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Dipendente pubblico e lavoro occasionale

Home > Esperto risponde > Dipendente pubblico e lavoro occasionale

Un nostro lettore Giovanni di Pontedera ci chiede maggiori informazioni in merito a dipendente pubblico e lavoro occasionale.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Dipendente pubblico e lavoro occasionale

Ho trovato il vostro sito e ne approfitto per chiedere un vostro parere.
Mi chiamo Giovanni, ho 39 anni e abito a Pontedera provincia di Pisa.
Sono un iscritto all’albo dei geometri ma sono dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?

Giovanni – Pontedera

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La nostra risposta a Giovanni

Salve Giovanni e grazie per la tua domanda relativa su dipendente pubblico e lavoro occasionale alla quale rispondiamo molto volentieri.
Il tuo caso è sempre più ricorrente. La crisi che investe le libere professioni fa si che molti professionisti trovino rifugio in enti pubblici.
Intanto chiariamo subito un principio generale:
il dipendente pubblico è sottoposto, in relazione al ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti privati.

A fronte di un contesto normativo liberale nel settore privato con relativa libertà del dipendente a fornire prestazioni professionali per conto di terzi soggetti, la situazione nel settore pubblico è molto più restrittiva.

La ratio è semplice anche se forse anacronistica: il dipendente pubblico non deve essere influenzato, nella sua attività, da centri di interesse che possano interferire contro i principi della pubblica amministrazioni primo tra tutti quello della imparzialità.

Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la partecipazione a convegni o seminari), l’art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l’incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”.

Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell’amministrazione dalla quale si dipendente, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni specifico incarico.
L’assetto legislativo è quindi molto articolato e ti consigliamo, avuta l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, di valutare attentamente se la tua attività di libero professionista possa essere considerata semplicemente come occasionale.

Un saluto

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