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Emissioni industriali 2026: D.Lgs. 197, AIA e allevamenti

Aggiornato il 28 Ottobre 2026

Il decreto legislativo 197/2026 sulle emissioni industriali è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre ed entrerà in vigore il 12 novembre 2026. La riforma recepisce la direttiva UE 2024/1785 (IED 2.0), modifica il Codice dell’ambiente e introduce nuovi requisiti per le installazioni soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Sono previsti obblighi sul sistema di gestione ambientale, sulle emissioni e sull’impiego di risorse, nuove categorie di attività industriali e una disciplina speciale per alcuni allevamenti di suini e pollame.

L’entrata in vigore del 12 novembre non significa che ogni impresa debba ottenere immediatamente una nuova AIA. Le disposizioni transitorie distinguono impianti già autorizzati, nuove installazioni, lavorazioni che entrano per la prima volta nel perimetro AIA e allevamenti soggetti a registrazione o autorizzazione. Il riferimento è il testo definitivo del D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197 (GU n. 251 del 28 ottobre 2026), non il precedente schema di decreto discusso in Parlamento.

D.Lgs. 197/2026: quali imprese sono interessate alle nuove regole

La riforma aggiorna la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in particolare il sistema di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Il quadro interessa soprattutto grandi installazioni industriali che svolgono attività individuate nell’Allegato VIII: produzione energetica, trasformazione dei metalli, chimica, trattamento dei rifiuti e altri processi produttivi entro le soglie previste. Il legislatore aggiunge inoltre un Allegato VIII-bis per gli allevamenti intensivi indicati dalla norma.

Il nuovo elenco delle attività AIA include, fra le altre, la laminazione a freddo oltre 10 tonnellate di acciaio grezzo all’ora, la forgiatura con presse superiori a 30 meganewton, la fabbricazione di batterie oltre una determinata capacità annuale, l’estrazione industriale di specifici minerali metallici e la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell’acqua oltre 50 tonnellate al giorno. Per le batterie la soglia indicata è una capacità di almeno 15.000 tonnellate di celle all’anno, con esclusione del mero assemblaggio dalla specifica nuova voce.

Le modifiche dell’articolo 35 all’Allegato VIII cambiano anche alcune descrizioni di lavorazioni già comprese nella disciplina. Per capire se una singola impresa rientra nel regime è quindi indispensabile confrontare attività reale, capacità nominale e soglie tecniche, non soltanto il codice ATECO o la denominazione commerciale dello stabilimento. Una piccola impresa artigiana non è automaticamente soggetta all’AIA per il solo fatto di utilizzare prodotti chimici, macchinari o energia.

L’AIA va distinta dall’Autorizzazione unica ambientale (AUA) e dalle altre autorizzazioni settoriali: il nuovo decreto non sostituisce indistintamente i titoli utilizzati dalle attività che non raggiungono le soglie dell’Allegato VIII. Per il quadro più ampio su rifiuti, bonifiche e scavi è disponibile anche la guida RM sul Decreto Ambiente 2026, dedicata a misure diverse dalla riforma IED.

Sistema di gestione ambientale entro il 1° luglio 2030 e nuove AIA

La novità più importante per chi gestisce un impianto soggetto al titolo III-bis è l’obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. L’articolo 13 del D.Lgs. 197/2026 introduce nell’articolo 29-sexies del Codice dell’ambiente il termine del 1° luglio 2030, oppure, per le installazioni che acquisiscono l’AIA successivamente, il termine fissato per la prima comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1.

Il sistema deve includere gli elementi di gestione ambientale richiesti dalla nuova disciplina e va sottoposto a un primo audit nei termini previsti, reso disponibile al pubblico secondo le modalità stabilite dalla legge e riesaminato periodicamente. È inoltre previsto un controllo almeno ogni tre anni da parte di un organismo o verificatore ambientale accreditato. La norma riconosce come equivalenti, alle condizioni applicabili, i sistemi già certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS.

Le AIA aggiornate dovranno considerare non soltanto i tradizionali limiti alle emissioni, ma anche l’efficienza nell’uso di acqua, energia e materie prime, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT), i controlli sugli scarichi e la tutela del suolo e delle acque. I limiti effettivi non sono identici per ogni impianto: sono fissati dall’autorità competente in funzione dell’attività, delle conclusioni BAT pertinenti e delle condizioni previste dalla legge.

