Cambiano le aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Il decreto interministeriale del 1° settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre, ridetermina il contributo ordinario e i contributi addizionali dovuti dai datori di lavoro del settore.
La novità principale è il contributo ordinario mensile dello 0,75% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti. Di questo 0,75%, due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Il decreto interviene inoltre sui contributi addizionali, fissandoli al 2,5% per alcune prestazioni integrative e al 3% per l’assegno di integrazione salariale riferito ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Dlgs n. 148/2015.
Quali imprese rientrano nel Fondo telecomunicazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni è stato istituito presso l’INPS con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Nel suo campo di applicazione rientrano le imprese che esercitano servizi di telecomunicazione, compresi servizi di telefonia fissa e mobile, trasmissione dati, contenuti digitali e multimediali, reti e servizi di networking.
Rientrano inoltre, secondo il decreto istitutivo, imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per operatori di telecomunicazione, imprese che sviluppano e implementano soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
La platea non va quindi identificata semplicemente con il codice ATECO di un’attività tecnica o con il fatto di lavorare “nel digitale”: occorre verificare se l’impresa rientra effettivamente nel campo di applicazione del Fondo.
Per attività tecniche connesse a reti, cablaggi e telecomunicazioni può essere utile distinguere anche il corretto inquadramento dell’attività. Su RM è disponibile la guida al codice ATECO 43.21.02 per cablaggi, reti e antenne, che però non sostituisce la verifica dell’assoggettamento al Fondo.
Contributo ordinario allo 0,75%: chi paga e su quale base
Per la generalità dei datori di lavoro rientranti nel Fondo, il nuovo contributo ordinario mensile è fissato allo 0,75%.
La base di calcolo è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Sono compresi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, mentre i dirigenti sono esclusi.
La ripartizione è espressamente stabilita dal decreto:
- 2/3 dello 0,75% restano a carico del datore di lavoro;
- 1/3 dello 0,75% è a carico del lavoratore.
In termini percentuali, la quota datoriale corrisponde quindi allo 0,50%, mentre quella trattenuta al lavoratore corrisponde allo 0,25% della retribuzione imponibile previdenziale.
Per esempio, su una retribuzione imponibile mensile di 2.000 euro, il contributo complessivo dello 0,75% è pari a 15 euro: 10 euro a carico del datore di lavoro e 5 euro a carico del lavoratore.
Si tratta di un contributo distinto dalle ordinarie contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute all’INPS. Per un quadro generale sulla logica dell’imponibile e delle aliquote previdenziali è disponibile anche la guida RM su come si calcolano i contributi INPS.
Contributo addizionale del 2,5%: quando si applica
Il decreto fissa al 2,5% il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per due tipologie di prestazioni finanziate dal Fondo.
La prima riguarda le prestazioni integrative riconosciute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo può integrare l’indennità prevista dalla legge fino a garantire, secondo la disciplina del decreto istitutivo, un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione utile ai fini del TFR calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi.
In questo caso il contributo addizionale del 2,5% viene calcolato sul differenziale tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza degli eventi considerati e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati.
La seconda ipotesi riguarda le prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di integrazione salariale erogati in costanza di rapporto di lavoro. Anche qui è previsto un contributo addizionale del 2,5%, calcolato sulla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Queste aliquote non si applicano quindi automaticamente ogni mese a tutti i datori di lavoro: scattano quando vengono utilizzate le specifiche prestazioni del Fondo alle quali sono collegate.
Contributo addizionale del 3% per l’assegno di integrazione salariale
Per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Dlgs n. 148/2015, il Fondo può erogare un assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Per questa prestazione, il decreto del 1° settembre 2026 fissa il contributo addizionale al 3%, interamente a carico del datore di lavoro.
La base imponibile è costituita dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
La misura serve a finanziare una prestazione che, per questi datori di lavoro, opera come regime sostitutivo rispetto alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e al Fondo di integrazione salariale, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del Fondo telecomunicazioni.
Anche in questo caso il 3% è un contributo addizionale legato all’utilizzo della prestazione e non va confuso con il contributo ordinario mensile dello 0,75%.
Quando decorrono le nuove aliquote
Il decreto stabilisce una decorrenza differita.
Le modifiche relative all’aliquota ordinaria si applicano dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto.
Poiché il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2026, in termini ordinari il quarto mese di paga successivo è febbraio 2027: novembre è il primo mese successivo, dicembre il secondo, gennaio il terzo e febbraio il quarto.
Per i contributi addizionali la regola è analoga: le nuove aliquote si applicano alle prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione e relative a periodi che decorrono dalla stessa data.
Per le imprese coinvolte, quindi, l’impatto operativo principale si sposta sul 2027 e richiede un aggiornamento tempestivo delle procedure paghe e delle configurazioni contributive.
Cosa deve controllare il datore di lavoro
Prima dell’entrata in vigore effettiva delle nuove aliquote, un datore di lavoro della filiera telecomunicazioni dovrebbe verificare almeno quattro elementi.
- Se l’impresa rientra effettivamente nel campo di applicazione del Fondo.
- Quali lavoratori a tempo indeterminato concorrono alla base imponibile del contributo ordinario.
- La corretta ripartizione dello 0,75% tra quota datoriale e quota lavoratore.
- Se e quando vengono utilizzate prestazioni che fanno scattare i contributi addizionali del 2,5% o del 3%.
È inoltre opportuno coordinare l’aggiornamento con il consulente paghe o con chi gestisce i flussi UniEmens, soprattutto in vista del primo mese di applicazione della nuova aliquota.
La modifica non cambia la finalità del Fondo: resta uno strumento destinato a finanziare formazione e riqualificazione, integrazioni al reddito in caso di cessazione del rapporto, integrazioni salariali, assegni straordinari e altri interventi previsti dalla disciplina del settore.
Perché le aliquote sono state modificate
Il decreto spiega che la modifica nasce da una proposta del Comitato amministratore del Fondo approvata con delibera n. 1 del 10 febbraio 2026.
L’obiettivo è garantire la copertura finanziaria delle prestazioni e il pareggio di bilancio del Fondo, in coerenza con l’obbligo previsto per i fondi di solidarietà bilaterali di non erogare prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie.
La revisione delle aliquote non è quindi un contributo “nuovo” in senso assoluto, ma una rimodulazione del finanziamento di un Fondo già esistente presso l’INPS.
Fonti ufficiali
Il riferimento principale è il decreto interministeriale del 1° settembre 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre.
Il Ministero del Lavoro rende inoltre disponibile la pagina ufficiale del Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni, con il decreto istitutivo del 2023 e i successivi aggiornamenti.
In sintesi: dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione, il Fondo telecomunicazioni sarà finanziato con un contributo ordinario dello 0,75%, mentre le prestazioni che richiedono contribuzione addizionale saranno soggette alle nuove aliquote del 2,5% o del 3%.
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