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Fatture estero nel regime forfettario: UE, extra-UE, IVA e SdI

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Fatture estero nel regime forfettario: UE, extra-UE, IVA e SdI

Chi opera in regime forfettario può lavorare normalmente con clienti e fornitori esteri, ma le fatture con l’estero richiedono più attenzione rispetto alle operazioni nazionali. Il fatto di non applicare normalmente l’IVA in fattura non elimina infatti le regole sulla territorialità IVA, il VIES, gli acquisti intracomunitari, il reverse charge e gli obblighi di trasmissione tramite Sistema di Interscambio.

La regola fondamentale è questa: prima si stabilisce che tipo di operazione si sta effettuando e dove è territorialmente rilevante; solo dopo si applicano le regole del regime forfettario. Cliente UE, cliente extra-UE, acquisto di software, acquisto di merce e importazione doganale non possono essere gestiti con la stessa formula.

Argomenti del post

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  • Il forfettario può fatturare clienti esteri?
  • Fattura a cliente UE: servizi B2B
  • Fattura a cliente extra-UE
  • Fattura elettronica al cliente estero e codice XXXXXXX
  • Quando il forfettario compra servizi dall’estero: TD17 e IVA
  • Acquisti di beni UE: soglia 10.000 euro e TD18
  • TD19, importazioni e acquisti di beni extra-UE
  • Bollo sulle fatture estere del forfettario
  • Scadenze, IVA da versare e documenti da conservare
  • Esempi pratici
  • Fonti e domande frequenti
  • Il forfettario può fatturare senza IVA a un cliente estero?
  • Serve il VIES per fatturare un cliente UE?
  • Il forfettario paga IVA sui servizi acquistati all’estero?
  • Il limite di 10.000 euro vale per i servizi UE?
  • TD17, TD18 e TD19 sono fatture da inviare al fornitore?
  • Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

Il forfettario può fatturare clienti esteri?

Sì. Non esiste un divieto generale di lavorare con clienti UE o extra-UE. Il regime forfettario resta applicabile se il contribuente possiede i requisiti previsti dalla legge 190/2014, indipendentemente dal fatto che una parte dei clienti sia stabilita all’estero.

Le operazioni estere, però, possono generare adempimenti che non si incontrano in una normale fattura italiana: verifica VIES, regole dell’articolo 7-ter DPR 633/1972, Intrastat quando dovuto, documenti TD17-TD18-TD19 per gli acquisti e gestione doganale per le importazioni.

Per la mappa generale di clienti e fornitori stranieri consulta anche la guida sulla fattura estero. Qui ci concentriamo esclusivamente sulle conseguenze del regime forfettario.

Fattura a cliente UE: servizi B2B

Per i servizi generici B2B resi a un soggetto passivo stabilito in un altro Paese UE, la regola generale dell’articolo 7-ter localizza la prestazione nel Paese del committente. Il professionista italiano non applica quindi l’IVA italiana per ragioni di territorialità, non semplicemente perché è forfettario.

È opportuno verificare la validità della Partita IVA del cliente nel sistema VIES e conservare l’esito del controllo. Il contribuente italiano deve inoltre essere abilitato alle operazioni intracomunitarie quando l’operazione lo richiede. Le guide su iscrizione VIES e verifica della Partita IVA estera spiegano la procedura.

Non tutti i servizi seguono però la regola B2B generale: immobili, eventi, trasporti, ristorazione e altre categorie possono avere criteri specifici. La guida sulla territorialità IVA nel regime forfettario approfondisce questi casi.

Fattura a cliente extra-UE

Per un servizio generico B2B reso a un cliente soggetto passivo stabilito fuori dall’UE, l’operazione è normalmente territorialmente rilevante nel Paese del committente e non in Italia. Anche in questo caso la ragione fiscale va distinta dalla franchigia del regime forfettario.

Non esiste un VIES mondiale: per dimostrare lo status del cliente extra-UE si possono utilizzare numero fiscale locale, visure o registri pubblici, contratto, certificazioni e altri elementi coerenti. La documentazione deve permettere di dimostrare perché il cliente è stato trattato come soggetto passivo.

Per le vendite di beni extra-UE, invece, bisogna valutare la disciplina delle esportazioni e la prova dell’uscita dei beni dal territorio doganale. Non va utilizzata automaticamente la stessa dicitura prevista per i servizi.

