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Incarichi pubblici architetti

Home > Esperto risponde > Incarichi pubblici architetti

Una nostra lettrice Claudia di Verona ci chiede maggiori informazioni in merito a incarichi pubblici architetti.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Incarichi pubblici architetti

Buongiorno, sono Claudia di Verona. Sono iscritta all’ordine degli architetti e da un anno sono stata assunta a tempo indeterminato da un comune limitrofo a quello in cui vivo.
Per motivi familiari avrei la possibilità di svolgere un incarico professionale di ristrutturazione immobiliare.

Ho letto in internet pareri discordanti sulla legittimità di un architetto dipendente di un ente locale ad assumere incarichi privati.
Laddove potessi operare aprirei anche la posizione Iva e previdenziale. Pensate che sia legittimo assumere un incarico nella mia posizione?

Nel caso non sia possibile mi chiedo se potrei esercitare la libera professione in costanza di un impiego a tempo indeterminato in un’azienda privata.

Attendo una vostra cortese risposta

Claudia – Verona

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La nostra risposta a Claudia

Ciao Claudia, grazie per la tua domanda relativa a incarichi pubblici architetti.
La risposta è negativa ossia l’architetto iscritto all’albo con incarichi a tempo indeterminato in enti pubblici territoriali non può svolgere incarichi con privati.
L’architetto iscritto all’albo non può essere dipendente di enti locali Anche in riferimento al personale appartenente alle Amministrazione Comunali e Provinciali, nonché ai Consorzi fra i Comuni e le Province, il legislatore ha ritenuto di imporre il rispetto del dovere di esclusività.

Nel caso in cui un architetto abbia un incarico professionale di tecnico comunale o dipendente a tempo determinato presso un’amministrazione comunale, provinciale o regionale l’incompatibilità sembra assumere contorni più sfumati e si ritiene che non possa svolgere prestazioni professionali in favore di privati o altri enti che debbano poi essere soggette al controllo dell’amministrazione dalla quale il professionista ha ricevuto l’incarico.

Deontologia professionale non sembra mai consentire al medesimo professionista di svolgere una funzione di controllore (Tecnico Comunale ecc.) e di controllato (professionista
autore di un progetto).

L’incompatibilità di cui sopra non sembra essere rilevante soltanto sotto il profilo deontologico ma potrebbe risultare anche un comportamento penalmente perseguibile (art. 324 del C.P.).
Veniamo alla questione della compatibilità tra libera professione e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una azienda privata.

L’architetto è considerato dipendente quando la sua prestazione (a tempo pieno o a tempo parziale; di durata temporanea o continuativa) viene compensata non con fattura (come nelle prestazioni professionali), bensì a stipendio, con i relativi versamenti e adempimenti contributivi di assistenza e previdenza, da parte del datore di lavoro.

Uguale incompatibilità vige per gli impiegati dello Stato. L’art. 60 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato dispone testualmente che “L’impiegato non può esercitare alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare incarichi in società costituite a fini di lucro …

“Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza l’art. 60 non trova eccezioni neppure nella previsione dettata dal 2° comma dell’art. 61, il quale permette all’impiegato di “essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministero o del suo capo ufficio”.

Nel caso che il datore di lavoro sia un privato manca una norma esplicita che imponga il divieto, all’architetto dipendente a tempo pieno o parziale, di esercitare la libera professione per clienti esterni, come esiste per il dipendente pubblico. Occorre tuttavia invitare alla massima cautela coloro che hanno intenzione di aprire una posizione Iva in costanza di lavoro subordinato.

Si ricorda infatti che gli art. 2104 e 2105 del codice civile precludono al prestatore di lavoro qualsiasi attività che possa configurarsi in concorrenza con il datore di lavoro e che comunque possa in qualche modo compromettere la prestazione del lavoratore.

Un saluto

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