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Fondo minori 2026: ripartiti 250 milioni ai Comuni

Aggiornato il 25 Ottobre 2026

Fondo minori allontanati 2026: il Ministero dell’Interno ha approvato il riparto di 250 milioni di euro tra i Comuni che sostengono spese di assistenza per minori allontanati dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il decreto del 17 settembre 2026, annunciato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali il 12 ottobre e segnalato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, contiene una nota metodologica e il piano degli importi spettanti ai singoli enti.

La misura sostiene i bilanci comunali e i servizi sociali, non introduce un bonus da richiedere direttamente dai genitori o dalle famiglie. Possono accedere al riparto i Comuni che rispettano un parametro specifico: il rapporto tra le spese sostenute per dare attuazione ai provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale deve essere superiore al 3%. Per verificare la somma assegnata occorre consultare l’allegato B del decreto, senza dedurre gli importi dalla popolazione residente.

Fondo minori 2026: 250 milioni ai Comuni

Il comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 rende nota l’adozione del decreto interministeriale del 17 settembre 2026. L’atto disciplina il riparto del fondo destinato a concorrere alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati allontanati dalla famiglia.

La dotazione originaria era di 100 milioni di euro all’anno, istituita dalla legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 759, della legge n. 207/2024. La legge di bilancio 2026, con l’articolo 1, comma 673, della legge n. 199/2025, ha aggiunto 150 milioni di euro per la sola annualità 2026: la dotazione complessiva per quest’anno arriva così a 250 milioni.

Voce Importo
Dotazione ordinaria per il 2026 100 milioni €
Incremento disposto dalla legge di bilancio 2026 150 milioni €
Fondo complessivo oggetto del riparto 2026 250 milioni €

Il maggior stanziamento non deve essere confuso con 250 milioni aggiuntivi rispetto alla disponibilità iniziale: la somma comprende i 100 milioni ordinari e i 150 milioni integrativi. Allo stesso modo, l’aumento previsto per il 2026 non va automaticamente proiettato al 2027, per cui la normativa e i successivi provvedimenti finanziari devono essere verificati separatamente.

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nella pagina ufficiale del decreto, mette a disposizione il provvedimento, la nota metodologica 2026 e l’allegato B – Piano di riparto. Sono i documenti da utilizzare per controllare i criteri di calcolo e la quota assegnata a ciascun Comune.

Quali Comuni possono ricevere il contributo

Il finanziamento non è distribuito automaticamente a tutti i Comuni d’Italia e non viene assegnato in proporzione semplice al numero degli abitanti. L’articolo 1, comma 760, della legge 207/2024 stabilisce un criterio di ammissibilità collegato all’incidenza della spesa sociale per i provvedimenti del giudice minorile rispetto al fabbisogno standard monetario del settore sociale.

In particolare, il rapporto deve risultare superiore al 3%. La soglia non indica la percentuale di rimborso riconosciuta a ciascun ente: serve a individuare quali Comuni rientrino nel perimetro dei potenziali beneficiari. Per conoscere il contributo effettivo occorre poi applicare i criteri del riparto e consultare l’elenco allegato al decreto.

Il riferimento è il fabbisogno standard della funzione sociale, individuato per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, mediante specifiche determinazioni, per quelli della Sicilia e della Sardegna. La legge prevede inoltre che si tenga conto delle esigenze dei Comuni di minori dimensioni e dell’incidenza dei costi per i provvedimenti di allontanamento sul loro equilibrio finanziario.

La semplice presenza di una comunità educativa o di una struttura residenziale in un Comune non basta per attribuire automaticamente risorse a quell’ente. La misura riguarda la spesa sostenuta dall’amministrazione comunale per l’attuazione di provvedimenti giudiziari, nei termini e con i criteri definiti dalla normativa. Va quindi identificato l’ente che ha sostenuto l’onere e verificato come lo stesso è stato considerato nelle dichiarazioni e nella nota metodologica.

Un aspetto importante: l’atto di riparto non modifica il potere dell’autorità giudiziaria di disporre misure a tutela dei minori. Le decisioni di allontanamento e le valutazioni sulla protezione del bambino appartengono al relativo procedimento; il fondo interviene sul piano finanziario per aiutare le amministrazioni a sostenere le spese conseguenti.

Come vengono calcolati gli importi spettanti

Il procedimento parte dalle dichiarazioni telematiche trasmesse dai Comuni secondo le regole del decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2026, richiamato nell’atto di settembre. I dati comunicati riguardano le spese utili ai fini del riparto, non una richiesta individuale di contributo da parte delle famiglie.

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La legge consente al Ministero di utilizzare criteri di normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, correggendo d’ufficio eventuali dichiarazioni considerate anomale secondo i criteri metodologici applicabili. Questo meccanismo serve a rendere confrontabili i dati dichiarati dagli enti, che possono avere dimensioni, strutture di spesa e modalità di presa in carico differenti.

Il decreto del 17 settembre tiene conto delle dichiarazioni pervenute e dei criteri esposti nell’allegato A. Nel procedimento sono state recepite anche rettifiche relative a errori materiali segnalati dai Comuni di Tavernole sul Mella, in provincia di Brescia, e Marzano di Nola, in provincia di Avellino. Il dato mostra perché sia necessario consultare la versione definitiva del piano invece di utilizzare bozze o calcoli precedenti all’intesa istituzionale.

