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Eredità senza conguaglio con imposta agevolata

Home > News > Eredità senza conguaglio con imposta agevolata

Quando si procede con una divisione ereditaria senza conguagli, l’imposta di registro può essere applicata con aliquota agevolata all’1%. Questa agevolazione fiscale rappresenta un importante vantaggio per gli eredi, riducendo significativamente i costi legati alla registrazione dell’atto.

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Argomenti del post

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  • Cosa si intende per divisione ereditaria senza conguaglio
  • Aliquota agevolata dell’1%: quando si applica
  • Come avviene il calcolo dell’imposta di registro
  • Esempio di applicazione dell’Imposta agevolata
  • Divisione ereditaria senza conguaglio: chiarimenti dell’agenzia delle entrate
  • Conclusione

Cosa si intende per divisione ereditaria senza conguaglio

La divisione ereditaria si verifica quando gli eredi suddividono tra loro il patrimonio del defunto in base alle quote di spettanza. Nel caso in cui ciascun erede riceva beni di valore corrispondente alla propria quota ereditaria senza necessità di compensazioni economiche (conguagli), si configura una divisione senza conguaglio.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto da un notaio, ha confermato che, nel caso di divisione ereditaria senza conguaglio, l’imposta di registro è applicabile nella misura dell’1%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Aliquota agevolata dell’1%: quando si applica

L’imposta di registro agevolata all’1% si applica esclusivamente quando la divisione ereditaria avviene senza conguaglio tra gli eredi. Questo significa che nessun erede deve versare somme di denaro per compensare eventuali squilibri nel valore dei beni ricevuti.

Se invece un erede riceve una quota di valore superiore rispetto a quella spettante e corrisponde un conguaglio agli altri coeredi, la parte eccedente viene considerata una compravendita e l’imposta di registro viene applicata con l’aliquota ordinaria del 9%.

L’Agenzia delle Entrate richiama, a tal proposito, la sentenza n. 7606/2018 della Corte di Cassazione, che ha ribadito che, in caso di scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di beni e versamento di conguagli, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non quella degli atti traslativi.

Come avviene il calcolo dell’imposta di registro

Per determinare l’imposta di registro agevolata si applica l’1% sul valore complessivo netto dei beni assegnati. L’imposta non può comunque essere inferiore alla misura fissa prevista dalla normativa vigente.

Oltre all’imposta di registro, in sede di registrazione della divisione ereditaria possono essere dovuti:

  • imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna
  • eventuali diritti e spese di trascrizione, se applicabili

Esempio di applicazione dell’Imposta agevolata

Supponiamo che un patrimonio ereditario composto da immobili e denaro venga suddiviso tra due eredi con quote del 50% ciascuno. Se il valore totale dell’eredità è pari a 300.000 euro e gli eredi ricevono beni di pari valore senza compensazioni in denaro, l’imposta di registro sarà pari a:

300.000 x 1% = 3.000 euro

Se invece un erede riceve beni per 180.000 euro e l’altro per 120.000 euro, con un conguaglio di 30.000 euro, sull’importo eccedente si applicherà l’aliquota ordinaria del 9%.

Divisione ereditaria senza conguaglio: chiarimenti dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta all’interpello, ha chiarito che lo scioglimento della comunione ereditaria comporta l’attribuzione a ciascun erede della titolarità esclusiva su una parte del patrimonio comune, senza alterare la proporzione delle quote ereditarie.

Un caso concreto analizzato dall’Agenzia riguarda la divisione di un patrimonio tra tre eredi, con attribuzione di:

  • piena proprietà di un terreno alla prima figlia
  • diritto di nuda proprietà di un immobile abitativo e relativa pertinenza alla seconda figlia
  • diritto di usufrutto vitalizio dell’immobile al padre e marito della defunta

Poiché i valori rispettano le quote ereditarie previste dalla successione, l’atto di divisione non genera conguagli e beneficia dell’imposta di registro ridotta all’1%.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 34 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR), che stabilisce che, per beneficiare dell’agevolazione, il valore attribuito ai singoli eredi deve essere coerente con la quota ereditaria spettante.

Conclusione

L’imposta di registro all’1% rappresenta un’importante agevolazione per le divisioni ereditarie senza conguaglio, consentendo agli eredi di ridurre i costi fiscali. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alla corretta attribuzione dei beni per evitare l’applicazione di aliquote più elevate. Per garantire il rispetto della normativa e ottimizzare il carico fiscale, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in diritto successorio e fiscale.

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