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Decreto Ambiente 2026: nuove regole per terre da scavo, rifiuti e bonifiche

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

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Il Decreto Ambiente 2026 è in vigore dal 9 ottobre e cambia alcune regole operative su terre e rocce da scavo, gestione dei rifiuti, autorizzazioni e bonifiche. Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, introduce tra l’altro una disciplina per i piccoli cantieri che riutilizzano in sito fino a 20 metri cubi di materiali da scavo, nuove soglie di deposito per alcune terre e rocce classificate come rifiuti e procedure specifiche per l’impiego del CSS-combustibile.

La novità interessa soprattutto imprese edili, operatori del recupero dei rifiuti, gestori di impianti, produttori di imballaggi e professionisti tecnici. Il testo prevede inoltre un fondo per i Comuni, nuove scadenze procedurali per le bonifiche e risorse per la Terra dei Fuochi. Non si tratta di un incentivo generalizzato alle imprese: i singoli interventi hanno destinatari e condizioni diversi. Essendo un decreto-legge, il testo è immediatamente efficace ma resta soggetto all’iter di conversione parlamentare.

Terre e rocce da scavo: nuove regole per piccoli cantieri e deposito

La disposizione più concreta per molti operatori del settore edilizio è contenuta nell’articolo 4 del decreto-legge n. 177/2026, che inserisce nel Testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) il nuovo articolo 185-ter. La norma distingue due situazioni: il deposito di determinate terre e rocce da scavo che sono classificate come rifiuti e il riutilizzo diretto di materiali prodotti in un cantiere puntuale.

Nel primo caso, per le terre e rocce da scavo classificate con i codici europei dei rifiuti 17.05.04 e 17.05.03*, il nuovo articolo eleva a 4.000 metri cubi complessivi il limite quantitativo previsto per il deposito, dei quali non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Sono limiti specifici per le categorie indicate: non autorizzano a superare indistintamente le soglie di qualunque altro rifiuto, né eliminano gli altri obblighi ambientali applicabili al deposito.

Nel secondo caso, il legislatore introduce la nozione di «cantiere puntuale». Per questa disciplina si intende un cantiere nel quale si producono non più di 20 metri cubi di terre e rocce da scavo, calcolati dalle sezioni di progetto, destinati al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. Quando ricorrono tali condizioni, il decreto consente il riutilizzo in sito anche senza una preventiva caratterizzazione ambientale.

La semplificazione ha tuttavia confini espliciti. Non si applica quando le terre e rocce contengono materiali come calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle lavorazioni di scavo. È inoltre esclusa per materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica e per scavi destinati a rimuovere possibili sorgenti di contaminazione. I requisiti del cantiere puntuale devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Esempio: una piccola impresa realizza uno scavo con produzione prevista di 15 metri cubi e intende riutilizzare direttamente il materiale nello stesso sito. La nuova possibilità può essere pertinente, ma solo dopo aver verificato che tutte le condizioni normative ricorrano e che nessuna delle esclusioni trovi applicazione. Se invece il terreno viene portato in un altro sito, oppure proviene da un’area sottoposta a bonifica, non è corretto applicare automaticamente la semplificazione dei 20 metri cubi.

La distinzione fra rifiuti, sottoprodotti e materiali riutilizzati nel sito resta essenziale. I nuovi numeri non sostituiscono l’intero sistema di classificazione e tracciabilità: imprese e tecnici devono documentare in modo coerente tipologia, quantità, provenienza e destinazione dei materiali. Per chi svolge attività di consulenza tecnica o ambientale, RM dispone anche di una guida sulla Partita IVA del geologo, distinta dagli obblighi specifici che il nuovo decreto introduce per i cantieri.

CSS-combustibile: quando cambia la procedura autorizzativa

Il decreto interviene anche sull’impiego del CSS-combustibile, cioè il combustibile solido secondario che rispetta i requisiti normativi applicabili. La disciplina considera la sostituzione di combustibili tradizionali in impianti o installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma non introduce un’autorizzazione libera e generalizzata all’utilizzo di qualsiasi rifiuto come combustibile.

Per impianti già autorizzati alle operazioni di recupero energetico R1, la sostituzione non costituisce modifica sostanziale dell’AIA se non aumenta la capacità produttiva autorizzata e sono rispettati i limiti di emissione e le condizioni richiamate dall’articolo 4. Il soggetto interessato deve trasmettere una comunicazione accompagnata dalla documentazione tecnica. L’autorità competente ha 45 giorni per contestare il mancato rispetto delle condizioni e richiedere una nuova domanda autorizzativa.

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Il nuovo testo disciplina anche gli impianti non autorizzati alle operazioni R1. Nel rispetto delle medesime condizioni di capacità ed emissioni, l’intervento può non costituire modifica sostanziale dell’AIA, ma richiede l’aggiornamento del titolo abilitativo tramite una comunicazione da inviare almeno 45 giorni prima della realizzazione. Se l’autorità accerta nel termine la mancanza dei requisiti, deve essere presentata la domanda richiesta. Si tratta di una procedura tecnica, non di una deroga indistinta ai controlli ambientali.

Tra le altre modifiche, il decreto proroga al 31 dicembre 2030 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2026 in una disciplina collegata all’utilizzo del CSS-combustibile. L’effetto va interpretato con riferimento alla disposizione specifica richiamata dal provvedimento, senza trasformarlo in una scadenza generale per tutti gli impianti.