Per le imprese già autorizzate non bisogna però presumere che tutti i nuovi limiti AIA operino già il 12 novembre. L’articolo 43 disciplina diversi momenti di applicazione, spesso collegati alla pubblicazione delle nuove conclusioni BAT e ai successivi riesami autorizzativi. Anche le deroghe ai valori BAT restano possibili soltanto in condizioni eccezionali e motivate, con verifiche e controlli specifici.

Allevamenti di suini e pollame: nuove soglie in UBA

Il decreto introduce il titolo III-ter della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con un regime specifico di registrazione o autorizzazione per le installazioni di allevamento elencate nell’Allegato VIII-bis. Non tutti gli allevamenti entrano nella disciplina: le soglie sono calcolate in UBA, unità di bestiame equivalente, e non si può confondere il numero di animali fisicamente presenti con la capacità ricettiva convertita in UBA.

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TipologiaSoglia dell’Allegato VIII-bis
Allevamento di suini350 UBA o più, salvo le esclusioni specifiche previste
Solo galline ovaiole300 UBA o più
Altro pollame280 UBA o più
Combinazione di suini e pollame380 UBA o più, con esclusioni specifiche per i suini

L’Allegato A del decreto precisa i coefficienti di conversione per le diverse categorie animali; ad esempio, un altro suino vale 0,300 UBA, una scrofa riproduttrice da almeno 50 kg vale 0,500 UBA, un pollo da carne vale 0,007 UBA e una gallina ovaiola 0,014 UBA. In allevamenti misti di diverse categorie di pollame è inoltre previsto un fattore di ponderazione per le ovaiole. Il calcolo effettivo va svolto sull’intera capacità ricettiva e sulla configurazione dell’installazione.

Per i suini sono previste eccezioni relative ai sistemi di produzione biologica e a specifiche condizioni di bassa densità e permanenza all’esterno. L’articolo 22 stabilisce che le Regioni definiscano le procedure di autorizzazione o registrazione. Fino alla definizione dei nuovi procedimenti regionali, i titoli autorizzativi già previsti possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dalla disciplina transitoria, con obblighi integrativi ove necessari.

La legge consente inoltre all’autorità competente di valutare insieme più allevamenti vicini quando fanno capo allo stesso gestore o a soggetti legati da rapporti economici, giuridici o funzionali, per determinare il superamento delle soglie. Suddividere formalmente un’attività in più unità non garantisce quindi, da solo, l’esclusione dal regime. Le aziende con più siti devono verificare configurazione e gestione dei singoli impianti prima di considerare concluso l’inquadramento.

Scadenze transitorie: 2030, 2034, 2036 e adeguamento degli allevamenti

Le tempistiche di applicazione variano notevolmente. L’articolo 43 del decreto prevede per varie installazioni industriali già autorizzate regole che scattano in occasione del riesame dell’AIA o dell’aggiornamento collegato alle conclusioni BAT. Per alcuni requisiti la soglia finale è il 1° settembre 2036, mentre per determinate nuove attività prima non soggette ad AIA l’applicazione è collegata a date differenti, fra cui il 1° luglio 2030 per specifiche lavorazioni e il 1° settembre 2034 per altre.

Per gli allevamenti che rientrano nel nuovo Allegato VIII-bis, le scadenze sono invece calcolate a partire dall’entrata in vigore delle norme operative europee richiamate dalla legge: quattro anni per impianti da almeno 600 UBA, cinque anni per quelli da almeno 400 UBA, sei anni per gli altri impianti soggetti all’Allegato. Le Regioni possono programmare anticipatamente le scadenze per presentare le domande. Non è corretto trasformare questi intervalli in una data unica già valida per tutte le aziende il 12 novembre 2026.

La legge prevede inoltre una misura specifica per i gestori che avevano già presentato la relazione di riferimento alla data di entrata in vigore e non avevano ancora prestato la garanzia finanziaria richiesta dall’articolo 29-sexies, comma 9-septies: in tali casi la garanzia deve essere fornita entro dodici mesi dal 12 novembre 2026. Si tratta di una scadenza condizionata alla situazione del singolo impianto, non di un obbligo generalizzato a ogni azienda.

