Enti locali deficitari: entro il 30 novembre 2026 devono trasmettere la certificazione sulla copertura dei costi dei servizi riferita all’esercizio 2024. Il decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2026, pubblicato sul portale Finanza locale il 13 ottobre e annunciato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, approva i modelli per dimostrare la copertura dei servizi a domanda individuale, del servizio rifiuti urbani e dell’acquedotto. La trasmissione avviene per via telematica e richiede le firme digitali del segretario comunale, del responsabile finanziario e dell’organo di revisione.
La scadenza interessa gli enti strutturalmente deficitari e quelli equiparati dalla normativa, compresi gli enti in dissesto o in piano di riequilibrio nei casi previsti. Non è un nuovo adempimento per tutti i contribuenti, né una domanda di finanziamento presentabile da un’impresa privata. Per segretari comunali, ragionerie e revisori, la priorità è verificare se l’ente sia obbligato e predisporre i dati contabili del 2024 entro la data fissata.
Certificazione servizi 2024: scadenza 30 novembre 2026
La fonte primaria è il decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2026, pubblicato nell’archivio ufficiale Finanza locale con il relativo modello di certificazione. Il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, codice 26A05427, dà notizia della disponibilità dei documenti.
Il decreto riguarda l’anno contabile 2024, anche se il termine di invio cade nel 2026. Le due date non devono essere confuse: i dati da dichiarare provengono dall’esercizio 2024, mentre il 30 novembre 2026 rappresenta la scadenza procedurale per trasmettere la certificazione.
L’articolo 2 stabilisce che i certificati debbano essere trasmessi telematicamente entro il 30 novembre 2026, anche quando contengano valori parzialmente o totalmente negativi. Il medesimo articolo richiede la sottoscrizione mediante firma digitale di tre figure: segretario comunale, responsabile del servizio finanziario e organo di revisione economico-finanziaria.
| Elemento | Dato ufficiale |
|---|---|
| Scadenza | 30 novembre 2026 |
| Esercizio oggetto della certificazione | 2024 |
| Decreto e data | Ministero dell’Interno, 30 giugno 2026 |
| Comunicato in Gazzetta | 16 ottobre 2026 |
| Modalità | Invio telematico tramite gli strumenti del portale Finanza locale |
| Firme digitali | Segretario, responsabile finanziario e revisione economico-finanziaria |
| Servizi verificati | Domanda individuale, rifiuti, acquedotto |
La pubblicazione in Gazzetta non prova che una singola amministrazione abbia già inviato correttamente la certificazione. Ogni ente soggetto all’obbligo deve verificare l’acquisizione telematica dell’adempimento attraverso la propria procedura informatica e conservarne la documentazione.
La scadenza è di interesse anche per gli studi che svolgono incarichi di revisione degli enti locali. Il professionista non dovrebbe considerare sufficiente la predisposizione del prospetto: occorrono la validazione dei valori, le firme richieste e la trasmissione finale.
Quali Comuni ed enti sono obbligati
L’articolo 1 del decreto approva i modelli per Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’articolo 242 del TUEL, decreto legislativo 267/2000. Questa condizione viene accertata attraverso una tabella di parametri obiettivi allegata ai documenti di bilancio, non semplicemente in base alla presenza di un debito.
Nel decreto si chiarisce che, per la determinazione della condizione rilevante ai fini dell’adempimento sull’esercizio 2024, viene considerato il rendiconto del 2022, ossia il penultimo esercizio precedente quello di riferimento, con applicazione dei parametri definiti nel decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.
Oltre agli enti formalmente strutturalmente deficitari, la disciplina interessa quelli che rientrano nelle condizioni equiparate ai sensi dell’articolo 243 del TUEL. Tra queste figurano, secondo le condizioni previste dalla norma, enti che non hanno deliberato nei termini il rendiconto o non lo hanno trasmesso alla BDAP; enti che hanno dichiarato il dissesto; enti sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Per chi si trova in queste situazioni la durata dell’assoggettamento ai controlli non è sempre identica. Il decreto precisa che gli enti in dissesto sono soggetti all’adempimento per il periodo di risanamento previsto e gli enti in riequilibrio per la durata del piano, mentre per le situazioni collegate all’omissione del rendiconto rileva la permanenza della condizione alla data stabilita.
Non è quindi prudente concludere che tutti i Comuni italiani debbano inviare il certificato, né che basti superare temporaneamente una voce di spesa per essere automaticamente classificati come deficitari. La verifica deve essere effettuata sulla situazione amministrativo-contabile specifica dell’ente e sulle disposizioni del TUEL.
Per l’amministrazione che non è certa della propria posizione, il controllo va effettuato sul rendiconto pertinente, sulle tabelle dei parametri di deficitarietà, sulla presenza di un eventuale dissesto o piano di riequilibrio e sull’eventuale mancato rispetto degli adempimenti di approvazione e trasmissione del rendiconto.
Quali costi dei servizi vanno certificati
La certificazione riguarda tre gruppi di servizi: i servizi pubblici a domanda individuale; la gestione dei rifiuti urbani; il servizio di acquedotto. La norma di riferimento è l’articolo 243 del TUEL, che disciplina i controlli centrali sul grado di copertura dei costi degli enti interessati.
