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Il regime dei minimi è compatibile con l’attività agricola

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Il regime dei minimi è compatibile con l’attività agricola

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  • Regime dei minimi ed attività agricola
  • Facciamo un esempio
  • Cosa ne pensa l‘Agenzia delle Entrate?
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Regime dei minimi ed attività agricola

E’ possibile adottare il regime dei minimi con un’attività agricola pregressa? Sì è possibile!
Infatti il regime agevolato consente anche di passare successivamente ad una professione del tutto diversa, come quella dell’avvocato, senza perdere questo regime fiscale agevolato .

Per prima cosa dobbiamo ricordare una condizione da rispettare.
Infatti il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in questione, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Soltanto così potrà adottare il regime semplificato.
Perciò, in teoria, aver esercitato nel triennio precedente un’attività agricola compromette l’accesso al regime fiscale di vantaggio.

Facciamo un esempio

Parliamo adesso di un caso pratico.
Vediamo il caso in cui il contribuente abbia cessato l’attività agricola per intraprendere la professione di avvocato.
E’ vero che il divieto di accedere al regime dei minimi vale per tutti i soggetti che hanno svolto nel triennio precedente un’altra attività.

Ma scatta soltanto se l’interessato ha conseguito redditi (di impresa o di lavoro autonomo) che rientrano nella categoria dei minimi.
L’esercizio di attività agricola, ai fini delle imposte dirette, rientra nei redditi fondiari e pertanto non è considerata attività di impresa.
Proprio per la suddetta ragione, l’avvocato che intraprende un’attività nel 2016, dopo aver svolto quella agricola nel 2015, è come se non avesse svolto alcuna attività imprenditoriale.

Cosa ne pensa l‘Agenzia delle Entrate?

La questione in linea generale è affrontata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012 che riprende un principio enunciato nella risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009.
L’incompatibilità con l’esercizio di altre attività, come ad esempio la partecipazione in società di persone, è motivata dal voler limitare che, redditi appartenenti alla stessa categoria, possano essere assoggettati a due diversi regimi di tassazione.
Tale principio conferma che il contrasto sussiste sulla base di redditi rientranti nel regime dei contribuenti minimi.
L’agricoltura svolta nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, ai fini del reddito di impresa è considerata una non attività.
Infine ti ricordiamo che la compatibilità del regime dei contribuenti minimi con l’esercizio dell’attività agricola è stato confermato anche da una specifica risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 marzo 2011.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. marcello dice

    24 Dicembre 2018 alle 00:37

    Buongiorno,
    sono architetto libero professionista iscritto a inarcassa e godo del regime dei minimi esente IVA (attività principale).
    Ho intrapreso da poco seconda attività con estensione p.iva in ambito agricolo.
    Posso evitare di separare la contabilità con estensione del regime agevolato, mantenendo numerazione progressiva fatture e vendere prodotto agricolo senza aliquota 4% inarcassa e senza IVA?
    In tal caso sarebbe sufficiente rispettare il limite cumulativo delle due attività sotto i 30.000 Euro?

    • Staff dice

      28 Dicembre 2018 alle 16:21

      Buongiorno Marcello, a nostro avviso è necessario comunque separare le due contabilità.
      Cordiali saluti

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