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DL 133/2026: ritenute anticipate per gruppi energetici e nuove regole sul gioco

Aggiornato il 6 Ottobre 2026

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La legge di conversione del DL 133/2026 ha introdotto nuove regole fiscali per i grandi gruppi energetici e per alcune spese del settore dei giochi. Le novità derivano dagli articoli 2-bis e 2-ter inseriti durante la conversione e riprendono misure che erano state previste dal DL 153/2026, poi abrogato.

Il provvedimento non modifica soltanto le misure legate al caro carburanti. La parte fiscale aggiunta riguarda soprattutto l’anticipo di ritenute e imposte sostitutive sugli utili dei grandi gruppi energetici e il trattamento fiscale di campagne informative e sponsorizzazioni nel comparto del gioco legale.

La stessa legge 25 settembre 2026, n. 166 ha inoltre abrogato il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 e il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153. L’abrogazione non cancella però retroattivamente ciò che era già avvenuto: la legge fa espressamente salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei due decreti.

Ritenute anticipate per i grandi gruppi energetici

L’articolo 2-bis introduce un meccanismo di anticipazione del prelievo fiscale sugli utili deliberati dai grandi gruppi energetici. La misura riguarda società di capitali residenti in Italia che siano controllanti tenute al bilancio consolidato, con ricavi complessivi superiori a 20 miliardi di euro e operanti nel settore energetico.

Se la distribuzione degli utili viene deliberata in un esercizio e il pagamento avviene nell’esercizio successivo, la società deve anticipare una parte delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute al momento della corresponsione.

Quanto si versa e qual è la scadenza

L’importo da versare in anticipo è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili fossero pagati nello stesso esercizio della deliberazione.

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno e non può essere compensato con altri crediti fiscali. Quando gli utili vengono poi effettivamente corrisposti, alla società spetta un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sulla distribuzione.

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In prima applicazione, la disciplina interessa gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata prima del 27 agosto 2026 e il cui pagamento sia previsto dopo il 31 dicembre 2026.

Cosa cambia per le spese nel settore dei giochi

L’articolo 2-ter interviene invece sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute nel settore del gioco legale. Le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile rivolte alla tutela dei giocatori e alla prevenzione del gioco patologico vengono qualificate come spese di rappresentanza quando sostenute dai concessionari di giochi pubblici.

Più restrittiva la disciplina delle sponsorizzazioni e delle tipologie contrattuali analoghe riferibili agli operatori del gioco legale: le spese individuate dalla norma diventano indeducibili sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

Da quando si applicano le nuove regole

Le disposizioni sulle spese del settore dei giochi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la decorrenza è quindi dal 2026.

Per il meccanismo sulle ritenute dei grandi gruppi energetici sono inoltre previste modalità attuative e flussi informativi da definire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rapporto con le misure sul caro carburanti

La legge n. 166/2026 converte il DL 133/2026, nato per affrontare anche il caro carburanti e alcune disposizioni relative a Ilva. La pubblicazione in Gazzetta del 5 ottobre 2026 sulla mancata conversione del DL 139/2026 va letta insieme a questa legge: il DL 139 è stato abrogato dal 26 settembre, ma restano validi gli effetti già prodotti durante il periodo in cui era in vigore.

In concreto, quindi, la mancata conversione non riapre né annulla le misure già applicate tra il 6 agosto e il 25 settembre 2026. Per il quadro successivo su accise e credito d’imposta autotrasporto bisogna invece fare riferimento ai decreti intervenuti dopo, tra cui il DL 162/2026. Su RM abbiamo già pubblicato una guida dedicata al credito d’imposta autotrasporto e al gasolio 2026.

Fonte ufficiale

Il dettaglio delle nuove disposizioni fiscali è stato illustrato da FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla legge n. 166/2026 di conversione del DL 133/2026.

Il testo ufficiale della legge 25 settembre 2026, n. 166 stabilisce espressamente l’abrogazione dei DL 139/2026 e 153/2026 e la salvaguardia degli effetti già prodotti.

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