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IVASS antifrode RC auto: nuovi modelli e scadenza 31 maggio

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

Le compagnie che operano nella RC auto in Italia devono presentare ogni anno la relazione antifrode IVASS entro il 31 maggio, utilizzando il nuovo modello previsto dal Regolamento IVASS n. 59/2026. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026 ed entrato in vigore l’8 ottobre, definisce quattro prospetti numerici e un questionario per descrivere le attività svolte contro le frodi nelle polizze e nei sinistri.

Un comunicato IVASS pubblicato il 16 ottobre 2026 ha chiarito dove consultare gli allegati tecnici: sono disponibili sul sito dell’Autorità perché troppo corposi per la pubblicazione integrale in Gazzetta. La novità interessa direttamente le imprese assicuratrici abilitate alla RC auto, non introduce una nuova dichiarazione annuale a carico dei singoli automobilisti, agenti o broker.

Relazione antifrode IVASS: cosa cambia nel 2026

Il Regolamento IVASS n. 59 del 22 settembre 2026 sostituisce il modello precedente per la relazione annuale sulle attività di contrasto alle frodi assicurative. Il nuovo testo abroga il Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012 e il Provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013, aggiornando le informazioni richieste e le modalità di rappresentazione dei fenomeni fraudolenti.

L’obiettivo dichiarato dall’articolo 4 non è soltanto contare i sinistri sospetti: la relazione deve permettere di valutare l’efficacia di processi aziendali, sistemi informatici e persone nella prevenzione e nel contrasto delle frodi. Per questo, accanto ai dati quantitativi relativi ai sinistri, è previsto un questionario sull’organizzazione e sulle procedure interne.

Il riferimento normativo è l’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 1/2012, che richiede alle imprese una relazione annuale sulle misure antifrode. Non nasce quindi dal nuovo regolamento l’obbligo generale di effettuare controlli sulle frodi: cambia e si aggiorna il modo in cui le compagnie devono documentare e comunicare all’Autorità le attività svolte.

La pubblicazione del 16 ottobre aggiunge un dettaglio operativo importante: il testo principale si trova in Gazzetta, ma per compilare effettivamente prospetti e questionario occorre recuperare gli allegati ufficiali. La pagina IVASS del Regolamento 59/2026 raccoglie il provvedimento e i cinque allegati, consultabili separatamente.

Chi deve inviare la relazione antifrode

L’articolo 3 individua i soggetti obbligati: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia, sia in libera prestazione di servizi sia in regime di stabilimento, purché abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il riferimento è quindi il ramo RC auto. Non bisogna estendere automaticamente la relazione a ogni intermediario iscritto al RUI, a un consulente assicurativo indipendente o a tutte le imprese che commercializzano altre tipologie di polizze. Il regolamento distingue esplicitamente le imprese assicuratrici dagli intermediari che operano nella distribuzione.

Un broker che distribuisce polizze RC auto, per esempio, può essere coinvolto nei flussi informativi che l’impresa utilizza per verificare i contratti o ricostruire situazioni sospette, ma non diventa per questo il soggetto tenuto a inviare in proprio il modello annuale previsto dall’articolo 6. Per i requisiti professionali e l’iscrizione al registro, il tema separato è trattato nella nostra guida su come diventare broker assicurativo e iscriversi al RUI.

Il testo prevede inoltre due casi di esonero da distinguere con precisione:

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  • Compagnia che ha gestito soltanto sinistri senza stipulare nuovi contratti nell’esercizio di riferimento: è esonerata dall’invio dell’allegato 4, dedicato ai dati sulle frodi contrattuali, non necessariamente dall’intera relazione.
  • Compagnia autorizzata o abilitata ma che non ha esercitato il ramo nell’esercizio: è esonerata dall’invio dei modelli previsti dall’articolo 5.

Per valutare l’esonero conta l’attività effettiva nell’esercizio di riferimento, non soltanto la presenza di un’autorizzazione o la dimensione dell’operatore. La documentazione interna dovrebbe quindi permettere di distinguere chiaramente contratti sottoscritti, sinistri gestiti e situazioni di reale inattività nel ramo.

Quattro prospetti e un questionario: cosa contengono

L’articolo 5 del regolamento articola la relazione in cinque parti. I prospetti non sono intercambiabili: ciascuno raccoglie dati con una funzione diversa e per alcuni è richiesta una distribuzione analitica per provincia e per tipologia di danno.

