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Deduzione beni strumentali forfettario

Home > Esperto risponde > Deduzione beni strumentali forfettario

Un nostro lettore Vincenzo di Roma, ci ha inviato una richiesta chiedendo informazioni sulla deduzione beni strumentali forfettario.
Se hai domande relative a questo argomento, puoi inserire un commento alla fine della pagina.
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Deduzione beni strumentali forfettario

Sono un libero professionista in regime forfettario.
Devo arredare il nuovo ufficio e stavo considerando di noleggiare i mobili.

Il mobilificio mi ha risposto: Il noleggio è detraibile al 100%.
Deducibilità totale del canone dall’imponibile fiscale (IRES) senza durate minime legate agli ammortamenti del bene.

Ai fini IRAP è prevista la deducibilità totale del canone senza distinzione tra capitale ed interessi, come per un leasing.
Quindi: è possibili dedurre il costo del noleggio come “Costo Beni Strumentali”?

Vincenzo – Roma

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La nostra risposta a Vincenzo

Buongiorno Vincenzo, grazie per la tua domanda sulla deduzione beni strumentali forfettario.
Nel regime forfettario di cui alle legge 190/2014, non è possibile portare in deduzione alcun costo, che sia per beni strumentali o altro.

Infatti il reddito imponibile è determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività applicato al totale degli incassi, al contrario di quanto accadeva nel regime dei minimi dove il reddito imponibile era determinato dalla differenza tra ricavi e costi.

I contribuenti nel regime forfettario proprio per questa particolare determinazione del reddito imponibile non possono godere nemmeno delle agevolazioni del super ammortamento del 140% dei beni strumentali.
Da quanto riportato nel tuo quesito possiamo notare che la casa noleggiatrice ti parla di IRES, ovvero l’imposta sul reddito delle società, e IRAP, probabilmente ignari del fatto che sei un libero professionista in regime forfettario.

Infatti coloro che applicano il regime forfettario sono soggetti all’IRAP né tanto mento all’IRES.

Ad ogni modo, anche se i contribuenti nel forfettario non possono dedurre i costi sostenuti durante l’esercizio della loro attività, dovranno sempre rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali in possesso.

Ricordiamo che questo limite deve essere rispettato ogni anno.
Il valore dei beni strumentali deve essere considerato al lordo degli eventuali precedenti ammortamenti, ma al netto dell’Iva pagato per il loro acquisto.

Nella speranza di aver chiarito tutti i tuoi dubbi ti facciamo i nostri migliori saluti.

Lo Staff di regimeminimi.com

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. giancarlo vicentini dice

      30 Novembre 2018 alle 21:09

      Mi sembra di aver capito che chi opta per il regime forfetario non può ammortizzare le spese per acquisto di attrezzature. Mio figlio, professionista, avendo un fatturato inferiore a 65.000 euro vuole passare al forfetario dal 2019 (ora è in contabilità ordinaria).
      Gradirei sapere quali passi è necessario fare per effettuare il passaggio.
      Quest’anno ha acquistato un plotter – ammortizzabile in 5 anni – e, naturalmente, con la denuncia dei redditi porterà in detrazione la prima annualità ridotta del 50%, Dal 2019 essendo in regime forfetario, non potrà più proseguire nell’ammortamento?
      Grazie anticipato per le risposte
      Saluti e buon lavoro
      giancarlo vicentini

      Rispondi
      • Staff dice

        3 Dicembre 2018 alle 17:05

        Buonasera Giancarlo,
        confermiamo che nel regime forfettario non sarà più possibile dedurre i costi sostenuti durante l’esercizio dell’attività.
        Questa regola si applica anche ai costi sostenuti prima dell’adozione del regime forfettario.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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