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Home > Esperto risponde > Deduzione beni strumentali forfettario: acquisto, noleggio e leasing

Deduzione beni strumentali forfettario: acquisto, noleggio e leasing

Aggiornato il 21 Agosto 2026

Il nostro lettore Vincenzo di Roma ci chiede informazioni sulla deduzione beni strumentali forfettario perché deve arredare il nuovo ufficio e sta valutando l’acquisto o il noleggio dei mobili.

Argomenti del post

Toggle
  • Deduzione beni strumentali forfettario: il quesito di Vincenzo
  • La nostra risposta a Vincenzo
  • Perché i beni strumentali non si deducono?
  • Noleggio e leasing cambiano la risposta?
  • Cosa si può invece dedurre?
  • Esiste ancora il vecchio limite di 20.000 euro per i beni strumentali?
  • In sintesi
  • Fonte ufficiale
  • Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

Deduzione beni strumentali forfettario: il quesito di Vincenzo

Sono un libero professionista in regime forfettario e devo arredare il nuovo ufficio.

Il fornitore mi ha proposto il noleggio sostenendo che il canone sarebbe deducibile al 100%. Nel mio regime posso dedurre il noleggio come costo per beni strumentali?

Vincenzo – Roma

La nostra risposta a Vincenzo

Buongiorno Vincenzo, grazie per la tua domanda sulla deduzione dei beni strumentali nel forfettario.

Nel regime forfettario non è possibile dedurre analiticamente il costo di mobili, computer, attrezzature e altri beni strumentali acquistati per l’attività.

Perché i beni strumentali non si deducono?

Il reddito imponibile non viene calcolato sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi o compensi. Si applica invece il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

La parte esclusa dal coefficiente rappresenta in modo forfettario i costi riconosciuti, senza dover dimostrare analiticamente quanto sia stato speso.

Noleggio e leasing cambiano la risposta?

No. Anche un canone di noleggio o leasing non viene sottratto direttamente dal reddito forfettario.

Vincenzo, quando un fornitore parla di deducibilità al 100%, può riferirsi alle regole previste per altri regimi fiscali. Il riferimento a IRES o IRAP, per esempio, non modifica le modalità con cui viene determinato il reddito di una persona fisica che applica il regime forfettario.

Cosa si può invece dedurre?

Dopo avere applicato il coefficiente di redditività, possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le condizioni previste dalla legge.

Esiste ancora il vecchio limite di 20.000 euro per i beni strumentali?

No. Il vecchio requisito relativo al valore dei beni strumentali non fa più parte dei requisiti attuali del regime forfettario.

Il limite di 20.000 euro oggi previsto dalla disciplina riguarda invece determinate spese sostenute per lavoro e collaboratori.

In sintesi

Quindi, Vincenzo, acquisto, noleggio e leasing dei beni strumentali non riducono analiticamente il reddito imponibile del forfettario.

Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com

Fonte ufficiale

Normattiva: legge 190/2014, articolo 1, commi 54 e 64.

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  • Gestione del regime forfettario
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Interazioni del lettore

Commenti

  1. giancarlo vicentini dice

    30 Novembre 2018 alle 21:09

    Mi sembra di aver capito che chi opta per il regime forfetario non può ammortizzare le spese per acquisto di attrezzature. Mio figlio, professionista, avendo un fatturato inferiore a 65.000 euro vuole passare al forfetario dal 2019 (ora è in contabilità ordinaria).
    Gradirei sapere quali passi è necessario fare per effettuare il passaggio.
    Quest’anno ha acquistato un plotter – ammortizzabile in 5 anni – e, naturalmente, con la denuncia dei redditi porterà in detrazione la prima annualità ridotta del 50%, Dal 2019 essendo in regime forfetario, non potrà più proseguire nell’ammortamento?
    Grazie anticipato per le risposte
    Saluti e buon lavoro
    giancarlo vicentini

    • Staff dice

      3 Dicembre 2018 alle 17:05

      Buonasera Giancarlo,
      confermiamo che nel regime forfettario non sarà più possibile dedurre i costi sostenuti durante l’esercizio dell’attività.
      Questa regola si applica anche ai costi sostenuti prima dell’adozione del regime forfettario.
      Cordiali saluti

RM Regimeminimi.com

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