Un’altra previsione finanziaria riguarda gli oneri istruttori e di controllo: l’articolo 43, comma 13, dispone l’aggiornamento dei decreti tariffari e stabilisce, nelle more, un incremento del 20% delle tariffe rispetto a quelle previgenti. Per quantificare l’onere concreto occorre verificare il tipo di procedimento e la tariffa applicabile, non moltiplicare automaticamente ogni spesa ambientale dell’impresa per 1,20.

Cosa deve verificare oggi un’impresa interessata al decreto

Il primo passo è ricostruire la categoria dell’impianto: attività svolte, capacità produttiva, eventuale AIA già rilasciata, autorizzazione unica ambientale o altro titolo e modifiche previste nei prossimi anni. Le nuove soglie non possono essere applicate esclusivamente attraverso l’ATECO; vanno confrontate con i parametri dell’Allegato VIII o VIII-bis. Chi si trova in un settore produttivo di nuova inclusione deve valutare quando scatteranno le norme transitorie pertinenti.

Per gli stabilimenti che ricadono nell’AIA, è opportuno verificare il calendario dei riesami autorizzativi, le conclusioni BAT del settore, il sistema di gestione ambientale già utilizzato e la disponibilità di dati su consumi di acqua, energia, materie prime, scarichi e rifiuti. La presenza di una certificazione ISO 14001 o di una registrazione EMAS deve essere documentata, per poter verificare l’equivalenza prevista dalla legge; non basta dichiarare genericamente di adottare pratiche sostenibili.

Per gli allevamenti, è necessario calcolare le UBA con i coefficienti ufficiali, controllare eventuali esclusioni, valutare i rapporti con altre installazioni vicine e monitorare i provvedimenti regionali sulle procedure. Prima di presentare una domanda o pianificare costi e investimenti, conviene distinguere il termine di entrata in vigore del decreto dai termini per l’applicazione progressiva del nuovo regime. Le attività professionali di supporto tecnico possono trovare riferimenti anche nella guida RM su Partita IVA e attività del consulente ambientale, senza confondere la consulenza con gli obblighi del gestore dell’impianto.

Il decreto non istituisce un contributo economico, un nuovo bonus per l’acquisto di impianti o una scadenza unica di domanda a disposizione di tutti. È una riforma di autorizzazioni, controlli e prestazioni ambientali, la cui applicazione pratica richiederà di leggere il testo definitivo, le conclusioni BAT, i provvedimenti attuativi e le disposizioni regionali pertinenti. Operatori e tecnici devono evitare di affidarsi a soli schemi normativi redatti prima della pubblicazione del 28 ottobre.

Domande frequenti sul D.Lgs. 197/2026

Quando entra in vigore il decreto emissioni industriali 197/2026?

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026 ed entra in vigore il 12 novembre 2026. Molti obblighi operativi seguono però scadenze transitorie distinte.

Ogni azienda deve rifare immediatamente l’autorizzazione ambientale?

No. Le nuove condizioni dipendono dall’applicabilità dell’AIA, dall’attività dell’installazione, dal titolo autorizzativo esistente e dalle norme transitorie. L’articolo 43 lega diverse applicazioni al riesame dell’AIA e alle conclusioni BAT.

Quali allevamenti devono rispettare la nuova disciplina?

Rientrano nel nuovo Allegato VIII-bis gli allevamenti di suini, galline ovaiole, altro pollame e combinazioni suini-pollame che raggiungono le soglie UBA previste, al netto delle specifiche esclusioni. Gli obblighi sono graduali e dipendono dalle norme operative e dalle procedure regionali.

Il sistema di gestione ambientale deve essere pronto già nel 2026?

Per le installazioni AIA considerate dall’articolo 29-sexies, il termine generale indicato dalla riforma è il 1° luglio 2030, con una regola diversa per le installazioni autorizzate successivamente. Il decreto richiede inoltre audit e aggiornamenti periodici secondo la disciplina applicabile.

Le fonti principali sono il D.Lgs. 197/2026 nel testo definitivo della Gazzetta Ufficiale, gli articoli sulle nuove condizioni AIA, le disposizioni transitorie dell’articolo 43, l’Allegato VIII-bis con soglie UBA e la direttiva UE 2024/1785. Le valutazioni operative devono essere riferite alla categoria e al titolo autorizzativo della singola installazione, evitando di applicare soglie o scadenze di un settore a un altro.

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