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Ex dipendente nel regime dei minimi

Home > Fisco > Ex dipendente nel regime dei minimi

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  • Ex dipendente e regime dei minimi
  • La vecchia normativa
  • Cosa si intende per mera prosecuzione
  • E’ sempre mera prosecuzione?
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Ex dipendente e regime dei minimi

Sei un ex dipendente, e vuoi accedere al regime dei minimi?
Purtroppo oggi non è più possibile. Però puoi accedere al regime forfettario.
Fino al 31/12/2014 era possibile accedere al regime forfettario direttamente.
Oggi è possibile che ti trovi ancora nel regime dei minimi perché sei un ex dipendente e rispetti i vecchi vincoli.

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La vecchia normativa

Prima di adottare il vecchio regime dei minimi occorreva verificare che la nuova attività non costituisse, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Il rispetto di questa condizione aveva finalità anti elusive ed era volto ad evitare che si continuasse ad esercitare la precedente attività.
Questo avveniva se un soggetto modificava unicamente la veste giuridica della precedente attività.
Era possibile trasformarla in impresa o lavoro autonomo, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal regime.
Come chiariva l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 maggio 2012 n. 17, l’indagine diretta ad accertare la novità dell’impresa andava effettuata caso per caso.
Ovviamente si doveva tener conto del contesto generale in cui la nuova attività veniva esercitata.

Cosa si intende per mera prosecuzione

Si considera mera prosecuzione quando l’ attività intrapresa, presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale.
In realtà però, l’attività viene svolta in sostanziale continuità con la precedente.
Un esempio potrebbe essere svolgere la nuova attività nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’ attività precedente.
Un caso molto frequente avviene quando si verifica una continuazione in forma autonoma della precedente attività.
Nello specifico il soggetto in questione continua a lavorare prevalentemente per l’ex datore di lavoro per poi, gradualmente, crearsi la propria clientela.
Nel caso in cui il cliente principale risulti essere l’ex datore di lavoro, la fruizione del regime può essere preclusa.
Altri elementi che concorrono all’identificazione della mera prosecuzione  sono la tipologia e la durata del precedente rapporto di lavoro.

Per quanto attiene alla durata del precedente rapporto di lavoro si può ritenere che la mera prosecuzione sussista in presenza di attività di lavoro dipendente svolto in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

E’ sempre mera prosecuzione?

Ecco le forme lavorative che non precludono l’applicazione del regime:

  • forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • forme di lavoro a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.

La circolare 17/E/2012 ha chiarito che sussiste la condizione di marginalità tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.

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