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Esterometro forfettari obblighi scadenze e sanzioni

L’esterometro è l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia o ricevute da soggetti esteri, sia UE che extra-UE.

Introdotto inizialmente con una cadenza trimestrale, oggi è stato integrato nel sistema della fatturazione elettronica, prevedendo l’invio per singola operazione tramite Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato XML.

Argomenti del post

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  • Esterometro obbligatorio anche per i forfettari
  • Operazioni da comunicare
  • Modalità di trasmissione dell’esterometro
  • Casi pratici e compilazione
  • Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione
  • Conclusioni

Esterometro obbligatorio anche per i forfettari

L’obbligo di trasmissione dell’esterometro per i soggetti in regime forfettario è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’obbligo si applica anche ai soggetti:

  • in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014)
  • nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)
  • che applicano il regime 398/1991.

Le tempistiche di entrata in vigore sono:

  • dal 1° luglio 2022 per chi nel 2021 ha superato i 25.000 euro di compensi o ricavi
  • dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri soggetti interessati

Operazioni da comunicare

I soggetti in regime forfettario devono trasmettere i dati relativi a tutte le operazioni attive e passive verso o da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, comprese quelle effettuate nei confronti di privati esteri, se documentate tramite fattura.

Sono invece escluse dalla comunicazione le operazioni:

  • documentate con bolletta doganale
  • per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SdI
  • non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, di importo non superiore a 5.000 euro, per singola operazione (ai sensi degli artt. 7–7-octies del DPR 633/72)

Modalità di trasmissione dell’esterometro

A partire dal 1° luglio 2022, la comunicazione non avviene più con invio periodico (trimestrale), ma tramite fattura elettronica o documento integrativo/autofattura elettronica, a seconda dei casi, utilizzando uno dei seguenti tipi documento:

Tipo di operazioneTipo di documentoScadenza di invio
Cessione di beni o prestazioni di servizi a clienti esteriTD01Entro 12 giorni o 15 del mese successivo (fatturazione differita)
Acquisto di servizi da soggetti esteri (UE o extra-UE)TD17Entro il 15 del mese successivo
Acquisto di beni da soggetti UETD18Entro il 15 del mese successivo
Acquisto di beni da soggetti extra-UETD19Entro il 15 del mese successivo

I file vanno predisposti in formato XML, conformi alle specifiche tecniche versione 1.7, e trasmessi al Sistema di Interscambio, che ne verifica la correttezza formale.

Casi pratici e compilazione

Ecco alcuni esempi frequenti per i contribuenti in regime forfettario:

  • prestazione di servizi verso soggetto estero: emissione fattura elettronica TD01 con codice destinatario “XXXXXXX” e natura operazione “N2.1”
  • acquisto di un servizio pubblicitario da una piattaforma americana: compilazione e invio di un TD17 entro il 15 del mese successivo
  • acquisto di beni da un fornitore tedesco: invio di documento TD18

Per le prestazioni “generiche” ricevute da soggetti esteri, il forfettario è tenuto all’integrazione o autofatturazione, con trasmissione del documento TD17, che sostituisce anche l’obbligo di conservazione analogica del documento integrato.

Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione

Il mancato o tardivo invio dell’esterometro comporta una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 400 euro mensili.

È prevista una riduzione del 50% (a 1 euro per documento, fino a 200 euro mensili) se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

Conclusioni

L’obbligo di esterometro rappresenta un adempimento ormai generalizzato, che coinvolge anche i contribuenti in regime forfettario. È importante comprendere correttamente:

  • quando va trasmesso
  • con quali modalità
  • quali documenti elettronici utilizzare
  • quali operazioni sono escluse

Una gestione non corretta dell’adempimento può portare a sanzioni anche significative. Il nostro Studio offre supporto completo per la gestione della fatturazione elettronica, dell’esterometro e degli adempimenti IVA anche nel regime forfettario.

Hai dubbi su come trasmettere l’esterometro o sulla corretta compilazione dei documenti TD? Contattaci: possiamo affiancarti passo dopo passo.

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