisfano questi elementi.

Per la condotta base sono previste reclusione da due a cinque anni e multa da 10.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Chi organizza, promuove o istiga alla formazione del gruppo o alla commissione delle condotte, anche mediante strumenti telematici, rischia invece da quattro a dodici anni di reclusione. Sono inoltre previste aggravanti quando ricorrono le condizioni descritte dalla norma, per esempio modalità di travisamento o attacchi a determinate infrastrutture.

Il decreto introduce anche il nuovo articolo 635.1, che aggrava di un terzo fino alla metà la pena per determinate condotte di danneggiamento realizzate da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone. Vengono aggiornate anche alcune fattispecie di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità commesse durante manifestazioni.

Controlli, divieti di gruppo e Milano

L’articolo 6 amplia alcune misure di prevenzione. Quando cinque o più persone tengono in gruppo comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il questore può, nei casi e per i destinatari individuati dalla norma, emettere un avviso orale con divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi specificamente identificati, anche in fasce orarie precise.

Il divieto non può durare oltre un anno e deve essere compatibile con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio della persona interessata. Non riguarda automaticamente ogni persona presente in un gruppo: la disposizione richiede, fra gli altri presupposti, determinati precedenti provvedimenti di prevenzione o condanne individuate dalla norma. La misura può interessare anche minori che abbiano già compiuto 14 anni, attraverso le procedure e garanzie specifiche.

L’articolo 7 estende l’accompagnamento e trattenimento preventivo presso gli uffici di polizia a specifiche operazioni in luoghi con un consistente afflusso di persone, quando circostanze concrete e altri elementi previsti dalla legge facciano ritenere fondato il pericolo di condotte che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica. Resta il limite temporale massimo di 12 ore previsto dalla disciplina richiamata, insieme alle relative garanzie. Non si tratta di un fermo automatico di chiunque partecipi a un evento pubblico.

Per Milano è stata prevista una misura distinta: l’articolo 8 incrementa di 500 unità il contingente delle Forze armate destinato al controllo del territorio nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, fino al 31 dicembre 2026. Per il 2026 il decreto autorizza una spesa di 4.933.831 euro. Questa misura ha un ambito geografico e temporale specifico, mentre le altre disposizioni normative hanno carattere generale nei rispettivi campi di applicazione.

Resta utile distinguere le funzioni di controllo sul territorio dalle nuove responsabilità dei cittadini e dei genitori. Il decreto non introduce un tributo, un bonus, una pratica obbligatoria per tutte le famiglie o un adempimento fiscale per tutti i titolari di Partita IVA. Gli effetti concreti sorgono soltanto quando ricorrono i fatti e i presupposti indicati nelle singole disposizioni.

Domande frequenti e fonte ufficiale

Da quando si applica il decreto sicurezza 190/2026?

Dal 23 ottobre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge deve essere sottoposto alla conversione parlamentare e il testo potrà cambiare durante l’esame.

I genitori pagano una multa per ogni reato del figlio?

No. Le sanzioni da 500 a 1.000 euro e da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione riguardano esclusivamente i fatti richiamati dall’articolo 5. Inoltre, chi esercita la responsabilità genitoriale può dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Bastano cinque persone per configurare violenza organizzata?

No. Il nuovo reato richiede anche l’organizzazione del gruppo, le specifiche condotte violente, il concreto pericolo per l’incolumità e il danno alle cose, secondo il testo dell’articolo 420-bis.

Qual è la differenza tra multa e risarcimento?

La sanzione amministrativa riguarda la responsabilità individuata dalla norma; il risarcimento serve a compensare un danno. Per i beni pubblici il prefetto può emettere un ordine risarcitorio nelle condizioni previste; per i privati danneggiati è disciplinato il ricorso per decreto ingiuntivo.

La fonte primaria è il testo integrale originario del decreto-legge 190/2026 nella Gazzetta Ufficiale. Per i dettagli delle sanzioni e dei rimedi è utile consultare direttamente l’articolo 5, senza confondere questo testo vigente al momento della pubblicazione con eventuali modifiche future in sede di conversione.

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