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Contributi INPS dopo chiusura Partita IVA: deduzione 2026

Esperto risponde·Aggiornato il 22 Agosto 2026

La deduzione dei contributi INPS dopo la chiusura della Partita IVA è possibile quando il versamento rispetta i requisiti fiscali previsti. La cessazione dell’attività non obbliga automaticamente a chiedere il rimborso: bisogna verificare quando il contributo è stato versato e in quale quadro dichiararlo.

Argomenti del post

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  • Contributi INPS dopo la chiusura della Partita IVA: come si deducono
  • Pagamento nello stesso anno della chiusura
  • Se i contributi non trovano capienza nel quadro LM
  • Pagamento nell’anno successivo alla chiusura
  • Bisogna chiedere il rimborso all’INPS?
  • Esempio pratico
  • Deduzione e credito INPS non sono la stessa cosa
  • Cosa controllare
  • Fonti ufficiali

Contributi INPS dopo la chiusura della Partita IVA: come si deducono

Il caso tipico è quello di un contribuente che chiude la Partita IVA durante l’anno ma versa successivamente contributi INPS obbligatori riferiti al periodo nel quale l’attività era ancora aperta.

Ai fini fiscali conta il momento in cui il contributo viene effettivamente versato. I contributi previdenziali obbligatori rimasti a carico del contribuente sono infatti deducibili secondo le regole applicabili al periodo d’imposta del pagamento.

Pagamento nello stesso anno della chiusura

Se la Partita IVA viene chiusa durante l’anno e i contributi vengono pagati nello stesso periodo d’imposta, il versamento può ancora essere collegato al reddito prodotto dall’attività cessata.

Nella dichiarazione Redditi PF 2026 l’Agenzia delle Entrate indica che i contributi relativi all’attività svolta nel regime di vantaggio devono essere riportati nel rigo LM7, mentre quelli relativi all’attività svolta nel regime forfettario devono essere indicati nel rigo LM35.

La semplice circostanza che il pagamento sia avvenuto qualche settimana o qualche mese dopo la cessazione della Partita IVA non trasforma quindi il contributo in una somma non deducibile.

Se i contributi non trovano capienza nel quadro LM

Può accadere che i contributi versati siano superiori al reddito sul quale possono essere dedotti nel quadro LM.

Per Redditi PF 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eventuale parte eccedente dei contributi che non trova capienza nel quadro LM può essere riportata nel rigo RP21 insieme agli altri contributi previdenziali deducibili dal reddito complessivo.

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Pagamento nell’anno successivo alla chiusura

Il caso è diverso quando il contributo viene materialmente versato nell’anno successivo alla cessazione e, nell’anno del pagamento, non esiste più reddito dell’attività da dichiarare nel quadro LM.

In questa situazione, se il contributo è obbligatorio, effettivamente versato e rimasto a carico del contribuente, la deduzione va valutata tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Nel modello Redditi PF 2026 il riferimento operativo per i contributi previdenziali deducibili dal reddito complessivo è il rigo RP21.

Bisogna chiedere il rimborso all’INPS?

No, non per il solo fatto che la Partita IVA sia stata chiusa. Se il contributo era effettivamente dovuto, il problema è stabilire dove dedurlo fiscalmente.

La richiesta di rimborso riguarda invece contributi versati in eccedenza o non dovuti. In presenza di un vero credito previdenziale entrano in gioco le regole specifiche sulla compensazione tramite F24 e sul rimborso INPS.

Su questo tema puoi leggere la guida sul credito INPS 2026, compensazione e rimborso.

Esempio pratico

Un contribuente chiude la Partita IVA a marzo e nel mese di maggio versa una rata di contributi INPS obbligatori riferita al periodo nel quale l’attività era ancora aperta.

Se il pagamento avviene nello stesso anno e il contribuente dichiara ancora il reddito dell’attività, il contributo può essere indicato nel quadro LM secondo il regime fiscale applicato. L’eventuale parte che non trova capienza può essere dedotta dal reddito complessivo nel rigo RP21.

Se invece il contributo viene pagato nell’anno successivo, quando non esiste più reddito dell’attività nel quadro LM, occorre verificare la deduzione dal reddito complessivo.

Deduzione e credito INPS non sono la stessa cosa

È importante non confondere un contributo correttamente dovuto e pagato dopo la cessazione con un credito INPS.

Nel primo caso bisogna stabilire dove dedurre il versamento. Nel secondo esiste un’eccedenza contributiva che può essere compensata o chiesta a rimborso.

Per il trattamento del credito puoi consultare anche l’approfondimento sul credito INPS in dichiarazione 2026.

Cosa controllare

  • data effettiva del versamento;
  • periodo a cui si riferiscono i contributi;
  • anno di cessazione della Partita IVA;
  • regime fiscale applicato;
  • presenza di reddito nel quadro LM;
  • eventuale eccedenza da riportare nel rigo RP21;
  • eventuale presenza di un vero credito INPS.

Fonti ufficiali

  • Agenzia delle Entrate – Quadro LM, Redditi PF 2026
  • Agenzia delle Entrate – Quadro RP, Redditi PF 2026
  • Normattiva – articolo 10 TUIR
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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Giorgio dice

      18 Marzo 2019 alle 10:58

      Una domanda: dipendente per 6 h minimo quindi 30h settimanale, L’INPS va pagato nel regime dei minimi?
      Grazie!

      • Staff dice

        19 Marzo 2019 alle 08:30

        Buongiorno Giorgio, a nostro avviso non deve essere aperta una posizione INPS se l’attività svolta con partita Iva è un’attività artigianale o commerciale, in quanto il lavoro da dipendente rimarrebbe prevalente in termini di orari lavorativi.
        Cordiali saluti

    2. Giorgio dice

      19 Marzo 2019 alle 08:35

      Ok, avendo aperto inizialmente ma poi dopo circa un anno il commercialista mi comunica che non devo pagare la gestione inps, quindi chiusura, in questo caso è possibile ottenere il rimborso?
      Se si, in quanto tempo è che modalità. Grazie!

      • Staff dice

        19 Marzo 2019 alle 13:56

        Buongiorno Giorgio, se effettivamente non dovuti i contributi già versati possono essere richiesti a rimborso, con una richiesta telematica dal sito INPS.
        Cordiali saluti

        • Giorgio dice

          19 Marzo 2019 alle 14:10

          Siete fantastici! Grazie per il chiarimento ed il valore delle informazioni che condividete!

    RM Regimeminimi.com

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