Per i servizi a domanda individuale il livello minimo di copertura previsto dall’articolo 243, comma 2, lettera a), è del 36%, considerando proventi tariffari e contributi finalizzati. La normativa esclude dal relativo calcolo i costi di gestione degli asili nido, circostanza importante per evitare di usare una base di costo non conforme.
Per il servizio di acquedotto l’articolo 243 prevede che la relativa tariffa copra almeno l’80% del costo complessivo di gestione. Per i rifiuti urbani il livello è quello richiesto dalla legislazione vigente in materia: è scorretto ricavare dal decreto una percentuale universale alternativa a quella prescritta dalle regole del settore.
| Servizio | Copertura da verificare |
|---|---|
| Servizi a domanda individuale | Almeno 36%, con esclusione dei costi degli asili nido dal controllo |
| Acquedotto | Almeno 80% del costo complessivo di gestione |
| Rifiuti urbani | Livello stabilito dalla normativa di settore vigente |
Per interpretare le percentuali va considerato che la copertura è un rapporto tra entrate tariffarie e contributi rilevanti e costi di gestione individuati secondo i criteri della normativa. Non è il medesimo rapporto che un’impresa privata utilizza per calcolare il proprio margine operativo e non rappresenta una quota di tasse comunali da richiedere direttamente ai residenti.
Il TUEL richiede che per le tipologie pertinenti nei costi vengano considerati anche componenti come oneri diretti e indiretti del personale, spese di acquisto di beni e servizi e quote di ammortamento, secondo le disposizioni applicabili. La compilazione del certificato deve seguire le istruzioni ufficiali, evitando selezioni arbitrarie delle sole voci più facilmente documentabili.
La soglia del 36% non significa che ogni mensa comunale, impianto sportivo o altro servizio debba avere necessariamente la stessa identica copertura singolarmente: la normativa definisce un controllo sul costo complessivo dei servizi a domanda individuale, con le regole di aggregazione previste dal prospetto e dalle disposizioni vigenti.
Le questioni relative alla determinazione o alla riscossione dei tributi comunali rimangono un ambito diverso: la nostra guida ai tributi locali 2026 analizza il regime amministrativo delle entrate, mentre questa news riguarda la certificazione ministeriale della copertura di determinati servizi per enti soggetti a controlli centrali.
Invio telematico, tre firme digitali e controlli
Le istruzioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto richiedono una compilazione informatica dei modelli ufficiali disponibili nell’area «Area certificati» del portale Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. I dati finanziari devono essere indicati in euro con due cifre decimali, adottando il criterio di arrotondamento della terza cifra decimale specificato nel decreto.
Il documento deve risultare sottoscritto digitalmente dal segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. È quindi necessario coordinare per tempo le tre figure, specialmente se la revisione richiede l’esame della documentazione di base o degli importi dichiarati.
L’articolo 3 ammette certificazioni anche parzialmente o totalmente negative per Province, Città metropolitane e Comunità montane che ordinariamente non gestiscono servizi di rifiuti o acquedotto. La previsione evita che l’assenza ordinaria di una specifica funzione venga trattata automaticamente come un’anomalia da correggere inventando valori di costo o entrata.
Per un adempimento ordinato conviene verificare in anticipo la presenza del modello corretto per l’esercizio 2024, la coerenza con i rendiconti, le tre firme digitali, la trasmissione telematica e la disponibilità della ricevuta di acquisizione. È una checklist operativa suggerita, non un elenco di ulteriori obblighi creati dal decreto oltre quelli espressamente previsti.
L’articolo 4 stabilisce che le certificazioni acquisite telematicamente siano rese disponibili alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ciascuna per il proprio ambito, ai fini del controllo e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. La pubblicazione del modello quindi non esaurisce il procedimento: è la certificazione effettivamente acquisita a consentire il controllo della posizione dell’ente.
In presenza di ritardi, dati incongruenti o livelli di copertura insufficienti, è importante non dedurre automaticamente da un solo valore numerico quale sanzione sia dovuta: occorre applicare le disposizioni del TUEL, verificare l’ente e accertare le condizioni effettive. In particolare, la mancata certificazione non equivale all’immediato fallimento del Comune e non determina automaticamente l’interruzione dei servizi pubblici.
Domande frequenti sulla certificazione del 30 novembre
Qual è la scadenza per la certificazione dei servizi 2024?
Il 30 novembre 2026, secondo l’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2026. I dati sono quelli dell’esercizio finanziario 2024 e devono essere trasmessi telematicamente con le firme richieste.
Devono inviarla tutti i Comuni?
No. Il provvedimento riguarda gli enti strutturalmente deficitari e quelli equiparati dalla normativa, compresi enti in dissesto o in piano di riequilibrio finanziario e specifiche situazioni relative ai rendiconti.
Qual è il livello minimo di copertura dei servizi?
Per i servizi a domanda individuale il TUEL prevede almeno il 36%, escludendo i costi degli asili nido; per l’acquedotto almeno l’80%; per i rifiuti urbani il livello previsto dalla legislazione vigente.
Chi deve firmare la certificazione?
La certificazione telematica richiede la firma digitale del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria, secondo il decreto.
Per la documentazione ufficiale occorre consultare il decreto del 30 giugno 2026 e il modello di certificazione 2024 su Finanza locale, il comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026 e l’articolo 243 del TUEL. Prima dell’invio è essenziale utilizzare il modello specifico per l’esercizio 2024 e le istruzioni ministeriali, senza riutilizzare per errore una certificazione di annualità precedenti.
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Caterina
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