Fattura elettronica al cliente estero e codice XXXXXXX

Il forfettario è soggetto alle regole di fatturazione elettronica previste per il proprio caso. Per comunicare una fattura attiva verso un soggetto estero attraverso SdI, quando il destinatario non dispone di un canale italiano, si utilizza normalmente il codice destinatario XXXXXXX, compilando correttamente codice Paese e identificativo fiscale estero.

Il file inviato allo SdI assolve gli obblighi italiani di trasmissione dei dati, ma il cliente estero deve ricevere una copia della fattura con modalità per lui utilizzabili. Per la compilazione del campo consulta la guida sul codice destinatario SdI.

La Natura IVA e la dicitura dipendono dal motivo per cui l’imposta italiana non è applicata. Non è corretto usare sempre la stessa formula del forfettario quando la prestazione è fuori campo territoriale. Per le fatture nazionali e per i campi tipici del regime resta utile la guida alla dicitura fattura forfettaria.

Quando il forfettario compra servizi dall’estero: TD17 e IVA

Gli acquisti dall’estero sono il punto in cui molti forfettari commettono errori. Se un servizio ricevuto da un fornitore UE o extra-UE è territorialmente rilevante in Italia e il committente italiano è debitore dell’imposta, il forfettario deve assolvere l’IVA tramite reverse charge.

Il documento elettronico utilizzato è normalmente il TD17. Con fornitore UE il TD17 ha funzione di integrazione della fattura; con fornitore extra-UE assume normalmente funzione di autofattura.

La conseguenza economica è importante: il forfettario versa l’IVA ma non la detrae. Se acquista un servizio da 1.000 euro al quale si applica IVA italiana del 22%, i 220 euro di imposta rappresentano un costo aggiuntivo. Per questo software, advertising, consulenze e piattaforme estere vanno confrontati considerando il costo fiscale completo.

Acquisti di beni UE: soglia 10.000 euro e TD18

Per gli acquisti intracomunitari di beni il regime forfettario segue una disciplina specifica. Assume rilievo la soglia annua di 10.000 euro prevista dal DL 331/1993, oltre all’eventuale opzione per l’applicazione dell’IVA italiana anche sotto soglia.

Quando l’acquisto è qualificato come intracomunitario imponibile in Italia, il forfettario integra la fattura del fornitore UE e utilizza il TD18. L’IVA assolta non è normalmente detraibile.

La soglia di 10.000 euro non riguarda gli acquisti di servizi: è quindi sbagliato applicarla a software, consulenze o pubblicità acquistati da fornitori UE. Per il quadro completo consulta la guida su cessioni e acquisti intracomunitari.

TD19, importazioni e acquisti di beni extra-UE

Non tutti gli acquisti di beni da un soggetto estero sono TD18. Se i beni sono già in Italia e il cessionario italiano è debitore dell’IVA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, può essere necessario il TD19.

Le importazioni extra-UE sono ancora diverse: i beni entrano nel territorio doganale dell’Unione e l’IVA può essere assolta in dogana. La bolletta doganale non va confusa con TD19. La guida su importazione di beni nel regime forfettario spiega IVA, dogana e differenza tra acquisto UE ed extra-UE.

Bollo sulle fatture estere del forfettario

Il bollo di 2 euro sulle fatture superiori a 77,47 euro non va applicato automaticamente a ogni fattura estera senza IVA. Bisogna verificare perché l’IVA non è applicata e se l’operazione rientra in un’ipotesi soggetta o esclusa dal bollo.

Le normali fatture del forfettario possono essere soggette a bollo quando ricorrono i presupposti. I documenti tecnici TD17, TD18 e TD19 seguono una regola diversa: l’Agenzia delle Entrate li esclude dal calcolo automatico del bollo elettronico.

Scadenze, IVA da versare e documenti da conservare

Per le operazioni passive con soggetti non stabiliti, i dati vengono trasmessi tramite SdI secondo i termini delle operazioni transfrontaliere, generalmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione, a seconda del caso.

Quando il forfettario risulta debitore dell’IVA, il comma 60 della legge 190/2014 prevede il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento va quindi coordinato con la corretta predisposizione dell’integrazione o autofattura.