Economia circolare: consorzi e produttori di bottiglie di plastica

Le novità dell’articolo 4 non riguardano soltanto i cantieri. Il decreto modifica anche le regole in materia di responsabilità estesa del produttore e di governance dei consorzi degli imballaggi. Per le organizzazioni interessate si rafforzano i principi di trasparenza e correttezza delle decisioni, compresi gli obblighi di astensione quando amministratori o rappresentanti si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Per i consorzi previsti dall’articolo 223 del Testo unico ambientale, gli statuti devono disciplinare la partecipazione negli organi di amministrazione dei rappresentanti delle imprese che svolgono raccolta, selezione, recupero o riciclaggio. Devono essere previste misure contro i conflitti di interesse; inoltre tali rappresentanti devono astenersi dalle decisioni sull’affidamento di servizi compresi nell’attività dell’impresa che rappresentano.

Un’altra modifica interessa i produttori di bottiglie per bevande individuate dalla normativa sulla plastica monouso. I produttori devono comunicare annualmente al CONAI, tramite i sistemi previsti, le quantità di bottiglie immesse sul mercato e i quantitativi di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, indicando la provenienza dall’Unione europea o da Paesi terzi. Il CONAI trasmette poi le informazioni raccolte alle autorità competenti.

Non tutte le imprese che utilizzano imballaggi sono automaticamente soggette al nuovo adempimento specifico: occorre controllare se rientrano fra i produttori e i prodotti identificati dalla disposizione. Allo stesso modo, è distinto il quadro degli obblighi sugli imballaggi compostabili già approfondito su RM, che riguarda materiali e fattispecie differenti.

Bonifiche: 150 giorni per le ordinanze e risorse per la Terra dei Fuochi

L’articolo 5 interviene sulle procedure per i siti contaminati. Modificando l’articolo 244 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce un termine di 150 giorni dalla comunicazione prevista dalla legge per l’adozione dell’ordinanza motivata da parte della provincia nei confronti del responsabile. Se la provincia non provvede nel termine, la regione assegna un periodo ulteriore non superiore a 30 giorni; se anche questo decorre inutilmente, interviene la regione con il supporto tecnico del sistema nazionale di protezione ambientale.

È importante capire il destinatario della scadenza: i 150 giorni riguardano l’azione dell’amministrazione competente, non una nuova scadenza generale di 150 giorni entro cui tutte le imprese devono bonificare i terreni. Gli obblighi del responsabile della contaminazione e le procedure tecniche continuano a dipendere dal Testo unico ambientale e dai provvedimenti applicabili al singolo sito.

Il decreto prevede inoltre l’integrazione, con un successivo provvedimento, dei criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. Estende alcune semplificazioni a interventi di bonifica finanziati mediante fondi pubblici specificamente indicati.

Per la Terra dei Fuochi, l’articolo 5 destina, nell’ambito delle risorse indicate dalla normativa richiamata, fino a 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica da parte del Commissario unico. Sono previsti anche incrementi pluriennali delle risorse e obblighi di rendicontazione. Non si tratta di 200 milioni a domanda libera per singole aziende: il testo riguarda interventi pubblici gestiti nell’ambito del commissariamento.

Nuovo fondo ambientale per i Comuni e novità sulle istruttorie

Con l’articolo 2 viene istituito un fondo per gestire eventi imprevedibili connessi all’ambiente e al clima che non rientrano nelle emergenze previste dal Codice della protezione civile. La dotazione è di 11 milioni di euro annui dal 2027 e serve a sostenere investimenti dei Comuni relativi, tra gli altri, a crisi del ciclo dei rifiuti, deterioramento ecologico e conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il contributo massimo previsto è di 1 milione di euro per singolo evento. Le modalità per presentare le istanze e i criteri di selezione dovranno essere stabiliti con un decreto attuativo da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. I beneficiari diretti sono i Comuni, non le imprese o i cittadini che intendano presentare una richiesta autonoma al fondo.

Il decreto contiene anche interventi sulle valutazioni e autorizzazioni ambientali, con modifiche alla disciplina delle istruttorie tecniche, e destina 500.000 euro per il 2027 al rafforzamento delle attività ministeriali legate ai profili sanitari del rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali. Per l’assistenza tecnico-specialistica ai commissari negli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è introdotta inoltre una previsione di imputazione ai quadri economici, entro il 2% del finanziamento assegnato secondo le condizioni previste dall’articolo 3.

Per imprese e professionisti questi interventi possono incidere indirettamente sui procedimenti e sulle opportunità di lavoro nei progetti pubblici. Non autorizzano tuttavia a presumere nuove procedure di finanziamento aperte immediatamente: quando sono richiesti decreti attuativi o atti amministrativi, è necessario attendere la loro pubblicazione ufficiale.

Cosa verificare subito e dove leggere il decreto ufficiale

Le novità hanno un impatto diverso a seconda dell’attività svolta. Un’impresa edile dovrebbe prima esaminare le condizioni per il riutilizzo in sito e le tipologie di rifiuti interessate dalle nuove soglie, senza rinunciare alla documentazione tecnica. Un gestore di impianti che intenda usare CSS-combustibile deve controllare autorizzazioni esistenti, limiti di emissione e comunicazioni preventive. Un produttore di bottiglie deve verificare la propria posizione rispetto ai dati da comunicare annualmente. Per le bonifiche occorre distinguere gli adempimenti privati dai termini assegnati alle amministrazioni.

Il decreto-legge n. 177/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il testo integrale ufficiale, suddiviso per articoli consente di esaminare il perimetro preciso di ciascuna disposizione. Per i progetti più delicati è necessario anche leggere il Testo unico ambientale nelle disposizioni modificate e verificare gli eventuali atti attuativi.

Attenzione alla conversione: le disposizioni sono in vigore ma il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il termine costituzionale di 60 giorni, e il Parlamento può introdurre modifiche. È quindi opportuno controllare la versione vigente della normativa prima di assumere decisioni su cantieri, rifiuti e autorizzazioni ambientali.

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