Il quadro legislativo prevede che, se il totale delle richieste ammissibili supera le risorse disponibili, il riparto avvenga in proporzione alle spese finanziabili degli enti rispetto al totale delle richieste considerate. Non è quindi corretto trattare la spesa dichiarata come un rimborso integrale già garantito. L’importo assegnato risulta dal piano di riparto approvato, non da una formula generica applicata senza conoscere il fabbisogno complessivo.

La Conferenza Stato-città ha sancito l’intesa sullo schema di decreto il 30 luglio 2026. Durante il confronto l’ANCI ha chiesto criteri capaci di distribuire più equamente i benefici dell’incremento delle risorse tra i Comuni, pur esprimendo parere favorevole all’intesa. La richiesta dell’associazione non va confusa con una modifica già introdotta nel decreto approvato: per il 2026 fanno fede i criteri dell’atto ministeriale e i suoi allegati.

Dove vedere quanto spetta al proprio Comune

Per verificare la ripartizione occorre aprire la pagina «Decreto 17 settembre 2026» sul portale della Finanza locale e consultare l’allegato B 2026, identificato come piano di riparto. È il documento ufficiale da confrontare con la denominazione e il codice dell’ente interessato.

La nota metodologica, allegato A, è necessaria per comprendere come siano stati trattati i dati di spesa e i fabbisogni standard. Il solo elenco degli importi permette di conoscere la cifra assegnata, ma non spiega sempre le ragioni per cui due Comuni di popolazione simile possono ricevere finanziamenti differenti.

Un controllo contabile ordinato dovrebbe verificare che la somma indicata nel piano corrisponda alla documentazione dell’ente, distinguendo l’assegnazione prevista dall’atto di riparto dall’effettiva disponibilità di cassa e dagli eventuali passaggi di erogazione. La pubblicazione del decreto e la registrazione alla Corte dei conti non dimostrano, da sole, che tutti gli importi siano già stati materialmente incassati dai Comuni.

Per un ente locale è utile controllare anche le comunicazioni del Dipartimento sulle modalità dei trasferimenti e gli eventuali adempimenti amministrativi successivi. Non bisogna presumere che l’avviso del 16 ottobre abbia riaperto la fase di dichiarazione dei costi: quella fase era disciplinata dal decreto del 31 marzo 2026 e dalle sue istruzioni.

Per i residenti il dato è informativo sulla capacità di sostenere i servizi, ma non è sufficiente per determinare la spettanza di una prestazione individuale. Una famiglia che necessiti di informazioni sulle misure di tutela, assistenza o sostegno deve rivolgersi ai servizi territoriali competenti e fare riferimento alle valutazioni previste nei singoli procedimenti.

Effetti su famiglie, servizi sociali e terzo settore

Il fondo ha un effetto principalmente pubblico e finanziario. Contribuisce alle spese affrontate dai Comuni in relazione all’assistenza richiesta da provvedimenti di allontanamento della casa familiare. Non disciplina direttamente l’affidamento, la permanenza in comunità, i rapporti personali o altri aspetti delle decisioni giudiziarie, che restano soggetti alla normativa di tutela minorile.

Per le famiglie, quindi, non nasce una domanda individuale per ottenere una quota dei 250 milioni. Per gli operatori sociali e gli enti del terzo settore che svolgono servizi sulla base di convenzioni o contratti, l’esistenza del fondo non comporta automaticamente nuovi affidamenti, tariffe o condizioni contrattuali: questi dipendono dagli atti dei Comuni e dalle regole applicabili ai singoli rapporti.

Le attività di assistenza sociale svolte professionalmente hanno, inoltre, propri adempimenti di organizzazione e inquadramento economico. La guida RM sul codice ATECO 88.99.09 per altre attività di assistenza sociale non residenziale tratta una classificazione distinta dalla distribuzione dei trasferimenti statali ai Comuni. Allo stesso modo, i controlli sugli enti del terzo settore seguono regole proprie e non vengono sostituiti dal piano di riparto di questo fondo.

Per amministrazioni e soggetti coinvolti, la notizia rilevante è dunque la disponibilità di un piano ufficiale 2026 che individua l’assegnazione delle risorse secondo criteri oggettivi e dati dichiarati. La verifica va svolta a livello dell’ente beneficiario e non trasformata in promesse di contributi diretti o in stime di nuove prestazioni non autorizzate.

Il fondo è un bonus per genitori o affidatari?

No. La misura assegna risorse ai Comuni per concorrere alle spese di assistenza derivanti da specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Non prevede, con questo decreto, una domanda individuale da parte delle famiglie.

Tutti i Comuni ricevono una quota dei 250 milioni?

No. Il riparto riguarda gli enti che soddisfano il requisito dell’incidenza delle spese sui fabbisogni standard della funzione sociale superiore al 3%, con gli ulteriori criteri previsti dalla legge e dalla nota metodologica.

Quanto è stato aggiunto nel 2026?

150 milioni di euro si aggiungono ai 100 milioni ordinari, per una dotazione complessiva di 250 milioni nell’annualità 2026.

Dove si trova il piano con gli importi per Comune?

Nell’allegato B al decreto del 17 settembre 2026 sul sito ufficiale Finanza locale. L’allegato A illustra invece la metodologia utilizzata per il calcolo.

Le fonti di riferimento sono il comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, il comunicato aggiornato del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e il decreto con i relativi allegati, da consultare per qualsiasi verifica formale degli importi.

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