Modello IVASS Dati principali richiesti
MANFR_S2P1 (allegato 1) Sinistri RC auto per provincia, posizione di danno, esercizio e gestione, inclusi indicatori di rischio frode
MANFR_S2P2 (allegato 2) Dati analoghi riferiti ai sinistri gestiti nel sistema di risarcimento diretto CARD
MANFR_S3P1 (allegato 3) Denunce e querele relative ai sinistri, partecipazione ai procedimenti ed esiti
MANFR_S3P2 (allegato 4) Frodi contrattuali, furti d’identità e intestazioni fittizie, oltre agli esiti delle denunce
Questionario (allegato 5) Organizzazione aziendale, controlli e sistemi informatici di prevenzione e contrasto delle frodi

Il primo prospetto distingue, tra l’altro, sinistri denunciati, esposti a rischio frode, approfonditi, chiusi senza seguito per attività antifrode, oggetto di denunce o querele e disconosciuti. Sono categorie differenti: un sinistro segnalato da un indicatore di anomalia non è automaticamente una frode provata. Anche una denuncia o un approfondimento non devono essere confusi con l’accertamento definitivo di un illecito.

Il quarto prospetto sposta il controllo sulla fase di assunzione del contratto. Il furto di identità o una intestazione fittizia possono infatti rilevare prima ancora che si verifichi un incidente. Il questionario collega questi dati all’esistenza di procedure per verifiche, segnalazioni, controlli e interventi aziendali: serve a descrivere come l’impresa previene oltre a come reagisce dopo un sinistro.

Per compilare correttamente i modelli non basta raccogliere una cifra complessiva sulle frodi. È necessario riconciliare le informazioni provenienti dai sistemi di gestione sinistri, dalle banche dati, dai processi contrattuali, dalle denunce e dalle unità organizzative che intervengono nelle verifiche. Anche la qualità della classificazione iniziale dei dati può incidere sulla coerenza della relazione.

Scadenza 31 maggio e trasmissione all’IVASS

L’articolo 6 stabilisce una regola espressa: la relazione, approvata dall’organo amministrativo dell’impresa, deve essere trasmessa all’IVASS entro il 31 maggio di ogni anno. Non è quindi sufficiente predisporre un documento tecnico senza completare il necessario passaggio di approvazione aziendale.

Il regolamento, pubblicato il 7 ottobre 2026, è entrato in vigore l’8 ottobre 2026, secondo l’articolo 9. La scadenza annuale del 31 maggio va letta nella nuova disciplina senza attribuirle effetti retroattivi su una scadenza del 2026 già trascorsa: per annualità pregresse valgono gli atti e le istruzioni allora applicabili. In vista degli invii successivi, le compagnie devono invece verificare il calendario e la disciplina di segnalazione vigente.

L’articolo 6 richiama il documento tecnico «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull’attività antifrode» e un tracciato esemplificativo Excel, resi disponibili nella sezione Banche dati RC auto e Antifrode del sito IVASS. I modelli sono elementi del fascicolo, ma per la trasmissione occorre rispettare anche i formati e il canale tecnico indicati dall’Autorità.

Per chi segue i processi di conformità all’interno della compagnia, una sequenza ragionevole è: verificare l’ambito di applicazione, riconciliare i dati, controllare le esclusioni dei prospetti, predisporre il questionario organizzativo, ottenere l’approvazione dell’organo amministrativo e trasmettere nei tempi. È una traccia organizzativa, non una diversa procedura sostitutiva di quella ufficiale.

La segnalazione IVASS è differente dagli obblighi fiscali o previdenziali degli operatori della distribuzione. Un agente o subagente che lavora con Partita IVA deve seguire i propri adempimenti professionali e tributari, descritti nella guida sulla Partita IVA del subagente assicurativo, ma non deve confondere tali obblighi con il modello annuale delle compagnie.

FAQ e fonti ufficiali

Il nuovo regolamento obbliga i broker a presentare la relazione?

No, non come destinatari autonomi dell’articolo 6. La trasmissione spetta alle imprese assicuratrici abilitate a operare nella RC auto in Italia e rientranti nell’ambito del Regolamento n. 59/2026. Gli intermediari possono essere coinvolti nei processi informativi della compagnia, ma i due ruoli restano distinti.

Che cosa succede se un’impresa non stipula nuovi contratti?

Se durante l’esercizio ha gestito soltanto sinistri, è previsto un esonero dall’allegato 4, non dall’intero adempimento. Se invece non ha esercitato il ramo RC auto, può ricadere nell’esonero dai modelli dell’articolo 5.

Una segnalazione di rischio frode prova che un sinistro è falso?

No. Il regolamento distingue sinistri esposti a rischio, oggetto di approfondimento, disconosciuti, denunciati e chiusi senza seguito. Ogni categoria ha significato informativo diverso e non equivale necessariamente a una frode accertata.

Dove si scaricano gli allegati del Regolamento 59/2026?

Dal sito ufficiale IVASS, nella pagina dedicata al Regolamento n. 59 del 22 settembre 2026. La Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre segnala espressamente che gli allegati sono consultabili online.

Per il testo normativo vincolante il riferimento è il Regolamento IVASS 59/2026 nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 9. Le istruzioni tecniche aggiornate dell’Autorità devono essere controllate prima dell’invio della relazione.

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