  • Conserva la fattura del cliente o fornitore estero.
  • Conserva file XML e ricevute SdI.
  • Archivia la verifica VIES quando rilevante.
  • Conserva TD17, TD18 o TD19 collegandolo al documento originario.
  • Conserva bolletta doganale e prova dell’uscita/entrata dei beni quando necessarie.
  • Documenta il versamento dell’IVA dovuta.

Esempi pratici

Web designer forfettario con cliente tedesco. Se il cliente è un’impresa soggetto passivo e il servizio è generico B2B, si verifica il VIES e si applica la territorialità nel Paese del committente. La fattura non addebita IVA italiana per la regola territoriale.

Consulente forfettario che compra software irlandese. Se il servizio è territorialmente rilevante in Italia, integra con TD17, assolve l’IVA italiana e non la detrae.

Commerciante forfettario che acquista merce dalla Francia. Se l’acquisto è intracomunitario imponibile in Italia, usa TD18 e versa l’IVA senza detrazione; prima verifica la disciplina della soglia di 10.000 euro.

Attrezzatura importata dagli Stati Uniti. L’operazione è un’importazione doganale, non un TD18. IVA ed eventuali dazi sono gestiti in dogana e l’IVA resta normalmente indetraibile per il forfettario.

Fonti e domande frequenti

Per la compilazione tecnica dei documenti esteri il riferimento è la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate. Per il regime forfettario si applica la legge 190/2014; per territorialità e reverse charge il DPR 633/1972; per gli acquisti intracomunitari il DL 331/1993.

Il forfettario può fatturare senza IVA a un cliente estero?

Sì in molti casi, ma prima bisogna stabilire la territorialità dell’operazione. Non basta applicare automaticamente la regola della fattura forfettaria nazionale.

Serve il VIES per fatturare un cliente UE?

Per le operazioni intracomunitarie in cui il VIES è rilevante, il contribuente deve essere abilitato e verificare la posizione del cliente. Il tipo di operazione va comunque analizzato prima.

Il forfettario paga IVA sui servizi acquistati all’estero?

Quando il servizio è territorialmente rilevante in Italia e il committente è debitore d’imposta, sì: assolve l’IVA con reverse charge e normalmente non la detrae.

Il limite di 10.000 euro vale per i servizi UE?

No. La soglia riguarda la specifica disciplina degli acquisti intracomunitari di beni e non va trasferita agli acquisti di servizi.

TD17, TD18 e TD19 sono fatture da inviare al fornitore?

No. Sono documenti con cui il soggetto italiano gestisce integrazione/autofattura e trasmissione fiscale di specifiche operazioni passive. Il documento commerciale del fornitore resta separato.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Jaco dice

    24 Novembre 2017 alle 18:57

    Salve, sono un libero professionista, che svolge attività di compositore (Codice ATECO 900309) iscritto alla gestione separata con nuovo regime forfetario 2016 del 33%. I miei proventi derivano esclusivamente da sfruttamento del diritto d’autore e provengono dall’estero. Vorrei sapere se questa tipologia di reddito è esente a contribuzione INPS, come delineato dal messaggio n.19435 del 28 Novembre 2013, anche nel mio caso.

    • Staff dice

      30 Novembre 2017 alle 16:04

      Buonasera, a nostro parere i compensi che derivano dall’uso del diritto d’autore devono essere inquadrati nel RL tra i redditi diversi e relativo rigo. Come riporta il messaggio non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
      Cordiali saluti.

  2. Samantha dice

    9 Gennaio 2019 alle 16:26

    Salve, anche io sono una traduttrice e ho aperto da pochi giorni (2019) la mia partita iva in regime forfettario. Dal momento che anche i miei clienti sono principalmente aziende UE, vorrei sapere se quanto affermato in questo articolo è ancora da considerarsi valido (ovvero non dovrà essere apposta la dicitura “reverse charge” per le fatture UE). Infatti, ci sono opinioni discordanti al riguardo, sia tra i colleghi che su internet.
    In sintesi, vorrei sapere quali sono le diciture da inserire nelle fatture per prestazioni di servizi rivolti a committenti UE. Vi ringrazio molto!

    • Staff dice

      9 Gennaio 2019 alle 22:59

      Buonasera Samantha, riteniamo l’articolo ancora valido.
      Cordiali saluti

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